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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 196/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fusco ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Benevento al Viale degli Atlantici n° 65;
ATTORE
nei confronti di
rappresentata da , rappresentata e difesa dagli avv. Giulia CP_1 Controparte_2
GA, AN NI nonché dall'avv. Manuela Consoli, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano sito in Isernia alla via Umbria – Centro Commercio e Affari n° 42;
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art.615, I comma c.p.c.)
conclusioni come da verbale del 23/10/2025
pagina 1 di 13
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato aveva proposto, avanti al Tribunale di Parte_1
Campobasso, opposizione avverso l'atto di precetto recante l'intimazione a lui rivolta da
[...]
di pagare la somma di € 99.606,04 oltre compensi ed accessori del precetto per un totale CP_3 di € 100.256,08 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito Notaio in data Persona_1
24/10/2012. Con detto contratto la Banca dell'Adriatico SPA aveva concesso al sig. Parte_1 un finanziamento di originari € 130.000,00 e, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il
[...] contratto, concedeva ipoteca sino alla somma di € 260.000,00 sull'immobile sito in Civitanova del
NN (IS) e censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 3, particella 399. Inoltre, sempre a garanzia del finanziamento concesso tramite il predetto contratto di mutuo fondiario, i sig.ri
[...]
e stipulavano fideiussione specifica in data 24/10/2012. Successivamente, Pt_2 Controparte_4 essendosi il mutuatario reso inadempiente nel pagamento delle rate mensili scadute, la Banca inviava diffida per il pagamento immediato del debito, con espresso avvertimento che il mancato adempimento della prestazione avrebbe comportato l'immediato ricorso all'Autorità giudiziaria nonché, a mezzo raccomandata a/r del 11/03/2020, comunicava la decadenza dal beneficio del termine.
A fondamento dell'opposizione formulata ai sensi dell'art.615, 1° comma, c.p.c., l'opponente ha dedotto: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso in favore del Tribunale di
Isernia, 2) l'inesistenza ed inefficacia dell'atto di precetto per mancanza dei requisiti di cui all'art.474
c.p.c. siccome il contratto di mutuo stipulato dalle parti sarebbe da qualificarsi quale “mutuo condizionato”, 3) la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art.38, comma 2 del TUB e della delibera CICR del 22/05/1995, 4) la nullità del contratto di mutuo a causa della mancata e/o erronea Par determinazione dell' così come prescritto dalla delibera CICR n° 286 del 04/03/2003, 5), l'usura originaria del contratto di mutuo, 6) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento con conseguente assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'importo delle rate che compongono il detto piano nonché la nullità della clausola di pattuizione dell'interesse per indeterminatezza del tasso corrispettivo e per contrarietà all'ordine pubblico ed economico ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c., 7) l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e della capitalizzazione composita che ne consegue in violazione dell'art.1283 c.c., 8) la totale incompatibilità tra il piano di ammortamento alla francese ed il tasso variabile e la nullità del contratto di mutuo ex art.1418 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, 9) la nullità assoluta e l'inefficacia delle clausole del contratto di mutuo per violazione della normativa comunitaria (direttiva 93/13/CEE e direttiva pagina 2 di 13 2011/83/UE) nonché delle disposizioni nazionali (d.lgs. n. 206/2005 e d.lgs. n. 21/2014). Inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni materiali, biologici e morali ad egli cagionati da parte della Banca nonché la sospensione in via cautelativa dell'atto di precetto per via della sussistenza del cd. fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale di Campobasso si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Isernia e la causa è stata riassunta dal il quale ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la Pt_1 Controparte_5 ha notificato atto di pignoramento immobiliare per la minor somma di € 25.174,76 rispetto all'importo precettato di € 100.256,08, in quanto nelle more l'Istituto Intesa San Paolo S.p.a. escuteva la garanzia collaterale al contratto di mutuo ed incamerava dall' “ Pt_4 Controparte_6
la somma di € 75.081,32 e che l'intimante Banca Intesa, sia in seno al
[...] procedimento di opposizione all'atto di precetto (n. 768/2021 Trib. Campobasso) che in seno alla procedura espropriativa (n. 28/2021 Trib. Isernia) dichiarava di voler rinunciare, come in effetti rinunciava, all'atto di precetto come in effetti rinunciava, all'atto di precetto ed alla procedura ed alla procedura esecutiva. Il pur a fronte della formale rinuncia del precetto da parte della opposta, Pt_1 ha dichiarato di avere comunque interesse a coltivare le domande di cui all'atto di opposizione, convertito in una domanda dichiarativa di accertamento negativo circa le ragioni e le pretese riconducibili al titolo esecutivo (contratto di mutuo) della Banca Intesa San Paolo S.p.a..
Medio tempore, il credito è stato ceduto a che si è costituita nel presente giudizio CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, pervenuta da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
Quanto alla doglianza relativa alla pretesa illegittimità dell'atto di mutuo per mancanza dei requisiti di cui all'art.474 c.p.c., trattandosi, a suo dire, di mutuo cd. condizionato, va rilevato che l'art.1 del contratto di mutuo prevede che “La Banca concede a titolo di mutuo, alla parte mutuataria, che accetta, la somma di € 130.000,00, che viene versata dalla Banca in deposito infruttifero, su partita n.0850055204620, accesa in data odierna al nome della parte mutuataria medesima presso la Banca con dichiarazione da parte di questa di costituirla in pegno irregolare e temporaneo a favore della Banca stessa (…) la parte mutuataria rilascia pertanto quietanza dell'intero importo del mutuo” sicché il fatto stesso che il mutuatario abbia vincolato in un deposito cauzionale le somme, presuppone necessariamente che abbia previamente acquisito la disponibilità giuridica delle stesse.
pagina 3 di 13 Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche dai giudici di legittimità, i quali hanno sostenuto che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata alla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. n. 9229/2022). Infatti, sempre secondo i giudici di legittimità, a Sezioni Unite: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. SU, n. 5698/2025).
Ne deriva, pertanto, il rigetto di detto motivo di doglianza.
***
In riferimento alla presunta nullità del contratto di mutuo per via della violazione dell'art.38 TUB e delibera CICR 22/05/1995 attuativa di tale articolo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con la sentenza n° 33719 del 16/11/2022, che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art.38, comma 2, del d.lgs. n° 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
“vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Già prima di tale arresto era intervenuto un precedente arresto della Cassazione che, con l'ordinanza interlocutoria n. 7509 del 08/03/2022 aveva evidenziato, da un lato, come la conclusione raggiunta dalla pronuncia di Cass. n. 17352/17 (confermata dalla preponderante giurisprudenza successiva) che ricostruisce la violazione della norma sui limiti di finanziabilità fondiaria come causa di nullità del contratto di mutuo, “introduce un connotato di pericolosa ed intrinseca instabilità del contratto, ancorandola ad un elemento aleatorio quale il valore del bene e la proporzione con esso della somma pagina 4 di 13 mutuata” e, dall'altro, aveva definitivamente chiarito che “il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario ma ne rappresenta una "species", con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 - che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non determinerebbe la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporterebbe, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria”, senza peraltro, alcuna decadenza nell'ipotesi in cui l'istanza di conversione non venga avanzata dal creditore alla prima difesa utile.
Dalla lettura dell'atto di citazione in riassunzione proposto dal si ricava che dalla pretesa Pt_1 violazione del limite di finanziabilità, parte reclamante ne farebbe discendere la nullità dell'intero contratto di mutuo e la nullità dell'ipoteca iscritta in suo danno mentre ciò che potrebbe, in ipotesi, venir meno sarebbero solo i vantaggi processuali che il requisito della fondiarietà del contratto comporta con la trasformazione automatica del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario col venir meno dei vantaggi processuali propri della fondiarietà che, nel caso di specie, sarebbero da individuarsi esclusivamente nella notifica del precetto non preceduta dalla previa notifica del titolo.
Tali vantaggi sono, tuttavia indifferenti nel caso di specie, considerato che parte convenuta, nelle more della riassunzione, ha rinunciato sia al precetto che alla procedura esecutiva già intrapresa.
Ne deriva il rigetto di tale motivo di opposizione.
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Quanto alla doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del TAEG e dell'ISC, deve rilevarsi che secondo i giudici di legittimità, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni , la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.117 d.lgs. n° 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021) ove, poi vi sia stata l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate ciò può, tuttavia, determinare la violazione di regole di condotta della banca, potendo dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/2023). Tale eccezione non è stata, tuttavia, neanche paventata da parte attrice. pagina 5 di 13 Secondo la Suprema Corte, infine, l'errore sul TAEG, di per sé, non è sufficiente a invalidare l'intero accordo (Cass. n. 35017/2024).
Ne consegue che tale eccezione deve essere anch'essa rigettata.
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Parte attrice ha lamentato, inoltre, l'applicazione di tassi d'interesse corrispettivi e moratori usurari.
Riguardo la lamentata usura originaria del contratto di mutuo in esame va chiarito che, come previsto dalla giurisprudenza consolidata, “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (…)” (Cass. n. 31734/2023 e Cass. civ., n° 15114/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve aderirsi all'opzione effettuata dal CTU che prevede l'inclusione dell'importo dell'assicurazione di € 899,00 in virtù del fatto che il pagamento di tale somma, effettuato in data 15/11/2012, risulta essere contestuale sia alla fideiussione prestata a garanzia del contratto di mutuo sia all'erogazione della somma mutuata (v. pag.23 della CTU).
Ne deriva che, secondo i calcoli effettuati dal consulente tecnico, includendo tale costo nella formula del TEG si ottiene il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula (8,997% a fronte di un tasso soglia del 8,90%) (v. pag.21 dell'elaborato peritale). Pertanto, in applicazione dell'art.1815, comma 2 c.c., risulta un saldo a debito del mutuatario pari ad € 33.091,99 che quest'ultimo dovrà restituire alla Banca convenuta a fronte degli € 96.318,92 richiesti con la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 11/03/2020.
Per quanto riguarda, invece, la presunta usurarietà degli interessi moratori, lo stesso consulente tecnico ha verificato che il tasso di mora contrattuale alla stipula è pari al 8,542% mentre il tasso soglia stabilito è pari al 11,525% concludendo per la non sussistenza dell'usura in riferimento agli interessi moratori (v. pag.21 dell'elaborato peritale).
Quanto alla doglianza inerente al sistema di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che l'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento.
pagina 6 di 13 Il principio dell'interesse composto non provoca, di per sé, alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Ne consegue che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sulla residua quota di capitale in essere al momento del conteggio, che è via via decrescente in quanto formata dal capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, non può essere considerato, per ciò solo, affetto da anatocismo con riferimento agli interessi corrispettivi (Trib. NZ
27.3.2015).
Pertanto, non solo il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo ma l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace (Trib. Brescia 15.6.2017).
Neppure può sostenersi la tesi dell'illegittimità dell'utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese perché non soddisferebbe il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.
L'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, sicché alcuna censura di indeterminatezza può essere mossa, per ciò solo, al detto piano di ammortamento e alla clausola che lo prevede: al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
La questione in ordine alla legittimità e alla non indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stata poi, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 7 di 13 In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione circa il piano di ammortamento alla francese, specificatamente approvato da parte attrice al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pagina 8 di 13 avrebbero comunque condotto al rigetto delle domande attoree avanzate sul punto, considerato quanto poi affermato dagli stessi giudici di legittimità con riferimento ai mutui a tasso variabile nella sentenza n° 7382/2025, laddove si prevede che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Il piano di ammortamento, pertanto, è perfettamente valido e non presenta elementi di indeterminatezza contrattuale.
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Risulta infondata anche la doglianza di parte attrice in merito alla indeterminatezza del tasso stabilito in base al parametro EURIBOR previsto dal contratto di mutuo in esame: come chiarito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dal Tribunale di Napoli Nord con una sentenza del
07/04/2023 “(…). Il valore dell'EU può variare a seconda della scadenza presa in considerazione
(ad esempio, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), nonché in base al giorno della rilevazione. Un'altra differenza tra i vari EU è la base del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda dei numeri dei giorni presi in considerazione per il calcolo (360 per l'anno commerciale e 365 per l'anno solare). Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'EU, tali dati sono normalmente indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso d'interesse stesso. In base al combinato disposto degli artt.117 tub e
1346 c.c., infatti, il tasso d'interesse nei contratti bancari deve essere determinato per iscritto a pena di nullità. La condizione si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale di
Modena, 11/04/2014, Tribunale di Teramo, 25/01/2017 n.47). In tal caso, infatti, il tasso di interesse è pagina 9 di 13 determinabile in base a criteri oggettivi. Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro EU possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'EU”.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n° 12007 del 03/05/2024 ha statuito che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza di prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'EU, ai sensi dell'art.2 della legge n° 287 del 1990 e/o dell'art.101
TFUE”.
Ed ancora: “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'EU sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto di non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (…), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'EU (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Essendo il contratto di mutuo stipulato in epoca successiva ai periodi in cui è stata effettivamente rilevata dalla Commissione Antitrust Europea la manipolazione di tale tasso (settembre 2005-maggio
2008) non vi è prova che il tasso in esso previsto sia stato manipolato e, quindi, non può essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevede la determinazione degli interessi sulla base dell'EU. Infatti, come chiarito dall'ordinanza n° 34889/2023 del 13/12/2023 della Suprema Corte
“va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto che sia stato determinato facendo riferimento pagina 10 di 13 al tasso EU manipolato della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, tra il settembre
2005 ed il maggio 2008 (…)”.
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Parte attrice lamenta, poi, l'abusività delle clausole del mutuo in quanto vessatorie richiamando la normativa di cui al d.lgs. n° 206/2005 (cd. Codice del Consumo) il quale ha imposto al c.d. contraente forte (professionista) di non utilizzare clausole aventi contenuto vessatorio che causerebbero un danno per il c.d. contraente debole. In riferimento a ciò va evidenziato che:
- in primo luogo, il richiamo al Codice del consumo effettuato da parte attrice risulta del tutto inconferente in quanto, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 4208/2007 ha chiarito che “al fine dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato
“consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale”.
Il contratto di mutuo è stato stipulato dal in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola Pt_1
e, da come si legge all'art.1 del suddetto contratto, il mutuo “è finalizzato a CREDITO ALLE
IMPRESE: INVESTIMENTI PRODUTTIVI E/O SCORTE”. Ne consegue che, la parte attrice non può essere considerata come consumatore e, quindi, come parte debole del contratto ma deve essere considerata come professionista;
- in secondo luogo, non può dirsi neppure che la c.d. “microimpresa”, qual è quella di specie rientri nella definizione di consumatore prima citata: sul punto, è utile richiamare anche la giurisprudenza di merito e, in particolare, la sentenza n° 657/2024 del 13/06/2024 emessa dal Tribunale di Genova. Il
Tribunale ha affermato testualmente che “Non si rinviene nell'ordinamento una norma che estenda alle microimprese la generale tutela che il nominato articolo riserva al consumatore. (…) gli artt.33 e ss. del d.lgs. 206/2005, concernenti la disciplina delle clausole vessatorie, indicano specificamente come destinatario della tutela “il consumatore”, e non anche le microimprese. Tale conclusione è avvallata altresì dalla definizione di “consumatore” fornita dall'art.3 della citata normativa, laddove individua in tale figura “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.”.
Pertanto, tale doglianza risulta infondata e va rigettata. pagina 11 di 13 ***
L'opponente ha, infine chiesto, nel proprio atto di citazione il risarcimento dei danni subiti.
Non vi è prova, tuttavia, né dei danni asseritamente subiti dall'attore né, tantomeno, del nesso di causalità tra tali presunti danni e la condotta della Banca.
***
Non può, tuttavia, sostenersi che il sia creditore della Banca per circa € 25.052,07, avendo la Pt_1 banca già percepito, tra quanto versato dal e quanto ricavato dall'escussione della garanzia Pt_1
SG, oltre € 155.000,00. Il CTU ha, infatti, accertato che anche escludendo gli interessi usurari, il al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, era ancora debitore Pt_1 della (minor) somma di € 33.091,99 e tale somma è stata estinta mediante l'escussione della garanzia prestata dalla SG, per cui solo il soggetto garante sarà eventualmente legittimato ad ottenere dalla
Banca la restituzione delle maggiori somme versate dallo stesso garante.
Deve, invece, dichiararsi l'integrale estinzione dell'obbligazione per effetto dei pagamenti diretti (€
80.052,07) e dell'escussione della garanzia SG (€ 75.000,00).
Non è stato, invece, provato alcun pregiudizio subìto dal per l'illegittima escussione della Pt_1 garanzia SG.
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi, per gli stessi motivi, a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara la nullità della clausola d'interesse per usurarietà originaria, ai sensi dell 'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente espunzione degli interessi compensativi;
- per l'effetto, dichiara che il residuo credito della Banca sarebbe stato pari a € 33.091,99, a fronte del credito della Banca di € 96.318,92 esposto nella lettera di decadenza dal beneficio del termine del 11.03.2020;
- per effetto dell'escussione della garanzia SG (sommata ai pagamenti diretti già effettuati dall'attore) dichiara l'integrale estinzione dell'obbligazione;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
pagina 12 di 13 - Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del
50% per l'attore e del 50% per il convenuto per quanto attiene ai rapporti interni.
Isernia, lì 9/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 196/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fusco ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Benevento al Viale degli Atlantici n° 65;
ATTORE
nei confronti di
rappresentata da , rappresentata e difesa dagli avv. Giulia CP_1 Controparte_2
GA, AN NI nonché dall'avv. Manuela Consoli, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano sito in Isernia alla via Umbria – Centro Commercio e Affari n° 42;
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art.615, I comma c.p.c.)
conclusioni come da verbale del 23/10/2025
pagina 1 di 13
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato aveva proposto, avanti al Tribunale di Parte_1
Campobasso, opposizione avverso l'atto di precetto recante l'intimazione a lui rivolta da
[...]
di pagare la somma di € 99.606,04 oltre compensi ed accessori del precetto per un totale CP_3 di € 100.256,08 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito Notaio in data Persona_1
24/10/2012. Con detto contratto la Banca dell'Adriatico SPA aveva concesso al sig. Parte_1 un finanziamento di originari € 130.000,00 e, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il
[...] contratto, concedeva ipoteca sino alla somma di € 260.000,00 sull'immobile sito in Civitanova del
NN (IS) e censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 3, particella 399. Inoltre, sempre a garanzia del finanziamento concesso tramite il predetto contratto di mutuo fondiario, i sig.ri
[...]
e stipulavano fideiussione specifica in data 24/10/2012. Successivamente, Pt_2 Controparte_4 essendosi il mutuatario reso inadempiente nel pagamento delle rate mensili scadute, la Banca inviava diffida per il pagamento immediato del debito, con espresso avvertimento che il mancato adempimento della prestazione avrebbe comportato l'immediato ricorso all'Autorità giudiziaria nonché, a mezzo raccomandata a/r del 11/03/2020, comunicava la decadenza dal beneficio del termine.
A fondamento dell'opposizione formulata ai sensi dell'art.615, 1° comma, c.p.c., l'opponente ha dedotto: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso in favore del Tribunale di
Isernia, 2) l'inesistenza ed inefficacia dell'atto di precetto per mancanza dei requisiti di cui all'art.474
c.p.c. siccome il contratto di mutuo stipulato dalle parti sarebbe da qualificarsi quale “mutuo condizionato”, 3) la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art.38, comma 2 del TUB e della delibera CICR del 22/05/1995, 4) la nullità del contratto di mutuo a causa della mancata e/o erronea Par determinazione dell' così come prescritto dalla delibera CICR n° 286 del 04/03/2003, 5), l'usura originaria del contratto di mutuo, 6) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento con conseguente assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'importo delle rate che compongono il detto piano nonché la nullità della clausola di pattuizione dell'interesse per indeterminatezza del tasso corrispettivo e per contrarietà all'ordine pubblico ed economico ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c., 7) l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e della capitalizzazione composita che ne consegue in violazione dell'art.1283 c.c., 8) la totale incompatibilità tra il piano di ammortamento alla francese ed il tasso variabile e la nullità del contratto di mutuo ex art.1418 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, 9) la nullità assoluta e l'inefficacia delle clausole del contratto di mutuo per violazione della normativa comunitaria (direttiva 93/13/CEE e direttiva pagina 2 di 13 2011/83/UE) nonché delle disposizioni nazionali (d.lgs. n. 206/2005 e d.lgs. n. 21/2014). Inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni materiali, biologici e morali ad egli cagionati da parte della Banca nonché la sospensione in via cautelativa dell'atto di precetto per via della sussistenza del cd. fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale di Campobasso si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Isernia e la causa è stata riassunta dal il quale ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la Pt_1 Controparte_5 ha notificato atto di pignoramento immobiliare per la minor somma di € 25.174,76 rispetto all'importo precettato di € 100.256,08, in quanto nelle more l'Istituto Intesa San Paolo S.p.a. escuteva la garanzia collaterale al contratto di mutuo ed incamerava dall' “ Pt_4 Controparte_6
la somma di € 75.081,32 e che l'intimante Banca Intesa, sia in seno al
[...] procedimento di opposizione all'atto di precetto (n. 768/2021 Trib. Campobasso) che in seno alla procedura espropriativa (n. 28/2021 Trib. Isernia) dichiarava di voler rinunciare, come in effetti rinunciava, all'atto di precetto come in effetti rinunciava, all'atto di precetto ed alla procedura ed alla procedura esecutiva. Il pur a fronte della formale rinuncia del precetto da parte della opposta, Pt_1 ha dichiarato di avere comunque interesse a coltivare le domande di cui all'atto di opposizione, convertito in una domanda dichiarativa di accertamento negativo circa le ragioni e le pretese riconducibili al titolo esecutivo (contratto di mutuo) della Banca Intesa San Paolo S.p.a..
Medio tempore, il credito è stato ceduto a che si è costituita nel presente giudizio CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, pervenuta da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
Quanto alla doglianza relativa alla pretesa illegittimità dell'atto di mutuo per mancanza dei requisiti di cui all'art.474 c.p.c., trattandosi, a suo dire, di mutuo cd. condizionato, va rilevato che l'art.1 del contratto di mutuo prevede che “La Banca concede a titolo di mutuo, alla parte mutuataria, che accetta, la somma di € 130.000,00, che viene versata dalla Banca in deposito infruttifero, su partita n.0850055204620, accesa in data odierna al nome della parte mutuataria medesima presso la Banca con dichiarazione da parte di questa di costituirla in pegno irregolare e temporaneo a favore della Banca stessa (…) la parte mutuataria rilascia pertanto quietanza dell'intero importo del mutuo” sicché il fatto stesso che il mutuatario abbia vincolato in un deposito cauzionale le somme, presuppone necessariamente che abbia previamente acquisito la disponibilità giuridica delle stesse.
pagina 3 di 13 Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche dai giudici di legittimità, i quali hanno sostenuto che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata alla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. n. 9229/2022). Infatti, sempre secondo i giudici di legittimità, a Sezioni Unite: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. SU, n. 5698/2025).
Ne deriva, pertanto, il rigetto di detto motivo di doglianza.
***
In riferimento alla presunta nullità del contratto di mutuo per via della violazione dell'art.38 TUB e delibera CICR 22/05/1995 attuativa di tale articolo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con la sentenza n° 33719 del 16/11/2022, che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art.38, comma 2, del d.lgs. n° 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
“vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Già prima di tale arresto era intervenuto un precedente arresto della Cassazione che, con l'ordinanza interlocutoria n. 7509 del 08/03/2022 aveva evidenziato, da un lato, come la conclusione raggiunta dalla pronuncia di Cass. n. 17352/17 (confermata dalla preponderante giurisprudenza successiva) che ricostruisce la violazione della norma sui limiti di finanziabilità fondiaria come causa di nullità del contratto di mutuo, “introduce un connotato di pericolosa ed intrinseca instabilità del contratto, ancorandola ad un elemento aleatorio quale il valore del bene e la proporzione con esso della somma pagina 4 di 13 mutuata” e, dall'altro, aveva definitivamente chiarito che “il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario ma ne rappresenta una "species", con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 - che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non determinerebbe la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporterebbe, in esito alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria”, senza peraltro, alcuna decadenza nell'ipotesi in cui l'istanza di conversione non venga avanzata dal creditore alla prima difesa utile.
Dalla lettura dell'atto di citazione in riassunzione proposto dal si ricava che dalla pretesa Pt_1 violazione del limite di finanziabilità, parte reclamante ne farebbe discendere la nullità dell'intero contratto di mutuo e la nullità dell'ipoteca iscritta in suo danno mentre ciò che potrebbe, in ipotesi, venir meno sarebbero solo i vantaggi processuali che il requisito della fondiarietà del contratto comporta con la trasformazione automatica del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario col venir meno dei vantaggi processuali propri della fondiarietà che, nel caso di specie, sarebbero da individuarsi esclusivamente nella notifica del precetto non preceduta dalla previa notifica del titolo.
Tali vantaggi sono, tuttavia indifferenti nel caso di specie, considerato che parte convenuta, nelle more della riassunzione, ha rinunciato sia al precetto che alla procedura esecutiva già intrapresa.
Ne deriva il rigetto di tale motivo di opposizione.
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Quanto alla doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del TAEG e dell'ISC, deve rilevarsi che secondo i giudici di legittimità, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni , la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.117 d.lgs. n° 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021) ove, poi vi sia stata l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate ciò può, tuttavia, determinare la violazione di regole di condotta della banca, potendo dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/2023). Tale eccezione non è stata, tuttavia, neanche paventata da parte attrice. pagina 5 di 13 Secondo la Suprema Corte, infine, l'errore sul TAEG, di per sé, non è sufficiente a invalidare l'intero accordo (Cass. n. 35017/2024).
Ne consegue che tale eccezione deve essere anch'essa rigettata.
***
Parte attrice ha lamentato, inoltre, l'applicazione di tassi d'interesse corrispettivi e moratori usurari.
Riguardo la lamentata usura originaria del contratto di mutuo in esame va chiarito che, come previsto dalla giurisprudenza consolidata, “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (…)” (Cass. n. 31734/2023 e Cass. civ., n° 15114/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve aderirsi all'opzione effettuata dal CTU che prevede l'inclusione dell'importo dell'assicurazione di € 899,00 in virtù del fatto che il pagamento di tale somma, effettuato in data 15/11/2012, risulta essere contestuale sia alla fideiussione prestata a garanzia del contratto di mutuo sia all'erogazione della somma mutuata (v. pag.23 della CTU).
Ne deriva che, secondo i calcoli effettuati dal consulente tecnico, includendo tale costo nella formula del TEG si ottiene il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula (8,997% a fronte di un tasso soglia del 8,90%) (v. pag.21 dell'elaborato peritale). Pertanto, in applicazione dell'art.1815, comma 2 c.c., risulta un saldo a debito del mutuatario pari ad € 33.091,99 che quest'ultimo dovrà restituire alla Banca convenuta a fronte degli € 96.318,92 richiesti con la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 11/03/2020.
Per quanto riguarda, invece, la presunta usurarietà degli interessi moratori, lo stesso consulente tecnico ha verificato che il tasso di mora contrattuale alla stipula è pari al 8,542% mentre il tasso soglia stabilito è pari al 11,525% concludendo per la non sussistenza dell'usura in riferimento agli interessi moratori (v. pag.21 dell'elaborato peritale).
Quanto alla doglianza inerente al sistema di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che l'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento.
pagina 6 di 13 Il principio dell'interesse composto non provoca, di per sé, alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Ne consegue che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sulla residua quota di capitale in essere al momento del conteggio, che è via via decrescente in quanto formata dal capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, non può essere considerato, per ciò solo, affetto da anatocismo con riferimento agli interessi corrispettivi (Trib. NZ
27.3.2015).
Pertanto, non solo il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo ma l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace (Trib. Brescia 15.6.2017).
Neppure può sostenersi la tesi dell'illegittimità dell'utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese perché non soddisferebbe il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.
L'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, sicché alcuna censura di indeterminatezza può essere mossa, per ciò solo, al detto piano di ammortamento e alla clausola che lo prevede: al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
La questione in ordine alla legittimità e alla non indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stata poi, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
pagina 7 di 13 In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione circa il piano di ammortamento alla francese, specificatamente approvato da parte attrice al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pagina 8 di 13 avrebbero comunque condotto al rigetto delle domande attoree avanzate sul punto, considerato quanto poi affermato dagli stessi giudici di legittimità con riferimento ai mutui a tasso variabile nella sentenza n° 7382/2025, laddove si prevede che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Il piano di ammortamento, pertanto, è perfettamente valido e non presenta elementi di indeterminatezza contrattuale.
***
Risulta infondata anche la doglianza di parte attrice in merito alla indeterminatezza del tasso stabilito in base al parametro EURIBOR previsto dal contratto di mutuo in esame: come chiarito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dal Tribunale di Napoli Nord con una sentenza del
07/04/2023 “(…). Il valore dell'EU può variare a seconda della scadenza presa in considerazione
(ad esempio, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), nonché in base al giorno della rilevazione. Un'altra differenza tra i vari EU è la base del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda dei numeri dei giorni presi in considerazione per il calcolo (360 per l'anno commerciale e 365 per l'anno solare). Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'EU, tali dati sono normalmente indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso d'interesse stesso. In base al combinato disposto degli artt.117 tub e
1346 c.c., infatti, il tasso d'interesse nei contratti bancari deve essere determinato per iscritto a pena di nullità. La condizione si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale di
Modena, 11/04/2014, Tribunale di Teramo, 25/01/2017 n.47). In tal caso, infatti, il tasso di interesse è pagina 9 di 13 determinabile in base a criteri oggettivi. Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro EU possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'EU”.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n° 12007 del 03/05/2024 ha statuito che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza di prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'EU, ai sensi dell'art.2 della legge n° 287 del 1990 e/o dell'art.101
TFUE”.
Ed ancora: “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'EU sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto di non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (…), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'EU (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Essendo il contratto di mutuo stipulato in epoca successiva ai periodi in cui è stata effettivamente rilevata dalla Commissione Antitrust Europea la manipolazione di tale tasso (settembre 2005-maggio
2008) non vi è prova che il tasso in esso previsto sia stato manipolato e, quindi, non può essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevede la determinazione degli interessi sulla base dell'EU. Infatti, come chiarito dall'ordinanza n° 34889/2023 del 13/12/2023 della Suprema Corte
“va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto che sia stato determinato facendo riferimento pagina 10 di 13 al tasso EU manipolato della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, tra il settembre
2005 ed il maggio 2008 (…)”.
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Parte attrice lamenta, poi, l'abusività delle clausole del mutuo in quanto vessatorie richiamando la normativa di cui al d.lgs. n° 206/2005 (cd. Codice del Consumo) il quale ha imposto al c.d. contraente forte (professionista) di non utilizzare clausole aventi contenuto vessatorio che causerebbero un danno per il c.d. contraente debole. In riferimento a ciò va evidenziato che:
- in primo luogo, il richiamo al Codice del consumo effettuato da parte attrice risulta del tutto inconferente in quanto, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 4208/2007 ha chiarito che “al fine dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato
“consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale”.
Il contratto di mutuo è stato stipulato dal in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola Pt_1
e, da come si legge all'art.1 del suddetto contratto, il mutuo “è finalizzato a CREDITO ALLE
IMPRESE: INVESTIMENTI PRODUTTIVI E/O SCORTE”. Ne consegue che, la parte attrice non può essere considerata come consumatore e, quindi, come parte debole del contratto ma deve essere considerata come professionista;
- in secondo luogo, non può dirsi neppure che la c.d. “microimpresa”, qual è quella di specie rientri nella definizione di consumatore prima citata: sul punto, è utile richiamare anche la giurisprudenza di merito e, in particolare, la sentenza n° 657/2024 del 13/06/2024 emessa dal Tribunale di Genova. Il
Tribunale ha affermato testualmente che “Non si rinviene nell'ordinamento una norma che estenda alle microimprese la generale tutela che il nominato articolo riserva al consumatore. (…) gli artt.33 e ss. del d.lgs. 206/2005, concernenti la disciplina delle clausole vessatorie, indicano specificamente come destinatario della tutela “il consumatore”, e non anche le microimprese. Tale conclusione è avvallata altresì dalla definizione di “consumatore” fornita dall'art.3 della citata normativa, laddove individua in tale figura “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.”.
Pertanto, tale doglianza risulta infondata e va rigettata. pagina 11 di 13 ***
L'opponente ha, infine chiesto, nel proprio atto di citazione il risarcimento dei danni subiti.
Non vi è prova, tuttavia, né dei danni asseritamente subiti dall'attore né, tantomeno, del nesso di causalità tra tali presunti danni e la condotta della Banca.
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Non può, tuttavia, sostenersi che il sia creditore della Banca per circa € 25.052,07, avendo la Pt_1 banca già percepito, tra quanto versato dal e quanto ricavato dall'escussione della garanzia Pt_1
SG, oltre € 155.000,00. Il CTU ha, infatti, accertato che anche escludendo gli interessi usurari, il al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, era ancora debitore Pt_1 della (minor) somma di € 33.091,99 e tale somma è stata estinta mediante l'escussione della garanzia prestata dalla SG, per cui solo il soggetto garante sarà eventualmente legittimato ad ottenere dalla
Banca la restituzione delle maggiori somme versate dallo stesso garante.
Deve, invece, dichiararsi l'integrale estinzione dell'obbligazione per effetto dei pagamenti diretti (€
80.052,07) e dell'escussione della garanzia SG (€ 75.000,00).
Non è stato, invece, provato alcun pregiudizio subìto dal per l'illegittima escussione della Pt_1 garanzia SG.
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi, per gli stessi motivi, a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara la nullità della clausola d'interesse per usurarietà originaria, ai sensi dell 'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente espunzione degli interessi compensativi;
- per l'effetto, dichiara che il residuo credito della Banca sarebbe stato pari a € 33.091,99, a fronte del credito della Banca di € 96.318,92 esposto nella lettera di decadenza dal beneficio del termine del 11.03.2020;
- per effetto dell'escussione della garanzia SG (sommata ai pagamenti diretti già effettuati dall'attore) dichiara l'integrale estinzione dell'obbligazione;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
pagina 12 di 13 - Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del
50% per l'attore e del 50% per il convenuto per quanto attiene ai rapporti interni.
Isernia, lì 9/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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