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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
*************
La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1) dott. Massimo Escher Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
3) dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1593/2024 C.C., promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Comiso (RG), v.le della Resistenza n. 55 presso lo studio dell'Avv. Francesca Granatino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RECLAMANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Vittoria, via Ruggero Settimo n. 31/A presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Zorzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RECLAMATA-
Con la partecipazione ex lege del procuratore generale
IN FATTO E DIRITTO
Pronunciando la sentenza n. 852/2024, il Tribunale di Ragusa la regolato gli aspetti economici del divorzio fissando l'obbligo a carico di di “corrispondere, Parte_1
a titolo di assegno divorzile, all'ex moglie la somma mensile di € 150,00 Controparte_1
a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fino ad ottobre 2022 (…) e da ottobre 2022 in euro 400,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il , impugnando il capo in cui dispone Parte_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a favore della , chiedendone la CP_1 revoca o, in subordine, riduzione dell'importo mensile a euro 150,00 per le ragioni di cui in parte motiva.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 4.12.2025, ha riservato la decisione.
------
L'appellante assume essere la decisione del tribunale laddove gli impone il pagamento dell'assegno divorzile ingiusta, sostenendo l'insussistenza dei necessari presupposti individuati dalla giurisprudenza della Cassazione per la corresponsione dell'assegno in questione. Il assume, infatti, che il Giudice di prime cure è incorso in errore nel Parte_1
ritenere presenti i suddetti presupposti, non sussistendo – si assume – i presupposti richiesti dalla sentenza sezioni unite della Suprema corte del 2018.
L'appellante sostiene che la ex coniuge dispone di adeguati mezzi propri, godendo di un cospicuo patrimonio mobiliare (ammontante ad euro 35.034,00) ed immobiliare. Afferma inoltre che lo stato di disoccupazione della , perdurato per tutta la vigenza del CP_1
matrimonio dal 1991 al 2003, sia tutt'altro che incolpevole, non avendo la donna provato di essersi impegnata nella ricerca di un lavoro ( la scelta di non trovare un impiego per i 22 anni di separazione consensuale (dal 2003 al 2025) sarebbe stata frutto di volontaria inerzia). A dire dell'appellante inoltre non rilevano nemmeno le dedotte condizioni di salute della . CP_1
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
L'assegno divorzile, a seguito di revisioni nell'orientamento giurisprudenziale della
Cassazione, ha perso l'originaria funzione (presente invece nell'assegno di mantenimento, di garantire al coniuge economicamente più debole il godimento dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio) per assumere una funzione complessa, sia compensativa- perequativa sia assistenziale.
In questo senso decisiva la sentenza Cass. S.U. n. 18287/2018. La Suprema corte, innovando la materia, ha stabilito che, ai fini della corresponsione dell'assegno divorzile, debba essere effettuata una valutazione comparativa che tenga in considerazione non solo l'aspetto assistenziale, ma anche il contributo fornito dal richiedente alla vita coniugale, non rilevando più il criterio del tenore di vita in vigenza di matrimonio.
Nel caso di specie, viene in rilievo esclusivamente la prima funzione (assistenziale), non avendo in primo grado la assolto l'onere su di lei incombente di allegare e provare CP_1 anche l'aspetto di aver sacrificato le proprie aspettative a vantaggio del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale deve quindi valutarsi se l'appellata possieda o meno in concreto i suddetti mezzi di sostentamento o se comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive: si vuole dire che non è sufficiente attestare il proprio stato di disoccupazione, essendo onere della parte richiedente provare che, nonostante un impegno attivo nella ricerca di un'occupazione, tale situazione non sia superabile.
In tal senso, la ribadisce che le risalenti patologie sofferte e documentate nella CP_1 relazione di parte presentata in primo grado siano irreversibili e ostative a qualsiasi impiego di tipo manuale e che data la sua età non è facile trovare nemmeno un lavoro impiegatizio.
Per accertare la sussistenza o meno di incapacità lavorativa la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire se le patologie allegate dalla incidano sulla CP_1
capacità lavorativa ed in caso positivo indicare la percentuale di incidenza, specificando se le consentano o meno di accedere ad eventuale pensione di invalidità (o altre forme di sussidio pubblico) alla luce della normativa di settore.
Nella ctu del dott. si legge al riguardo: “Dai dati clinici e dalle certificazioni Persona_1
in atti si evince che la in atto è affetta da “obesità in buone condizioni generali, CP_1 modesta scoliosi dx-sn-convessa dorso-lombare; regolare la lordosi cervicale;
accentuazione della cifosi dorsale, accentuazione della lordosi lombare;
segni di spondilo- artrosi (modesta e diffusa osteofitosi margino-somatica, sclerosi delle limitanti somatiche;
sclerosi delle articolazioni interapofisarie posteriori L4-L5-S1; modesta deformazione artrosica dei corpi vertebrali); lieve deformazione delle teste femorali, dx e sn. Segni di modesta sacro-ileite dx e sn. Segni di lieve sinfisite pubica. Asimmetria del bacino per maggiore lunghezza dell'arto inferiore dx (+ 8 mm.).
Quanto sopra detto a modesta incidenza funzionale. Ipertensione in trattamento. Agli atti non sono presenti certificazioni attestanti altre patologie o deficit funzionali”
Il Ctu ha quindi così concluso: “La per le patologie di cui è affetta non Controparte_1
presenta alcuna riduzione delle capacità lavorative specifiche di segretaria di azienda, attività che riferisce aver svolto in passato.
Per quanto riguarda la riduzione delle capacità lavorative generiche che vengono prese in considerazione alla luce della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti pubblicata sulla G.U. della R.I. n.47 del 26/2/92 determinano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari al 40 % “obesità con IM tra 35/40 e complicanze artrosiche CD 7105.
Percentuale che non da diritto ad alcuna corresponsione di sussidi pubblici o invalidità artrosiche.
Va sottolineato che la presenta modeste complicanze artrosiche. CP_1
(…) l'obesità in situazione di non gravita di cui è affetta la ricorrente è una patologia che non difficilmente può essere emendata e curata riducendo al minimo le complicanze artrosiche”.
Così stando le cose, avendo il ctu fatto corretta applicazione delle regole tecniche che sovraintendono la materia e non essendovi state peraltro contestazioni di parte, si ritiene insussistente l'incapacità lavorativa assoluta e la conseguente impossibilità oggettiva in capo alla di procurarsi quanto necessario al suo sostentamento. CP_1
Non sussistendo ragioni oggettive ostative al lavoro non usurante, la sconta la CP_1 mancata prova dell'impegno profuso nella ricerca di un lavoro. E ciò anche considerato che la crisi familiare è assai risalente e che la coppia si è separata circa 22 anni or sono.
Deve quindi ritenersi ammissibile e fondato l'appello e, conseguentemente, disporsi la revoca dell'assegno divorzile. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della in CP_1
favore di ivi comprese quelle di ctu. Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 1593/2024 C.C., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, REVOCA l'assegno divorzile con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
2. CONDANNA la reclamata, alla refusione delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore del reclamante, , che liquida in euro Parte_1
1.543,50 per la fase di studio, euro 1.063,00 per la fase introduttiva, euro 2.602,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Pone le spese di ctu a carico di Controparte_1
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catania il 11/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr Massimo Escher
SEZIONE DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
*************
La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1) dott. Massimo Escher Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
3) dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1593/2024 C.C., promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Comiso (RG), v.le della Resistenza n. 55 presso lo studio dell'Avv. Francesca Granatino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RECLAMANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Vittoria, via Ruggero Settimo n. 31/A presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Zorzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RECLAMATA-
Con la partecipazione ex lege del procuratore generale
IN FATTO E DIRITTO
Pronunciando la sentenza n. 852/2024, il Tribunale di Ragusa la regolato gli aspetti economici del divorzio fissando l'obbligo a carico di di “corrispondere, Parte_1
a titolo di assegno divorzile, all'ex moglie la somma mensile di € 150,00 Controparte_1
a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fino ad ottobre 2022 (…) e da ottobre 2022 in euro 400,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il , impugnando il capo in cui dispone Parte_1
l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a favore della , chiedendone la CP_1 revoca o, in subordine, riduzione dell'importo mensile a euro 150,00 per le ragioni di cui in parte motiva.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 4.12.2025, ha riservato la decisione.
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L'appellante assume essere la decisione del tribunale laddove gli impone il pagamento dell'assegno divorzile ingiusta, sostenendo l'insussistenza dei necessari presupposti individuati dalla giurisprudenza della Cassazione per la corresponsione dell'assegno in questione. Il assume, infatti, che il Giudice di prime cure è incorso in errore nel Parte_1
ritenere presenti i suddetti presupposti, non sussistendo – si assume – i presupposti richiesti dalla sentenza sezioni unite della Suprema corte del 2018.
L'appellante sostiene che la ex coniuge dispone di adeguati mezzi propri, godendo di un cospicuo patrimonio mobiliare (ammontante ad euro 35.034,00) ed immobiliare. Afferma inoltre che lo stato di disoccupazione della , perdurato per tutta la vigenza del CP_1
matrimonio dal 1991 al 2003, sia tutt'altro che incolpevole, non avendo la donna provato di essersi impegnata nella ricerca di un lavoro ( la scelta di non trovare un impiego per i 22 anni di separazione consensuale (dal 2003 al 2025) sarebbe stata frutto di volontaria inerzia). A dire dell'appellante inoltre non rilevano nemmeno le dedotte condizioni di salute della . CP_1
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
L'assegno divorzile, a seguito di revisioni nell'orientamento giurisprudenziale della
Cassazione, ha perso l'originaria funzione (presente invece nell'assegno di mantenimento, di garantire al coniuge economicamente più debole il godimento dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio) per assumere una funzione complessa, sia compensativa- perequativa sia assistenziale.
In questo senso decisiva la sentenza Cass. S.U. n. 18287/2018. La Suprema corte, innovando la materia, ha stabilito che, ai fini della corresponsione dell'assegno divorzile, debba essere effettuata una valutazione comparativa che tenga in considerazione non solo l'aspetto assistenziale, ma anche il contributo fornito dal richiedente alla vita coniugale, non rilevando più il criterio del tenore di vita in vigenza di matrimonio.
Nel caso di specie, viene in rilievo esclusivamente la prima funzione (assistenziale), non avendo in primo grado la assolto l'onere su di lei incombente di allegare e provare CP_1 anche l'aspetto di aver sacrificato le proprie aspettative a vantaggio del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale deve quindi valutarsi se l'appellata possieda o meno in concreto i suddetti mezzi di sostentamento o se comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive: si vuole dire che non è sufficiente attestare il proprio stato di disoccupazione, essendo onere della parte richiedente provare che, nonostante un impegno attivo nella ricerca di un'occupazione, tale situazione non sia superabile.
In tal senso, la ribadisce che le risalenti patologie sofferte e documentate nella CP_1 relazione di parte presentata in primo grado siano irreversibili e ostative a qualsiasi impiego di tipo manuale e che data la sua età non è facile trovare nemmeno un lavoro impiegatizio.
Per accertare la sussistenza o meno di incapacità lavorativa la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire se le patologie allegate dalla incidano sulla CP_1
capacità lavorativa ed in caso positivo indicare la percentuale di incidenza, specificando se le consentano o meno di accedere ad eventuale pensione di invalidità (o altre forme di sussidio pubblico) alla luce della normativa di settore.
Nella ctu del dott. si legge al riguardo: “Dai dati clinici e dalle certificazioni Persona_1
in atti si evince che la in atto è affetta da “obesità in buone condizioni generali, CP_1 modesta scoliosi dx-sn-convessa dorso-lombare; regolare la lordosi cervicale;
accentuazione della cifosi dorsale, accentuazione della lordosi lombare;
segni di spondilo- artrosi (modesta e diffusa osteofitosi margino-somatica, sclerosi delle limitanti somatiche;
sclerosi delle articolazioni interapofisarie posteriori L4-L5-S1; modesta deformazione artrosica dei corpi vertebrali); lieve deformazione delle teste femorali, dx e sn. Segni di modesta sacro-ileite dx e sn. Segni di lieve sinfisite pubica. Asimmetria del bacino per maggiore lunghezza dell'arto inferiore dx (+ 8 mm.).
Quanto sopra detto a modesta incidenza funzionale. Ipertensione in trattamento. Agli atti non sono presenti certificazioni attestanti altre patologie o deficit funzionali”
Il Ctu ha quindi così concluso: “La per le patologie di cui è affetta non Controparte_1
presenta alcuna riduzione delle capacità lavorative specifiche di segretaria di azienda, attività che riferisce aver svolto in passato.
Per quanto riguarda la riduzione delle capacità lavorative generiche che vengono prese in considerazione alla luce della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti pubblicata sulla G.U. della R.I. n.47 del 26/2/92 determinano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari al 40 % “obesità con IM tra 35/40 e complicanze artrosiche CD 7105.
Percentuale che non da diritto ad alcuna corresponsione di sussidi pubblici o invalidità artrosiche.
Va sottolineato che la presenta modeste complicanze artrosiche. CP_1
(…) l'obesità in situazione di non gravita di cui è affetta la ricorrente è una patologia che non difficilmente può essere emendata e curata riducendo al minimo le complicanze artrosiche”.
Così stando le cose, avendo il ctu fatto corretta applicazione delle regole tecniche che sovraintendono la materia e non essendovi state peraltro contestazioni di parte, si ritiene insussistente l'incapacità lavorativa assoluta e la conseguente impossibilità oggettiva in capo alla di procurarsi quanto necessario al suo sostentamento. CP_1
Non sussistendo ragioni oggettive ostative al lavoro non usurante, la sconta la CP_1 mancata prova dell'impegno profuso nella ricerca di un lavoro. E ciò anche considerato che la crisi familiare è assai risalente e che la coppia si è separata circa 22 anni or sono.
Deve quindi ritenersi ammissibile e fondato l'appello e, conseguentemente, disporsi la revoca dell'assegno divorzile. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della in CP_1
favore di ivi comprese quelle di ctu. Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 1593/2024 C.C., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, REVOCA l'assegno divorzile con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
2. CONDANNA la reclamata, alla refusione delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore del reclamante, , che liquida in euro Parte_1
1.543,50 per la fase di studio, euro 1.063,00 per la fase introduttiva, euro 2.602,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Pone le spese di ctu a carico di Controparte_1
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catania il 11/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr Massimo Escher