Articolo 23 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
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13 gennaio 1993
Art. 23. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).
2. Le somme iscritte in conto residui nei capitoli 7001, 7104, 7302,
7409, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951,
8001, 8360, 8501, 8502, 8504, nonche' nei capitoli 1557, 1558, 1704,
1705, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1992, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993