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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FLORI FLORO elett. dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SURDI LUISA elett.te dom.to Controparte_1 in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 25 MACERATA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
L' ha impugnato la sentenza n. 262/2024 pubblicata il 24.6.2024, non notificata, emessa dal Pt_1
Tribunale di Ancona - sez. Lavoro nella parte in cui, una volta dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito n. 303 2023 00002313 10 000 con riguardo alle somme pretese per l'anno
2014 per intervenuta prescrizione, la ha confermata con riguardo alle somme dovute per l'anno 2016 per la somma di Euro 5.065,45, tenuto conto di quanto già versato.
pagina 1 di 3 L' lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente detratto dal credito indicato Pt_1 nell'ava opposto per l'anno 2016 la somma di € 2.308,90 versata in ottemperanza di rateizzazione.
Allega, dunque, che in relazione all'anno 2016, “a fronte di un credito per sorte contributi in origine di € 19.373,52 sono stati pagati € 14.528,93 e pertanto il residuo credito ammonta ad € Pt_1
4.844,59 per sorte contributi, oltre interessi e sanzioni ex lege”.
Chiede, pertanto, di dichiarare che il credito contributivo dovuto dall'appellato relativamente all'anno 2016 ammonta ad € 4.844,59 per sorte contributi, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Si è costituito nel presente grado , chiedendo dichiararsi l'appello Controparte_1 inammissibile e, comunque, infondato.
L'appello dell' deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, come eccepito da Pt_1 parte dell'appellato.
Si premette che il primo giudice ha affermato di dovere confermare la pretesa contributiva “per la parte di credito non prescritto (anni 2015-2016) per un ammontare desumibile dagli avvisi di addebito opposti di Euro 309,93 per l'anno 2015 (tolte le spese di notifica atteso che l'avviso di addebito va dichiarato illegittimo per intervenuta decadenza) ed Euro 7.064,42 per l'anno 2016. Da tali somme dovranno poi essere detratte quelle già versate dal in ottemperanza alla richiesta di CP_1 rateizzazione pari a Euro 2.308,90, con imputazione secondo i principi generali al credito più antico, sicché nulla sarà dovuto per l'anno 2015 e residuerà per l'anno 2016 una somma di Euro 5.065,45”.
Ebbene, a prescindere dalla deduzione di nuove allegazioni e prove in questo grado, l' , pur Pt_1 dolendosi dell'avvenuta detrazione dal totale del credito vantato della somma di euro 2.308,90, ha inequivocabilmente affermato e chiesto di accertare che quanto dovuto per l'anno 2016 ammonti ad euro € 4.844,59, laddove la sentenza ha accertato un credito dell'Istituto maggiore, pari ad euro
5.065,45.
È evidente, dunque, che non essendo stata censurata l'avvenuta estinzione del credito dovuto per l'anno 2015 (in appello si legge, infatti, che la somma di euro 2.308,90 sarebbe stata detratta solo da quanto dovuto per l'anno 2016), l'accoglimento dell'appello comporterebbe un danno per l'Istituto che si vedrebbe liquidata una somma minore, ossia € 4.844,59, anziché 5.065,45.
In assenza di un vantaggio perseguibile con l'impugnazione, la stessa, anche in accoglimento dell'eccezione dell'appellato, va dichiarata inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'impugnazione inammissibile e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, pagina 2 di 3 che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il P residente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FLORI FLORO elett. dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SURDI LUISA elett.te dom.to Controparte_1 in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 25 MACERATA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
L' ha impugnato la sentenza n. 262/2024 pubblicata il 24.6.2024, non notificata, emessa dal Pt_1
Tribunale di Ancona - sez. Lavoro nella parte in cui, una volta dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito n. 303 2023 00002313 10 000 con riguardo alle somme pretese per l'anno
2014 per intervenuta prescrizione, la ha confermata con riguardo alle somme dovute per l'anno 2016 per la somma di Euro 5.065,45, tenuto conto di quanto già versato.
pagina 1 di 3 L' lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente detratto dal credito indicato Pt_1 nell'ava opposto per l'anno 2016 la somma di € 2.308,90 versata in ottemperanza di rateizzazione.
Allega, dunque, che in relazione all'anno 2016, “a fronte di un credito per sorte contributi in origine di € 19.373,52 sono stati pagati € 14.528,93 e pertanto il residuo credito ammonta ad € Pt_1
4.844,59 per sorte contributi, oltre interessi e sanzioni ex lege”.
Chiede, pertanto, di dichiarare che il credito contributivo dovuto dall'appellato relativamente all'anno 2016 ammonta ad € 4.844,59 per sorte contributi, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Si è costituito nel presente grado , chiedendo dichiararsi l'appello Controparte_1 inammissibile e, comunque, infondato.
L'appello dell' deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, come eccepito da Pt_1 parte dell'appellato.
Si premette che il primo giudice ha affermato di dovere confermare la pretesa contributiva “per la parte di credito non prescritto (anni 2015-2016) per un ammontare desumibile dagli avvisi di addebito opposti di Euro 309,93 per l'anno 2015 (tolte le spese di notifica atteso che l'avviso di addebito va dichiarato illegittimo per intervenuta decadenza) ed Euro 7.064,42 per l'anno 2016. Da tali somme dovranno poi essere detratte quelle già versate dal in ottemperanza alla richiesta di CP_1 rateizzazione pari a Euro 2.308,90, con imputazione secondo i principi generali al credito più antico, sicché nulla sarà dovuto per l'anno 2015 e residuerà per l'anno 2016 una somma di Euro 5.065,45”.
Ebbene, a prescindere dalla deduzione di nuove allegazioni e prove in questo grado, l' , pur Pt_1 dolendosi dell'avvenuta detrazione dal totale del credito vantato della somma di euro 2.308,90, ha inequivocabilmente affermato e chiesto di accertare che quanto dovuto per l'anno 2016 ammonti ad euro € 4.844,59, laddove la sentenza ha accertato un credito dell'Istituto maggiore, pari ad euro
5.065,45.
È evidente, dunque, che non essendo stata censurata l'avvenuta estinzione del credito dovuto per l'anno 2015 (in appello si legge, infatti, che la somma di euro 2.308,90 sarebbe stata detratta solo da quanto dovuto per l'anno 2016), l'accoglimento dell'appello comporterebbe un danno per l'Istituto che si vedrebbe liquidata una somma minore, ossia € 4.844,59, anziché 5.065,45.
In assenza di un vantaggio perseguibile con l'impugnazione, la stessa, anche in accoglimento dell'eccezione dell'appellato, va dichiarata inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'impugnazione inammissibile e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, pagina 2 di 3 che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il P residente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3