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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 7851/2024 proposta da
Parte_1
Avv.ti Andrea Mifsud e Rosa Dell'Atti
e da
Parte_2
Avv. Raffaella Buccilli
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2. Il padre corrisponderà alla madre entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento ordinario di da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT secondo il Per_1
Protocollo d'intesa con il foro di Roma sottoscritto nel 2014.
3. L'assegno unico familiare, eventualmente erogato, sarà percepito e trattenuto per l'intero dalla sig.ra
Pt_2
4. Entrambi i coniugi parteciperanno in uguale misura alle spese straordinarie precisando che, nel caso di erogazione dell'assegno unico familiare e per tutta la durata del suo percepimento da parte della sig.ra ella provvederà alle spese straordinarie nella misura del 60% per cento, rimanendo a carico del Pt_2 padre il 40%, rimandando le parti sia per l'identificazione delle spese che per le modalità di accordo alle linee guide di cui al Protocollo di Roma 2014. 5. Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre con la quale vivrà in modo stabile nella casa di Roma in via Delle Palme 41, con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il principio dell'alternanza e secondo la volontà del figlio
; confermando per il resto i provvedimenti resi in sede di separazione. Per_1
6. Spese di lite compensate.”
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse del figlio minore,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma……………………………………… in data
…3.10.2009……………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2011……………, al N. 00550……………….. Parte I………., Serie 09………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 4.7.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi