Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1952
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della sequenza procedimentale per mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'ente impositore per provare la notifica dell'avviso di accertamento non fosse sufficiente a dimostrare il regolare procedimento notificatorio e l'interruzione della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione regionale

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'ente impositore per provare la notifica dell'avviso di accertamento non fosse sufficiente a dimostrare l'interruzione della prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale senza valido atto interruttivo.

  • Accolto
    Decadenza per notifica oltre i termini

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'ente impositore per provare la notifica dell'avviso di accertamento non fosse sufficiente a dimostrare il regolare procedimento notificatorio e l'interruzione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1952
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1952
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo