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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8775 /2024
T R A rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CHIRICO CLAUDIA , Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.
previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la Per_1
sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento, revocatale a seguito di visita di revisione).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato all'uopo nuovo ctu il dott. , letta la perizia e le note scritte Persona_2
depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Si condividono infatti le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato nella presente fase in quanto
Per_ logiche e coerenti con gli atti di causa. Il ctu dott. , invero, ha confermato il giudizio già espresso dal ctu della fase atp dott. il quale pure ha negato la sussistenza dei requisiti utili ai fini Per_1
del riconoscimento in capo alla ricorrente dell'indennità di accompagnamento.
Per_ Il ctu dott. ha difatti ritenuto la ricorrente, di anni 70 al momento della visita, affetta da
“colangiocarcinoma con componente neuroendocrina delle vie biliari (G2); diabete mellito tipo II^
NID; ipertensione arteriosa;
obesità lieve con manifestazioni artrosiche” e ha concluso ritenendo che la ricorrente sia invalida al 100% ma priva dei requisiti per l'indennità di accompagnamento per quanto di seguito si espone.
Per quanto concerne la patologia neoplastica, il ctu ha chiarito che “è stata trattata con chemioterapia dal 08.06.2022 al 07.11.2022 e ad applicazione di doppio stent biliare in uno a colecistectomia.
Segue da allora periodico follow-up che a tutt'oggi non risulta documentato (15.01.2025) da recidiva
e/o ripresa di malattia o secondarismi.(v. pag. 8 perizia).
Per quanto concerne la cardiopatia, poi, il ctu ha affermato che “non sono stati rilevati segni quali
Angina, di cardiomiopatia dilatativa, non edemi declivi, Il controllo pressorio è accettabile”(v. pag.
8 perizia).
In ordine all'Isterectomia, poi, ha osservato che “Tale infermità non può essere valutata in quanto viene richiesta dalla normativa “l'età fertile” il cui riferimento è quello dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità che la fissa da 15 a 49 anni, mentre all'atto della domanda ammnistrativa la ricorrente l'aveva superata” (v. pag 10 Ctu).
Ha quindi attribuito i seguenti codici valutativi alle patologie riscontrate:
1. Neoplasia neuroendocrina delle vie biliari (G2): codice 9.323 = 70%;
2. Cardiopatia sclerotica/ipertensiva: codice 6.441 = 30%;
3. Diabete mellito tipo II^ NID: codice 9.309 = 41%;
4. Obesità lieve con manifestazioni artrosiche: codice 7.105 = 31%. La percentualizzazione, come chiarito dal Ctu, è solo di riferimento in quanto nel caso dell'ultrasessantacinquenne la normativa prevede che il parametro valutativo, non sia riferito alla riduzione della capacità biologica, bensì ad una situazione di persistente difficoltà a compiere gli atti propri dell'età dei soggetti non più in condizioni lavorative, ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Nella vicenda clinica in esame osserva poi il ctu che non risultano documentate rovinose (in termini di incidenza sulle autonomie personali) conseguenze delle terapie attuate e gli stessi ricoveri e/o controlli risultano finalizzati non a consentire il compimento degli atti ordinari della vita (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) ma a fronteggiare necessità di carattere terapeutico. All'atto della presente consulenza, la ricorrente con riferimento ai sette “momenti” essenziali del vivere quotidiano (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari ed extramurari è in grado di compierli ed è in grado mentalmente e fisicamente di mettere in atto condotte atte a stabilizzare il proprio quadro menomativo.
Infatti, anche quanto alla patologia artrosica, rileva il ctu che “…all'esame obiettivo si riscontra la possibilità conservata di mantenere la stazione eretta i passaggi posturali sono autonomi come la deambulazione che non richiede ausilio di terzi”.
Pertanto, sebbene permanga una condizione di invalidità civile totale in capo alla parte (100%), non sussistono i requisiti medico-legali per l'indennità di accompagnamento.
Da ultimo, il ctu ha rileva che la ricorrente è stata riconosciuta il 29.09.2023 portatore di handicap grave con revisione a settembre 2026.
Sul punto, il ctu ha ribadito la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e handicap, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, per cui l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale.
Mentre la valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età, diversa è la valutazione medico- legale dell'Handicap in funzione, del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti alle tre categorie di attività tutelate dalla legge (cioè, l' apprendimento, la vita di relazione e l' integrazione lavorativa limitatamente ai soggetti < 65 anni). Per tutto quanto esposto quindi il ctu ha concluso ritenendo la ricorrente soggetto invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al 100% a decorrere dal 28.09.2023 e dunque ha ribadito che non sussistono i requisiti medico- legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento dopo il 29.09.2023.
Le conclusioni rese dal ctu, come detto, sono condivisibili e vengono pertanto fatte proprie, non ritenendosi necessario procedere ad un ulteriore rinnovo della perizia, come richiesto nelle note scritte depositate per l'udienza.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate, attese le dichiarazioni reddituali in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15693/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 23/10/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo