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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. IL EL de VO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 17.10.2024 al N° R.G.C.A. 11696/2024, promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matilde GIANNINI Parte_1
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 avente sede in Via di Novella nr. 22, 00199 ROMA (RM)
-opposta contumace-
OGGETTO: Opposizione a Ingiunzione di Pagamento/Accertamento esecutivo nr. 16139160
Conclusioni
Per l'opponente: NEL MERITO, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
In data 17 settembre 2024 il per mezzo della società incaricata della Controparte_2 riscossione delle entrate patrimoniali di La Spezia, notificava Controparte_1 al Negozio TIM-X PHONE, avente sede in Via Curtatone e Montanara nr. 1 in nella titolarità CP_2 della sig.ra , l'Accertamento esecutivo nr. 16139160 contenente l'ingiunzione al Parte_2
pagina 1 di 5 pagamento della somma di euro 705,00 sia per il mancato pagamento del Canone Unico Comunale dell'anno 2014, relativo all'imposta pubblicitaria per insegne non luminose poste in Via Curtatone e
Montanara nr. 1 in e Via Carrucci nr. 2 in che dell'indennità e della sanzione CP_2 CP_2 conseguente.
Nell'atto notificato si rappresenta che a seguito di un accertamento esecutivo svolto in data 12
X Phone avrebbe esposto insegne luminose per una superficie totale Parte_1 di 6 mq;
che, a differenza di quanto indicato nell'atto di accertamento, la espone sui tre Pt_1 affacci di Via Carrucci n. 3 insegne, mentre in Via Curtatone e Montanara vi è una sola insegna non luminosa;
complessivamente le dimensioni delle nr. 4 insegne non superano i 4,00 mq (larghezza mt 2, altezza minima cm. 40, altezza massima cm. 54) per cui, quanto indicato nell'atto esecutivo, non sarebbe legittimo, anche per difetto di motivazione in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che li hanno determinati (ex art. l comma 162 della Legge n.296/2006).
Per l'effetto, parte opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione a in CP_1 data 17.10.2024, provvedendo all'immediata iscrizione della causa ordinaria a ruolo, per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Con decreto del 23.10.2024 non è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato – da emettere “inaudita altera parte” - per assenza di un danno grave ed irreparabile (stante l'entità dell'importo ingiunto); successivamente, dichiarata la contumacia di parte opposta, è stata disposta, con decreto ex art 171 bis c.p.c. del 13.01.2025, la detta sospensione;
assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con provvedimento del 29.4.2025 è stata ammessa la CTU tecnica al fine di far accertare quali insegne erano affisse alla data del 12.7.2024 e, soprattutto, qual è stata la superficie occupata;
il CTU geom. ha accettato l'incarico sui quesiti formulati nel Controparte_3 provvedimento del 13.6.2025. depositata la relazione peritale tempestivamente rispetto all'udienza cartolare del 20.11.2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata immediatamente trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'ingiunzione di pagamento (o avviso di accertamento esecutivo) disciplinata dal Regio
Decreto del 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico [ed alternativo al sistema mediante “ruolo pagina 2 di 5 esattoriale” adoperato in via esclusiva dall'Agente della Riscossione] con cui l'Ente locale, o il soggetto terzo delegato dall'Ente medesimo1, avvia il procedimento di riscossione coattivo dei tributi e delle altre entrate patrimoniali dell'ente2.
La Suprema Corte ha precisato che l'ingiunzione di pagamento ha anche funzione accertativa della sussistenza del credito, per cui è un atto amministrativo complesso, che somma in sé nature e funzioni diverse, ovvero sia la natura e la funzione del Decreto Ingiuntivo [in virtù del potere di supremazia che è riconosciuto agli uffici pubblici, per cui questi si auto accertano i propri crediti come crediti certi, liquidi ed esigibili, senza rimettere la questione ad un soggetto terzo - Autorità
Giudiziaria], sia la natura e la funzione del titolo esecutivo [se in un primo momento l'esecutorietà dell'ingiunzione era concessa con la vidimazione del pretore, con la soppressione di tale ufficio da parte del D.L.vo n. 51/1998 le ingiunzioni sono divenute atti esecutivi di diritto], sia la natura e la 1 Sulla legittimazione passiva della concessionaria in materia di pubblicità si veda Cass. sezione V^ ordinanza CP_1 nr 16863 del 2025. 2 Detta normativa è rimasta pressoché in quiescenza fino al riordino della disciplina dei tributi locali e delle “altre entrate” di spettanza delle Province e dei Comuni effettuato dal D.lgs. 446 del 15.12.19972, anche se la novella si è limitata a ribadire la possibilità dell'ente pubblico di procedere con la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali mediante il procedimento di ingiunzione fiscale e pertanto non ha variato in modo sensibile la relativa disciplina. La successiva legge del 24.12.2007 nr. 244 – pur abrogando il D.lgs. 446/1997 – ha previsto in favore dei concessionari iscritti all'albo ministeriale la possibilità di avvalersi della procedura di “ingiunzione fiscale” disciplinata dal R.D. nr. 639/1910, per cui si è ritenuto dagli interpreti che se ai concessionari era stata riconosciuta detta facoltà, a fortiori l'istituto poteva essere utilizzato dai Comuni del servizio di riscossione anche in Parte_3 relazione all'accertamento, liquidazione e riscossione delle sanzio trative per violazioni al C.d.S.. E' Contr opportuno precisare che, in contrasto con quanto ritenuto dal (nota 8427/2005), con il comma 477 dell'art. 1 L. n. 296/06 è stato espressamente previsto che i concessiona ui all'art. 53 D.lgs. 446/97 abbiano il potere di procedere all'accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente, con le stesse modalità previste per la riscossione delle entrate tributarie, ragione per cui in dette entrate dovevano ritenersi comprese anche le sanzioni per violazioni al codice della strada ( Cass. 21265/14). Con legge 24.12.2007 nr. 244 la riscossione mediante ingiunzione fiscale venne abrogata (v. art. 1, co. 224, lett. b) che abrogava il comma 6 dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997, ossia la disposizione che consentiva l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale e della disciplina del R.D. n. 639/1910). Tuttavia, prima che tale normativa entrasse in vigore il 1° gennaio 2008, con D.L. del 31.12.2007 nr. 248 (convertito con legge 28.2.2008 nr. 31), la riscossione mediante ingiunzione fiscale venne ripristinata (cfr. art. 36, co. 2, d.l. 31.12.2007, n. 248, riferito testualmente alle entrate degli «enti locali»). Successivamente, con l'art. 7, comma 2, lett. gg ter e quater, del D.L. 70/2011 (conv. in L. 106/2011) fu soppressa l'attività di riscossione da parte della (e delle società partecipate) nonché Controparte_5 della a decorrere dal 31/12/2012, di a decorrere dalla stessa data tutte le Controparte_6 entrate dei Comuni sarebbero state effettuate a mezzo dell'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. del 1910. Con la legge 160/2019 il legislatore ha concentrato la riscossione coattiva nella fase dell'accertamento prevedendo l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che assolve oltre alla funzione di accertamento dell'entrata anche quella di riscossione coattiva una volta che l'atto non sia stato pagato e non sia stato impugnato.
pagina 3 di 5 funzione del precetto (l'ingiunzione è un'intimazione al pagamento che, se non soddisfatta, permette l'avvio della procedura esecutiva vera e propria nei confronti del privato debitore).
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, oggi prevista dall'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del
1910, è divenuta, definitivamente, un atto amministrativo a carattere impositivo, con efficacia accertativa della pretesa erariale.
Per tale motivo deve contenere non solo gli elementi essenziali di validità formale e di contenuto tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma, avendo a riguardo la sua funzione “accertativa”, deve riferirsi ad un “credito certo, liquido ed esigibile” (ex plurimis, Cass. Sez. U., 25/05/2009, n. 11992).
L'ammontare dell'ingiunzione si compone sia dell'importo della sanzione amministrativa sia delle eventuali spese di accertamento e di notificazione (che, eventualmente, delle maggiorazioni previste di un decimo della sanzione per ogni semestre trascorso dal termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta ex Legge 689/81).
Il giudizio di opposizione è, pertanto, un giudizio di accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione: più precisamente si tratta un giudizio di cognizione pieno, volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ed a ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla Pubblica Amministrazione e per tale natura non è sottoposto a termini decadenziali, come invece previsti dal c.p.c. per i giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Tali premesse consentono, altresì, di chiarire che il debitore opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, perché tutti gli elementi dell'obbligazione
(tributaria o amministrativa), compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione; pertanto, l'opponente ha solo l'onere di allegare e dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa.
Nel caso di specie, non solo il soggetto impositore non si è costituito in giudizio, ma anche i risultati della CTU disposta convergono per non ritenere provato il diritto di parte opposta;
in particolare è emerso che: “locale commerciale in esame (A) dispone complessivamente di quattro (n.4) sporti, di cui uno prospiciente la via Curtatone e Montanara, identificato dal civico n.1 (della citata pubblica via), ed ulteriori tre pagina 4 di 5
(n.3) sporti prospicienti la via Jacopo Carrucci, contraddistinti rispettivamente dai civici n.2, n.2/a e n.2/b….la superficie di ciascuna insegna [(2,00 x 0,41) + (2,00 x 0,13) :2] = (0,82 + 0,13) = 0,95 mq
Trattandosi di quattro insegne di uguali dimensioni, la superficie complessiva si ottiene moltiplicando per quattro il precedente risultato: 0,95 x n.4 = 3,80 mq Per le insegne dei quattro sporti è stata calcolata una superficie totale di mq.3,80”.
Pertanto, in considerazione del fatto che l'imposta per la pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, come definito dall'art. 10, comma 1 lett. c) legge 448/2001 (tale agevolazione è prevista dall'art. 17 comma 1 bis del D.lgs. 507/1993), l'atto impugnato è illegittimo perché fondato su accertamenti errati che fanno venir meno la potestà impositiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, sebbene la parte opposta sia rimasta contumace e non abbia, sostanzialmente, nulla contradetto sulla domanda di parte opponente, deve rilevarsi che se gli accertamenti, che hanno preceduto l'emissione dell'atto impugnato, fossero stati tenuti nel contraddittorio dell'interessata, non si sarebbe aperto alcun contenzioso incidente sul carico del lavoro giudiziario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo nr. 16139160 notificato all'opponente in data 17.09.2024.
Condanna la parte opposta, contumace, a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 1703,00 per compenso professionale, oltre euro 127,90 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali.
Condanna, altresì, parte opposta a pagare le spese di CTU, già liquidate.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice on.
IL EL de VO
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