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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27808 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IK nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/3/2024 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e del decreto di convalida del sequestro emesso in data 20/12/2023; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 11/3/20241 confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano il 20/12/2023 nei confronti di ER KO. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Rileva che, il provvedimento impugnato, cerca di colmare le evidenti lacune del decreto di sequestro probatorio emesso la Pubblico Ministero, che non dà contezza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro per il reato di ricettazione ed il reato presupposto, che non viene 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27808 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 19/06/2024 neppure ipotizzato;
che il mero possesso di una somma di denaro, non può giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l'esistenza del reato presupposto, l'elevazione di una contestazione per ricettazione o per riciclaggio;
che, nel caso di specie, le modalità di confezionamento del denaro, peraltro non in quantitàVingente, trattandosi di 13.300 euro, unitamente alla mancanza di giustificazioni sul possesso, non sono elementi sufficienti a fondare un provvedimento di sequestro probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacente spiegazione, si registrano due orientamenti. Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, è sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini. È stato, invero, ritenuto che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sezione 2, n. 16012 del 14/3/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01; Sezione 2, n. 5616 del 15/1/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02; Sezione 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01; Sezione 2, n. 20188 del 4/2/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, invece, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sezione 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01; Sezione 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sezione 2, n. 46773 del 23/11/2021, Pieri, Rv. 282433 - 02; Sezione 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01). Ciò per evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648-bis o ancora 648-ter cod. pen., in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la 2 generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. In altri termini, l'estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione e comporterebbe un eccessivo ampliamento della operatività di dette fattispecie (specie in relazione al sequestro probatorio), che non garantirebbe il cittadino da una applicazione indiscriminata ed illegittima del provvedimento ablativo. 1.2. Tanto premesso, deve essere, altresì, rilevato come,nel caso di specie. la motivazione del decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero sia del tutto carente, atteso che non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro e degli apparati telefonici sottoposti a sequestro, risultando apodittica ed indimostrata l'ipotesi che il denaro detenuto e trasportato dall'indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, non essendo stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro;
né soccorrono in tal senso le modalità di custodia (il denaro era custodito in un borsello raggruppato in mazzette) e le altre circostanze del caso concreto;
senza tacere che nulla si dice in ordine alle finalità probatorie cui il provvedimento ablativo è finalizzato. Orbene, il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero, quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sezione 2, n. 39187 del 17/9/2021, Cristofori, Rv. 282200 - 01; Sezione 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonchè del decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 20/12/2023, con la conseguente restituzione dei beni di cui al verbale di sequestro del 19/12/2023 all'odierno ricorrente, al quale sono stati sequestrati, fatta eccezione per le mazzette di banconote fotocopiate, che sono relative alla contestazione di cui all'art. 453 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano in data 3 20/12/2023. Dispone la restituzione al ricorrente della somma di euro tredicimila trecento, nonché dello zaino e dei telefoni cellulari Iphone 14 con sim n. 3248753773 e Motorola XT 2345-3 con sim n. 3512613231. Manda alla Cancelleria a dare immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale in sede per i provvedimenti occorrenti a norma dell'art. 626 cod. proc. per Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.
che il mero possesso di una somma di denaro, non può giustificare, in assenza di qualsiasi altro riscontro investigativo circa l'esistenza del reato presupposto, l'elevazione di una contestazione per ricettazione o per riciclaggio;
che, nel caso di specie, le modalità di confezionamento del denaro, peraltro non in quantitàVingente, trattandosi di 13.300 euro, unitamente alla mancanza di giustificazioni sul possesso, non sono elementi sufficienti a fondare un provvedimento di sequestro probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacente spiegazione, si registrano due orientamenti. Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, è sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini. È stato, invero, ritenuto che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sezione 2, n. 16012 del 14/3/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01; Sezione 2, n. 5616 del 15/1/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02; Sezione 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01; Sezione 2, n. 20188 del 4/2/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, invece, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sezione 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01; Sezione 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sezione 2, n. 46773 del 23/11/2021, Pieri, Rv. 282433 - 02; Sezione 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01). Ciò per evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648-bis o ancora 648-ter cod. pen., in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la 2 generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. In altri termini, l'estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione e comporterebbe un eccessivo ampliamento della operatività di dette fattispecie (specie in relazione al sequestro probatorio), che non garantirebbe il cittadino da una applicazione indiscriminata ed illegittima del provvedimento ablativo. 1.2. Tanto premesso, deve essere, altresì, rilevato come,nel caso di specie. la motivazione del decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero sia del tutto carente, atteso che non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro e degli apparati telefonici sottoposti a sequestro, risultando apodittica ed indimostrata l'ipotesi che il denaro detenuto e trasportato dall'indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, non essendo stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro;
né soccorrono in tal senso le modalità di custodia (il denaro era custodito in un borsello raggruppato in mazzette) e le altre circostanze del caso concreto;
senza tacere che nulla si dice in ordine alle finalità probatorie cui il provvedimento ablativo è finalizzato. Orbene, il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero, quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sezione 2, n. 39187 del 17/9/2021, Cristofori, Rv. 282200 - 01; Sezione 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonchè del decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 20/12/2023, con la conseguente restituzione dei beni di cui al verbale di sequestro del 19/12/2023 all'odierno ricorrente, al quale sono stati sequestrati, fatta eccezione per le mazzette di banconote fotocopiate, che sono relative alla contestazione di cui all'art. 453 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano in data 3 20/12/2023. Dispone la restituzione al ricorrente della somma di euro tredicimila trecento, nonché dello zaino e dei telefoni cellulari Iphone 14 con sim n. 3248753773 e Motorola XT 2345-3 con sim n. 3512613231. Manda alla Cancelleria a dare immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale in sede per i provvedimenti occorrenti a norma dell'art. 626 cod. proc. per Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.