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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/09/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1062/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1 ROSARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. ) e a CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 sua volta rappresentata da (p.iva , con il patrocinio dell'avv. BARBARO CP_3 P.IVA_3
ALESSANDRO e AL ANDREA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto notificato in data 3.3.2022 con cui intimava il pagamento di euro 121.657,57 (di cui euro 78.705,12 a titolo di sorte capitale ed euro 41.195,54 per interessi di mora, in forza di un contratto di finanziamento fondiario del 4.04.2006, iscritto ai n. 95794/7520, concesso all'opponente da P.a Controparte_4
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare, ritenere e dichiarare, che il credito indicato nell'atto di precetto non è dovuto, in quanto erroneo per tutti i motivi sopra specificati e per l'effetto annullare tale atto di precetto per evidente illegittimità/nullità del medesimo;
• in subordine rideterminare correttamente la somma eventualmente dovuta, riducendone l'importo
Parte convenuta: accertare, ritenere e dichiarare, per le suesposte motivazioni, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare la piena validità dell'atto di Parte_1 precetto pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione prima dell'esecuzione, svolta con atto di citazione notificato il 17.3.2022, non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione parte attrice eccepisce che non vi è prova della titolarità del credito in capo a se solo si tiene conto che non vi è prova della cessione del credito da parte di . CP_2 CP_5
L'assunto va ritenuto infondato, alla luce non solo dell'avviso di cessione di crediti in blocco del 9.8.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16.8.2018, ma anche della dichiarazione della cedente di del 22.3.2022, che attesta l'avvenuta cessione della posizione relativa a CP_5 CP_4 Parte_1
“…posizione a nome che il credito vantato dalla Banca, derivante dai Parte_2 contratti di conto corrente n…..15298, di prestito n…..161753 e di mutuo n. …0138132, è stato ceduto alla società con sede in Conegliano (TV)…come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CP_2
…n. 95 del 16 agosto 2018…”.
Risulta parimenti versata in atti la procura rilasciata alla mandataria prima CP_1 Parte_3 con il che il secondo motivo di opposizione risulta infondato.
Con il terzo motivo di opposizione si rileva che non risulta trasmessa all'opponente alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, ma l'assunto risulta smentito, oltre che dalla notifica dell'atto di precetto, anche dalla comunicazione pervenuta all'indirizzo del destinatario Pt_1 in data 9.3.2011, con la quale si invita alla regolarizzazione di 17 rate mensili scadute dal
[...]
4.11.2009 al 4.3.2011, rimaste impagate, avvertendo che in mancanza la Banca darà inizio agli atti giudiziali per il recupero coatto ….giusta decadenza dal beneficio del termine contrattualmente pattuita.
La decadenza dal beneficio del termine facoltizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date (art. 1186 c.c.).
In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente;
Cass. 25376/2024). La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (Cass. 20042/2020).
Con il quarto motivo si lamenta che nell'atto di precetto non vengono indicate il numero delle rate ancora insolute e la decorrenza delle stesse, impedendo all'opponente ed al Tribunale di verificare la fondatezza del precetto opposto e la correttezza della somma ingiunta.
Va sul punto osservato, come correttamente deduce la convenuta, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel atto di precetto), ma configurano altrettante eccezioni (cfr., Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). pagina 2 di 3 Il precetto opposto indica e fa menzione (del/dei): 1) contratto di cessione dei crediti del 9.8.2018, dell'avviso di cessione in GU, della procura speciale a (anche) per il recupero del credito;
CP_1 2) contratto di finanziamento fondiario del 4.4.2006 in notaio iscritto ai nn. 95794 di Per_1 repertorio e 7520 di raccolta, corrispondente alla numerazione …138132 del rapporto data dalla CP_4 nel piano di ammortamento allegato all'atto notarile, titolo esecutivo stragiudiziale;
con il quale veniva concesso un mutuo per € 85.000,00, da restituire in venti anni con il pagamento di 240 rate mensili di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, ciascuna di importo pari ad € 519,38, dal 4.5.2006 al 4.4.2026 (totale da rimborsare dunque € 124.795,20, di cui € 39.795,20 come quota interessi) ; 3) dell'inadempimento al piano di ammortamento;
4) della somma dovuta e intimata, vale a dire € 121.657,57 di cui € 78.705,12 per sorte capitale ed € 41.195,54 per interessi di mora maturati ai tassi contrattuali al 27.8.2021, € 405,00 per compensi ex DM 55/2014.
A fronte di tali dati l'eccezione di parte attrice appare del tutto generica, non avendo essa dedotto ciò che era in suo potere dedurre, vale a dire elementi di fatto tale da contestare specificamente la pretesa creditoria, come ad esempio l'ammontare dei pagamenti fatti.
Il quinto motivo si appalesa parimenti generico, siccome volto a contestare il calcolo degli interessi abnormi nel loro ammontare rispetto alla asserita pretesa creditoria; contraddittoriamente ed apoditticamente parte attrice deduce che ammesso e non concessa la legittimità del calcolo di tali interessi, la somma richiesta (oltre 41 mila euro!) risulta essere erronea e non dovuta. Semmai, gli interessi, secondo il criterio di calcolo di cui all'art. 5 del contratto di mutuo (all. 3), dovrebbero attestarsi in euro 22.403,14, senza giustificare tale conclusione.
Con le note finali parte attrice infondatamente deduce la cessazione della materia del contendere, stante l'aggiudicazione dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva n. 82/2022 RG es imm., ma senza rinunciare ai motivi di opposizione.
In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato (Cass 20924/17).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in Parte_1 complessivi € 10.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 03/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1062/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1 ROSARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. ) e a CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 sua volta rappresentata da (p.iva , con il patrocinio dell'avv. BARBARO CP_3 P.IVA_3
ALESSANDRO e AL ANDREA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto notificato in data 3.3.2022 con cui intimava il pagamento di euro 121.657,57 (di cui euro 78.705,12 a titolo di sorte capitale ed euro 41.195,54 per interessi di mora, in forza di un contratto di finanziamento fondiario del 4.04.2006, iscritto ai n. 95794/7520, concesso all'opponente da P.a Controparte_4
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare, ritenere e dichiarare, che il credito indicato nell'atto di precetto non è dovuto, in quanto erroneo per tutti i motivi sopra specificati e per l'effetto annullare tale atto di precetto per evidente illegittimità/nullità del medesimo;
• in subordine rideterminare correttamente la somma eventualmente dovuta, riducendone l'importo
Parte convenuta: accertare, ritenere e dichiarare, per le suesposte motivazioni, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare la piena validità dell'atto di Parte_1 precetto pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione prima dell'esecuzione, svolta con atto di citazione notificato il 17.3.2022, non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione parte attrice eccepisce che non vi è prova della titolarità del credito in capo a se solo si tiene conto che non vi è prova della cessione del credito da parte di . CP_2 CP_5
L'assunto va ritenuto infondato, alla luce non solo dell'avviso di cessione di crediti in blocco del 9.8.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16.8.2018, ma anche della dichiarazione della cedente di del 22.3.2022, che attesta l'avvenuta cessione della posizione relativa a CP_5 CP_4 Parte_1
“…posizione a nome che il credito vantato dalla Banca, derivante dai Parte_2 contratti di conto corrente n…..15298, di prestito n…..161753 e di mutuo n. …0138132, è stato ceduto alla società con sede in Conegliano (TV)…come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CP_2
…n. 95 del 16 agosto 2018…”.
Risulta parimenti versata in atti la procura rilasciata alla mandataria prima CP_1 Parte_3 con il che il secondo motivo di opposizione risulta infondato.
Con il terzo motivo di opposizione si rileva che non risulta trasmessa all'opponente alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, ma l'assunto risulta smentito, oltre che dalla notifica dell'atto di precetto, anche dalla comunicazione pervenuta all'indirizzo del destinatario Pt_1 in data 9.3.2011, con la quale si invita alla regolarizzazione di 17 rate mensili scadute dal
[...]
4.11.2009 al 4.3.2011, rimaste impagate, avvertendo che in mancanza la Banca darà inizio agli atti giudiziali per il recupero coatto ….giusta decadenza dal beneficio del termine contrattualmente pattuita.
La decadenza dal beneficio del termine facoltizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date (art. 1186 c.c.).
In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente;
Cass. 25376/2024). La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (Cass. 20042/2020).
Con il quarto motivo si lamenta che nell'atto di precetto non vengono indicate il numero delle rate ancora insolute e la decorrenza delle stesse, impedendo all'opponente ed al Tribunale di verificare la fondatezza del precetto opposto e la correttezza della somma ingiunta.
Va sul punto osservato, come correttamente deduce la convenuta, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel atto di precetto), ma configurano altrettante eccezioni (cfr., Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). pagina 2 di 3 Il precetto opposto indica e fa menzione (del/dei): 1) contratto di cessione dei crediti del 9.8.2018, dell'avviso di cessione in GU, della procura speciale a (anche) per il recupero del credito;
CP_1 2) contratto di finanziamento fondiario del 4.4.2006 in notaio iscritto ai nn. 95794 di Per_1 repertorio e 7520 di raccolta, corrispondente alla numerazione …138132 del rapporto data dalla CP_4 nel piano di ammortamento allegato all'atto notarile, titolo esecutivo stragiudiziale;
con il quale veniva concesso un mutuo per € 85.000,00, da restituire in venti anni con il pagamento di 240 rate mensili di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, ciascuna di importo pari ad € 519,38, dal 4.5.2006 al 4.4.2026 (totale da rimborsare dunque € 124.795,20, di cui € 39.795,20 come quota interessi) ; 3) dell'inadempimento al piano di ammortamento;
4) della somma dovuta e intimata, vale a dire € 121.657,57 di cui € 78.705,12 per sorte capitale ed € 41.195,54 per interessi di mora maturati ai tassi contrattuali al 27.8.2021, € 405,00 per compensi ex DM 55/2014.
A fronte di tali dati l'eccezione di parte attrice appare del tutto generica, non avendo essa dedotto ciò che era in suo potere dedurre, vale a dire elementi di fatto tale da contestare specificamente la pretesa creditoria, come ad esempio l'ammontare dei pagamenti fatti.
Il quinto motivo si appalesa parimenti generico, siccome volto a contestare il calcolo degli interessi abnormi nel loro ammontare rispetto alla asserita pretesa creditoria; contraddittoriamente ed apoditticamente parte attrice deduce che ammesso e non concessa la legittimità del calcolo di tali interessi, la somma richiesta (oltre 41 mila euro!) risulta essere erronea e non dovuta. Semmai, gli interessi, secondo il criterio di calcolo di cui all'art. 5 del contratto di mutuo (all. 3), dovrebbero attestarsi in euro 22.403,14, senza giustificare tale conclusione.
Con le note finali parte attrice infondatamente deduce la cessazione della materia del contendere, stante l'aggiudicazione dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva n. 82/2022 RG es imm., ma senza rinunciare ai motivi di opposizione.
In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato (Cass 20924/17).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in Parte_1 complessivi € 10.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 03/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3