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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43776/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025 vertente
TRA
(CF/P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro-tempore elettivamente domiciliata in Parte_2
22074 Lomazzo (CO), via Graffignana n.4 presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Bagnulo che la rappresenta e difende come da procura in atti opponente
E codice fiscale e numero di iscrizione presso il Controparte_1
Registro delle Imprese di MA , Partita IVA e P.IVA_2 P.IVA_2 per essa quale mandataria, giusta procura per atto a rogito Notaio di MA del 7 giugno 2021, Rep. 15823 – Racc. Persona_1
7715, in persona del procuratore Controparte_2 speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Giorgio Segnana presso il cui studio elegge domicilio presso lo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 come da procura in atti opposta
Conclusioni per parte opponente voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione pagina 1 di 4 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale IN PRINCIPALITÀ, nel merito, RITENUTO che la pretesa azionata in via monitoria da
è infondata in fatto ed in diritto per i motivi specificati CP_1 nel presente atto, DICHIARARE nulla, di nessun effetto e comunque
REVOCARE l'opposta ingiunzione n. 16488/2023 emessa dal medesimo intestato Tribunale per insussistenza delle condizioni e dei presupposti ex art. 633 c.p.c.:
IN MERO SUBORDINE, AUTORIZZARE a chiamare in causa Parte_1 [...] con sede legale in Milano, piazza Meda n.4 per ACCERTARE CP_4 tramite perizia econometrica i corretti saldi delle posizioni creditorie asseritamente cedute.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Conclusioni per parte opposta
Nel merito: In via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dall'opponente PROMO.
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare il DI
16488/2023 del Tribunale di Milano. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, condannare comunque PROMO. (C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
173.052,41, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU econometrica stante il carattere meramente esplorativo della stessa, come indicato in atti nonché ad eventuali mezzi istruttori richiesti da controparte;
e con ogni più ampia riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1
pagina 2 di 4 per opporsi al decreto ingiuntivo n. 16488, emesso il 27 CP_5 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1
173.052,41 a saldo di due finanziamenti contratti con Banca Popolare di Milano Banco Soc. Coop. A r.l. poi divenuta e di un CP_4 conto corrente acceso presso la medesima Banca.
A sostegno dell'opposizione deduceva unicamente che non Parte_1 vi era prova dell'acquisto da parte di del credito Controparte_1 vantato da
[...] chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_6 opposto sostenendo di avere documentato la titolarità del credito ingiunto.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
Se è vero, infatti, che l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass.
Civ. n. 5617/2020; 22151/2019), spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, nel caso di specie tale prova deve ritenersi fornita da parte opposta. Il cessionario, infatti, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, può avvalersi, per documentare il trasferimento in suo favore del credito di elementi indiziari tra i quali lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione ove lo stesso contenga, come nel caso di specie, una descrizione della categoria di crediti ceduti nella quale sia possibile ricomprendere quello azionato. Il credito ceduto presenta le caratteristiche descritte nella Gazzetta 10 giugno 2021 contenente l'avviso di cessione, trattandosi di somme dovute a titolo di “finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati pagina 3 di 4 classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”(su tale ultimo requisito si veda doc. 25 parte opposta)
Parte opposta produceva inoltre la dichiarazione di cessione resa dalla CE (doc 7 parte opposta) e l'elenco dei CP_4 debitori ceduti (all.26), consultabile dal link indicato nell'avviso di cessione.
In tale elenco compare anche la posizione della PROMO COM SRL, indentificata con il numero NDG 16288977, riportato nella comunicazione di avvenuta segnalazione in Centrale Rischi e nella dichiarazione di cessione (doc. 7 parte opposta).
Si ritiene pertanto che da quanto sopra, oltre che dalla disponibilità di di tutta la documentazione Controparte_1 relativa ai rapporti per cui è causa, possa dirsi provata la titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 16488/2023 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147 2022 ai valori minimi sullo scaglione di riferimento, vertendo la decisione su un'unica questione di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: conferma il decreto ingiuntivo n. 16488/2023 dichiarandolo esecutivo
Condanna a rifondere le spese di lite Parte_1 in favore di che liquida in euro 7052,00 per Controparte_1 compenso oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Milano 20.01.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43776/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025 vertente
TRA
(CF/P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro-tempore elettivamente domiciliata in Parte_2
22074 Lomazzo (CO), via Graffignana n.4 presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Bagnulo che la rappresenta e difende come da procura in atti opponente
E codice fiscale e numero di iscrizione presso il Controparte_1
Registro delle Imprese di MA , Partita IVA e P.IVA_2 P.IVA_2 per essa quale mandataria, giusta procura per atto a rogito Notaio di MA del 7 giugno 2021, Rep. 15823 – Racc. Persona_1
7715, in persona del procuratore Controparte_2 speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Giorgio Segnana presso il cui studio elegge domicilio presso lo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 come da procura in atti opposta
Conclusioni per parte opponente voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione pagina 1 di 4 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale IN PRINCIPALITÀ, nel merito, RITENUTO che la pretesa azionata in via monitoria da
è infondata in fatto ed in diritto per i motivi specificati CP_1 nel presente atto, DICHIARARE nulla, di nessun effetto e comunque
REVOCARE l'opposta ingiunzione n. 16488/2023 emessa dal medesimo intestato Tribunale per insussistenza delle condizioni e dei presupposti ex art. 633 c.p.c.:
IN MERO SUBORDINE, AUTORIZZARE a chiamare in causa Parte_1 [...] con sede legale in Milano, piazza Meda n.4 per ACCERTARE CP_4 tramite perizia econometrica i corretti saldi delle posizioni creditorie asseritamente cedute.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Conclusioni per parte opposta
Nel merito: In via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dall'opponente PROMO.
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare il DI
16488/2023 del Tribunale di Milano. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, condannare comunque PROMO. (C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
173.052,41, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU econometrica stante il carattere meramente esplorativo della stessa, come indicato in atti nonché ad eventuali mezzi istruttori richiesti da controparte;
e con ogni più ampia riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1
pagina 2 di 4 per opporsi al decreto ingiuntivo n. 16488, emesso il 27 CP_5 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1
173.052,41 a saldo di due finanziamenti contratti con Banca Popolare di Milano Banco Soc. Coop. A r.l. poi divenuta e di un CP_4 conto corrente acceso presso la medesima Banca.
A sostegno dell'opposizione deduceva unicamente che non Parte_1 vi era prova dell'acquisto da parte di del credito Controparte_1 vantato da
[...] chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_6 opposto sostenendo di avere documentato la titolarità del credito ingiunto.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
Se è vero, infatti, che l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass.
Civ. n. 5617/2020; 22151/2019), spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, nel caso di specie tale prova deve ritenersi fornita da parte opposta. Il cessionario, infatti, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, può avvalersi, per documentare il trasferimento in suo favore del credito di elementi indiziari tra i quali lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione ove lo stesso contenga, come nel caso di specie, una descrizione della categoria di crediti ceduti nella quale sia possibile ricomprendere quello azionato. Il credito ceduto presenta le caratteristiche descritte nella Gazzetta 10 giugno 2021 contenente l'avviso di cessione, trattandosi di somme dovute a titolo di “finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati pagina 3 di 4 classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”(su tale ultimo requisito si veda doc. 25 parte opposta)
Parte opposta produceva inoltre la dichiarazione di cessione resa dalla CE (doc 7 parte opposta) e l'elenco dei CP_4 debitori ceduti (all.26), consultabile dal link indicato nell'avviso di cessione.
In tale elenco compare anche la posizione della PROMO COM SRL, indentificata con il numero NDG 16288977, riportato nella comunicazione di avvenuta segnalazione in Centrale Rischi e nella dichiarazione di cessione (doc. 7 parte opposta).
Si ritiene pertanto che da quanto sopra, oltre che dalla disponibilità di di tutta la documentazione Controparte_1 relativa ai rapporti per cui è causa, possa dirsi provata la titolarità in capo all'opposta del credito ingiunto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 16488/2023 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147 2022 ai valori minimi sullo scaglione di riferimento, vertendo la decisione su un'unica questione di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: conferma il decreto ingiuntivo n. 16488/2023 dichiarandolo esecutivo
Condanna a rifondere le spese di lite Parte_1 in favore di che liquida in euro 7052,00 per Controparte_1 compenso oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Milano 20.01.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 4 di 4