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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1952/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, ARENA ANGELA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8174/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007616410000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2044/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 30 aprile 2025 avverso la cartella di pagamento n. 10020250007616410000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS per conto della GI CA, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica relativa all'annualità 2019, per l'importo complessivo di euro 448,68, notificata in data 31 marzo 2025.
Nel ricorso è stato dedotto che la cartella impugnata ha costituito il primo atto portato a conoscenza della contribuente, in assenza di previa notifica di qualsiasi atto prodromico, ed in particolare dell'avviso di accertamento, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della sequenza procedimentale. È stato altresì dedotto che il credito vantato dall'Amministrazione regionale risultava prescritto, richiamando il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché che la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (atto di ricorso). La ricorrente ha concluso per l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
A seguito dell'udienza del 22 ottobre 2025, con ordinanza interlocutoria n. 6898/11/2025, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, ordinando la notifica del ricorso alla GI CA (ordinanza interlocutoria).
Si è costituita in giudizio la GI CA, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_2, funzionaria delegata ex art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, che si è opposta al ricorso. La GI ha esposto che la cartella di pagamento traeva origine dall'avviso di accertamento n. 964197577107, relativo alla tassa automobilistica per l'annualità 2019, regolarmente notificato al contribuente nei termini di legge e non impugnato. In via preliminare, la GI ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito sollevate avverso la cartella, richiamando l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, sul rilievo che gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri e che le doglianze relative all'atto impositivo presupposto avrebbero dovuto essere fatte valere mediante autonoma impugnazione dell'avviso di accertamento. Con riferimento alla prescrizione, la resistente ha richiamato l'art. 5, comma
51, del D.L. n. 953/1982, sostenendo che l'attività di accertamento doveva essere esercitata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta e che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso era intervenuta entro tale termine, producendo la documentazione attestante la notifica per compiuta giacenza, secondo la disciplina del servizio postale ordinario. La GI ha inoltre richiamato plurimi arresti della Corte di cassazione, tra cui “Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595”, “Cass. n. 3005/2020” e
“Cass., sez. trib., 29.11.2021, n. 37259”. In via ulteriormente subordinata, la GI ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti alla fase della riscossione, ritenuta di competenza dell'Agenzia delle Entrate – SS.
Si è altresì costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – SS, in persona del procuratore delegato Nominativo_1, che in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione a tutte le doglianze attinenti alla fase di accertamento e alla formazione del ruolo, osservando che tali attività rientrano nella competenza esclusiva dell'Ente impositore. Con riferimento alla lamentata carenza di motivazione della cartella, la resistente ha sostenuto che l'eventuale vizio sarebbe imputabile esclusivamente all'ente impositore, richiamando “Cass. S.U. n. 11722/2010”. Analogamente, quanto alle eccezioni di prescrizione e decadenza maturate in epoca antecedente alla consegna del ruolo, l'Agente della riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art.1, commi 161-167, delle legge 27 dicembre 2006 n.296, per la riscossione delle tasse automobilistiche l'ente impositore può procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali allorquando sia divenuto definitivo l'accertamento della pretesa, cioè a dire con il decorso di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
In ossequio alla giurisprudenza costante della Suprema Corte, “La prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2, convertito nella L. 7 marzo
1986, n.60 (Cfr. cfr. Corte di Cassazione n.9120 del 17 aprile 2009 Cass. Sentenze n. 4137 del
26/04/1999, n. 3658 del 1997). Inoltre va rilevato che l'avviso di liquidazione - come pure quello di mora -
è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (V. pure Cass. Sentenza n. 3338 del 18/04/1997)”.
Nella vicenda in esame la GI CA ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento con la copia di una cartolina In cui è indicato con timbro per compiuta giacenza e appenna due date ma senza alcuna firma né attestazione che sia stato compiuto il regolare procedimento notificatorio e quindi senza prova di alcun atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale senza valido atto interruttivo il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: accoglie il ricorso condanna gli enti convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre CUT e rimborso spese generali oltre accessori di legge nei confronti dall'Avv. Difensore_1. Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, ARENA ANGELA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8174/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007616410000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2044/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 30 aprile 2025 avverso la cartella di pagamento n. 10020250007616410000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS per conto della GI CA, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica relativa all'annualità 2019, per l'importo complessivo di euro 448,68, notificata in data 31 marzo 2025.
Nel ricorso è stato dedotto che la cartella impugnata ha costituito il primo atto portato a conoscenza della contribuente, in assenza di previa notifica di qualsiasi atto prodromico, ed in particolare dell'avviso di accertamento, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della sequenza procedimentale. È stato altresì dedotto che il credito vantato dall'Amministrazione regionale risultava prescritto, richiamando il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché che la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (atto di ricorso). La ricorrente ha concluso per l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario.
A seguito dell'udienza del 22 ottobre 2025, con ordinanza interlocutoria n. 6898/11/2025, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, ordinando la notifica del ricorso alla GI CA (ordinanza interlocutoria).
Si è costituita in giudizio la GI CA, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_2, funzionaria delegata ex art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, che si è opposta al ricorso. La GI ha esposto che la cartella di pagamento traeva origine dall'avviso di accertamento n. 964197577107, relativo alla tassa automobilistica per l'annualità 2019, regolarmente notificato al contribuente nei termini di legge e non impugnato. In via preliminare, la GI ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito sollevate avverso la cartella, richiamando l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, sul rilievo che gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri e che le doglianze relative all'atto impositivo presupposto avrebbero dovuto essere fatte valere mediante autonoma impugnazione dell'avviso di accertamento. Con riferimento alla prescrizione, la resistente ha richiamato l'art. 5, comma
51, del D.L. n. 953/1982, sostenendo che l'attività di accertamento doveva essere esercitata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta e che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso era intervenuta entro tale termine, producendo la documentazione attestante la notifica per compiuta giacenza, secondo la disciplina del servizio postale ordinario. La GI ha inoltre richiamato plurimi arresti della Corte di cassazione, tra cui “Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595”, “Cass. n. 3005/2020” e
“Cass., sez. trib., 29.11.2021, n. 37259”. In via ulteriormente subordinata, la GI ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti alla fase della riscossione, ritenuta di competenza dell'Agenzia delle Entrate – SS.
Si è altresì costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – SS, in persona del procuratore delegato Nominativo_1, che in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione a tutte le doglianze attinenti alla fase di accertamento e alla formazione del ruolo, osservando che tali attività rientrano nella competenza esclusiva dell'Ente impositore. Con riferimento alla lamentata carenza di motivazione della cartella, la resistente ha sostenuto che l'eventuale vizio sarebbe imputabile esclusivamente all'ente impositore, richiamando “Cass. S.U. n. 11722/2010”. Analogamente, quanto alle eccezioni di prescrizione e decadenza maturate in epoca antecedente alla consegna del ruolo, l'Agente della riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art.1, commi 161-167, delle legge 27 dicembre 2006 n.296, per la riscossione delle tasse automobilistiche l'ente impositore può procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali allorquando sia divenuto definitivo l'accertamento della pretesa, cioè a dire con il decorso di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
In ossequio alla giurisprudenza costante della Suprema Corte, “La prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2, convertito nella L. 7 marzo
1986, n.60 (Cfr. cfr. Corte di Cassazione n.9120 del 17 aprile 2009 Cass. Sentenze n. 4137 del
26/04/1999, n. 3658 del 1997). Inoltre va rilevato che l'avviso di liquidazione - come pure quello di mora -
è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (V. pure Cass. Sentenza n. 3338 del 18/04/1997)”.
Nella vicenda in esame la GI CA ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento con la copia di una cartolina In cui è indicato con timbro per compiuta giacenza e appenna due date ma senza alcuna firma né attestazione che sia stato compiuto il regolare procedimento notificatorio e quindi senza prova di alcun atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale senza valido atto interruttivo il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: accoglie il ricorso condanna gli enti convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre CUT e rimborso spese generali oltre accessori di legge nei confronti dall'Avv. Difensore_1. Così deciso in Napoli il 04.2.26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena