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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. GI SI Presidente
Dr. ZO ET Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 9 aprile 2024,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso in appello dall'avv. Mangeli Marta (pec:
, Email_1 appellante contro
(c.f.: ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (pec. , Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza n. 438/2023 d.d. 10.10.2023, non notificata.-
In punto: riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici economici;
sinistro stradale con terzo utente nel corso di attività di
“contrasto di ogni tipo di criminalità” o “svolgimento di servizi di ordine pubblico” ovvero a seguito di “missione di qualunque natura”.- 1 CONCLUSIONI
: Parte_1
“Voglia l'adita Corte:
Accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare e/o annullare la sentenza impugnata;
- In accoglimento del ricorso proposto in primo grado, previa disapplicazione dell'atto gravato, accertare e dichiarare che il sig. è Vittima del Dovere e/o Parte_1
Equiparato ex art. 1 c. 563, 564 della L. 266/2005, in relazione alle lesioni descritte riportate in servizio nell'evento del 17.04.2010.
- accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva conseguenza diretta delle lesioni occorse in servizio corrisponde al 54% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- per l'effetto accertare e dichiarare che il
[...]
, in persona del Min. p.t., è obbligato Controparte_2 all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 243/2006 del nominativo dell'appellante ai fini della concessione dei benefici assistenziali previsti dalla Legge in favore delle Vittime del dovere, e conseguentemente:
- accertare e dichiarare che il Controparte_2
, in persona del Min. p.t., è obbligato al riconoscimento in favore
[...] dell'appellante di tutti i benefici assistenziali previsti dalla vigente normativa per le
Vittime del Dovere nei modi e nelle misure di Legge, tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 54% effettuata dal CTP nominato in primo grado o di quella maggiore o minore risultante all'esito di espletanda ctu, e conseguentemente:
- condannare il resistente a riconoscere all'appellante i benefici previsti dalla CP_2 normativa vigente a favore delle Vittime del dovere ed equiparati ovvero: - la speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di effettiva invalidità complessiva pari al
54% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- l'assegno mensile non reversibile ex art. 4 comma 1 lett. B n. 1 DPR 243/2006 di originario importo pari ad E
258,23 ex art. 2 comma 1 L. 487/1998, elevato ad E 500,00 ex art. 4 comma 238 L.
350/2003, oltre perequazione, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di
Legge a decorrere dalla data dell'evento in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 54% o al diverso grado risultante in seguito ad espletata istruttoria;
2 - lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di E 1033,00 ex art. 2 comma
105 L. 244/2007, oltre perequazione, per ogni beneficio con corresponsione degli arretrati e degli accessori di Legge a decorrere dalla data dell'evento in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 54% o al diverso grado risultante in seguito ad espletata istruttoria;
- nonché gli ulteriori benefici menzionati nel presente atto di appello, quali l'esenzione dal pagamento dal ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4 comma 1 lett. a punto 2 del dpr 243/2006), l'assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lett. b punto 3 del dpr 243/2006), il riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio (art. 4 comma
1 lett. b punto 2 del dpr 243/2006), del diritto all'assistenza psicologica a carico dello
Stato (art. 4 comma 1 lett. c punto 2 del dpr 243/2006), del diritto all'esenzione dall'imposta irpef sul trattamento pensionistico in godimento (art. 1 comma 211 L.
232/2016);
- condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed CP_2 onorari di giudizio, sia del primo che del secondo grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”
: Controparte_3
“Respingere l'appello perché infondato nei presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza rigettava la domanda proposta dal ricorrente - Luogotenente dell'Arma dei Parte_1
Carabinieri, Comandante della Stazione Carabinieri di AN AN Ilarione (VR)
- diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione alle infermità riportate in data 17.04.2010.
Nell'occasione dopo aver provveduto a sequestrare ad un cittadino albanese “6 involucri in cellophane verosimilmente contenenti sostanza stupefacente e del denaro in contante”, si dirigeva a bordo dell'autoveicolo del prevenuto
(unitamente al medesimo e ad altri due colleghi) per svolgere perquisizione locale. La conclusione dell'attività di Polizia Giudiziaria veniva impedita dallo scontro fortuito con un veicolo condotto da un soggetto terzo che compiva una manovra incauta e gravemente colposa.
3 Le spese di lite venivano integralmente compensate fra le parti per “la scarsa attività processuale imposta e la delicatezza delle questioni di fatto e di diritto”
Il giudice berico così argomentava:
a) l'applicazione dei principi di cui alla sentenza Cass. S.U. n. 759/2017 conduce ad escludere tanto la riconducibilità della fattispecie alle specifiche ipotesi contemplate dal comma 563, quanto l'operatività del comma 564, non potendosi in alcun modo ritenere che quella svolta dal ricorrente fosse una missione che per le caratteristiche intrinseche o per il sopravvenire di circostanze straordinarie lo abbia “esposto […] a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;
b) in occasione dell'incidente, infatti, si è sfortunatamente realizzato un rischio - quello di incidente stradale provocato dalla grave negligenza ed imprudenza di un automobilista – che risulta del tutto slegato al tipo di intervento in corso;
c) a ben vedere, trattasi di un rischio comune non solo a tutti gli spostamenti funzionali al servizio (rispetto ai quali quello del caso di specie non presentava alcun elemento di anomalia per quanto noto), ma anche alla circolazione di qualunque utente della strada”.
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) distinti motivi di appello. Parte_1
2.1. Con un primo articolato motivo contesta la sentenza per violazione e falsa applicazione del comma 563 lett. a), b) ed e) dell'art. 1 della l. n. 266/2005, laddove la disposizione di legge non richiede - ai fini del riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” - “la presenza di un rischio ulteriore, non ordinario, bensì lo svolgimento di attività di servizio regolarmente comandata e la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico foriero di danno e l'attività di contrasto alla criminalità (“di ogni tipo”) o le altre attività previste dalle lettere del citato c.
563”.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di legittimità e di merito, fra cui Cass. S.U. n. 10791/2017, nella parte in cui ha condivisibilmente evidenziato che “il comma 563 non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”.
4 Insiste pertanto nella sussunzione della fattispecie nelle previsioni contemplate dall'art. 1 comma 563 lett. a), b), e), della l. n. 266/2005 di “contrasto di ogni tipo di criminalità” e “ svolgimento di servizi di ordine pubblico” nonché “attività di tutela della pubblica incolumità”, siccome il giudizio di valutazione del rischio, quale diritto soggettivo perfetto al relativo status, è già stato svolto dal legislatore.
2.2. Con il secondo motivo si duole della decisione per violazione e falsa applicazione del comma 564 dell'art. 1 della l. n. 266/2005 per non aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento dello status di
“equiparato alle vittime del dovere”.
2.2.1. Sotto un primo profilo evidenzia che l'attività di servizio che stava effettuando allorquando è rimasto coinvolto nel sinistro stradale è definibile, come
“missione”, trattandosi di attività regolarmente comandata ovvero di un'operazione di polizia finalizzata al contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.
2.2.2. Sotto un secondo profilo ribadisce che sussistono anche le c.d. “particolari condizioni ambientali ed operative”, laddove l'attività di “missione” si è complicata per un evento imprevisto/imprevedibile ed ulteriore consistente nella condotta negligente e gravemente colposa del conducente del mezzo che, effettuando una manovra incauta, ha tamponato violentemente l'auto così esponendo il ricorrente ad un rischio ulteriore rispetto a quello connesso all'attività che in quel momento il medesimo stava compiendo.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in subordine nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei primi motivi di gravame, domanda che venga svolta l'istruttoria finalizzata alla quantificazione della percentuale di invalidità e alla concessione dei correlati benefici assistenziali ed economici, fissata dalla consulenza allegata al ricorso di primo grado (doc. 7) nella misura del 54%
3. Radicatosi il contradditorio parte appellata resiste al gravame concludendo per il rigetto del gravame.
In subordine eccepisce che “riguardo all'eventuale spettanza degli assegni vitalizi, infatti, non si può che ribadire l'impossibilità di attribuire al medesimo i benefici in
5 parola, previsti dalla vigente normativa di settore esclusivamente per i soggetti con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato dovendo la motivazione dell'impugnata sentenza essere integrata come segue.
6. L'art. 1 comma 562 e ss. della l. n. 266/2005 prevede una peculiare forma di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli, ordinari, in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici, con una progressiva estensione dei benefici, già previsti per le vittime del terrorismo, a favore delle vittime del dovere.
I successivi commi nn. 563 e 564 del medesimo art. 1 suddetto stabiliscono che:
1) “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”;
2) “564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
6 L'art. 1 comma 1° del regolamento attuativo di cui al Dpr. n. 243/2006 ha poi chiarito che:
b) “per missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) “per particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
6.1. Il primo motivo è privo di pregio.
6.1.1. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15977/2025, Cass. n.
34299/2024) ha da ultimo precisato che” non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1 comma 563, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
6.1.2. Del resto, osserva il Collegio, è lo stesso comma 563 in scrutinio che stabilisce espressamente che devono considerarsi “vittime del dovere” i “soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico…e) in attività di tutela della pubblica incolumità
6.1.3. Peraltro, l'art. 1 della l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi….. dipendenti da rischi specificamente attinenti
a operazioni di polizia preventiva o repressiva…”.
6.1.4. Dunque, gli eventi di cui al comma 563 cit. si riferiscono a rischi propri di tali attività dovendo rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto
7 in evidenza da Cass. n. 29204/2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio.
6.1.5. Proprio perciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, essendo necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio “tipico” proprio di quelle determinate attività.
6.1.6. Si tratta di profili non affrontati dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
16620/2024 prodotta da parte appellante nel corso della discussione orale.
6.1.7. Il tamponamento da parte di un veicolo condotto da un soggetto terzo e del tutto estraneo all'attività di servizio che abbia colposamente interferito con l'attività di Polizia Giudiziaria in corso, non concretizza un rischio tipico delle attività di cui al comma 563 così come correttamente evidenziato nel capo dell'impugnata sentenza che rileva come “in occasione dell'incidente, infatti, si è sfortunatamente realizzato un rischio - quello di incidente stradale provocato dalla grave negligenza ed imprudenza di un automobilista – che risulta del tutto slegato al tipo di intervento in corso”.
6.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Esclusa l'applicabilità del comma 563 si deve verificare la sussistenza o meno delle condizioni di cui comma 564 che condiziona l'estensione dello status di vittima del dovere alla contemporanea sussistenza di tre presupposti:
a) comando in missione;
b) dipendenza dell'invalidità da una causa di servizio;
c) particolari condizioni ambientali ed operative.
6.2.1. Sebbene la Suprema Corte intenda il concetto di missione in senso estensivo, ricomprendendo nella nozione quindi anche gli ordinari compiti di istituto delle
FF.PP. (cfr. da ultimo Cass. n. 16851/2024 in relazione a servizio di istituto di appartenente all'Arma dei Carabinieri comandato di pattuglia), non vi è motivo da discostarsi dal recente arresto n. 6881/2023 (in senso conforme anche C.d.S.
8 n. 4129/2015) che ha specificato come debba intendersi come missione “in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all'art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”.
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha escluso che costituisca “missione” l'intervento compiuto dall'appartenente alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell'autorizzazione all'azione da parte del superiore.
Orbene nella fattispecie è pacifico che all'epoca dei fatti e in occasione dell'evento in scrutinio il ricorrente era Comandante della Stazione Carabinieri di
AN AN Ilarione (VR) e disponeva il servizio di iniziativa senza ricevere ordini dal superiore gerarchico, per cui non si rientra nella nozione di “missione” come disegnata dal legislatore.
6.2.2. La dipendenza della causa di servizio appare pacifica.
6.2.3. È poi necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di "particolari condizioni ambientali ed operative", che è un concetto ulteriore e specifico rispetto alla dipendenza da causa di servizio.
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (cfr. Cass. n. 15824/2023).
Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" previste dalla fonte primaria (art. 1 comma 564 della l. n. 266/2005) non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di
Carabiniere, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di un qualsiasi altro soggetto che, anche per ragioni di lavoro, si fosse trovata in viaggio in un autoveicolo normalmente funzionante e su strada normale.
Si è infatti trattato di un incidente avvenuto a causa di una evenienza comunemente verificabile nella circolazione stradale (ossia la scorretta condotta
9 di guida del conducente di altro automezzo), in uno stato dei luoghi regolare e in mancanza di elementi di straordinarietà o particolarità del servizio.
Allora, a maggior ragione rispetto a quanto argomentato al punto 6.1. in relazione alla mancata integrazione delle fattispecie previste dal comma 563, non può dunque rinvenirsi un'ipotesi di “missione” per la quale sarebbe invece necessaria la verificazione di un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto (cfr. Cass. n.
16851/2024 cit.).
7. Le spese del presente grado sono integralmente compensate fra le parti, tenuto conto della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 34299/2024,
Cass. n. 15977/2025 cit. nonché della presenza di arresti di segno contrario cfr.
Cass. n. 16620/2024) in ordine all'interpretazione della normativa di riferimento che sono, appunto, proiezione di quei “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018), giustificano la disapplicazione del principio di soccombenza.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ET ZO SI GI
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