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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1368/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 10/12/2025 ad ore 11.57 il Giudice, dott. AN NG, dà atto che:
Per e l'Avv. GUERRA MICHELA ANNA ha Parte_1 Parte_2 depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. MAINI STEFANO e l'Avv. ZACCARIA GIACOMO hanno Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2024 promossa da:
(C.F. ), (. Parte_1 C.F._1 Parte_2
. ) elettivamente domiciliati in VIALE CARLO SIGONIO N. 125 41124 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GUERRA MICHELA ANNA;
CP_1
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDE N. 16 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAINI STEFANO e dall'Avv. ZACCARIA GIACOMO;
CP_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, Agenti della Polizia Locale del Comune di hanno impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con CP_1 privazione della retribuzione di giorni sei, irrogatagli rispettivamente con raccomandata a mani consegnata al sig. (prot. n. 287208 del 28/07/2023 – doc. 9) ed al sig. (prot. n. 287210 Parte_1 Pt_2 del 28/07/2023 – doc. 9), essendo stata ravvisata una responsabilità disciplinare a carico di entrambi gli
Agenti, odierni ricorrenti, ai sensi dell'art. 72, comma IV, lettera b) del CCNL 16/11/2022 del Comparto
Funzioni Locali (“particolare gravità della mancanza prevista al comma 3”), con riferimento pagina 2 di 10 all'inosservanza delle disposizioni di servizio (art. 72, comma 3, lettera a) e alla negligenza dimostrata nell'assolvimento dei compiti assegnati (art. 72, comma 3, lettera f).
Specificamente, i ricorrenti hanno dedotto esser stato loro contestato il rinvenimento di un coltello nella disponibilità del fermato, fatto che sarebbe imputabile alla loro negligenza nell'esecuzione dei controlli Parte previsti. I ricorrenti rilevano che sarebbe stato segnalato all' che, disattendendo le regole previste per il controllo/confronto con l'utenza, avrebbero proceduto “all'accompagnamento [di tale Per_1 precedentemente fermato, NDR] senza verificare l'assenza di fonti di pericolo (richiesta di esibire il contenuto delle tasche, frugamento cautelare e verbalizzazione dell'esito etc.), al caricamento su auto di servizio all'ingresso in sede, a introdurre il medesimo su area ristretta, senza adottare le specifiche cautele previste per la gestione dei fermati verso e presso la sede, recando con detta condotta grave nocumenti alla propria ed altrui sicurezza”.
I ricorrenti, dunque, hanno asserito di aver effettuato una perquisizione sommaria del fermato sul posto nonché hanno adombrato che il coltello fosse già presente all'interno delle camere di sicurezza.
Si è costituito il deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Si osserva preliminarmente che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio posto dall'art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. Tale onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr. Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di pagina 3 di 10 assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).
Tanto premesso, osserva il Giudicante come sia pacifico che i ricorrenti abbiano eseguito un controllo sommario sul fermato (essendo controverso se questo sia stato effettuato sul posto ovvero prima dell'ingresso nella camera di sicurezza) e che i medesimi non abbiano eseguito alcun controllo approfondito in conformità delle Linee Guida operative – disciplinare operativo per persone accompagnate, fermate e/o arrestate Prot. 268562 del 10/09/2019 Comune di CP_1
Quanto al momento in cui il controllo sommario sarebbe avvenuto, il ha rilevato come di un CP_1 controllo sul posto non vi sarebbe traccia nel verbale di accompagnamento, eccependo il carattere fidefacente del citato documento.
Ora, è senza dubbio vero che esso sia un atto assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., tanto in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, che alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese (Cassazione civile , sez. III , 14/02/1997 , n. 1384).
E' altrettanto vero che è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali
(Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10870).
Al contrario, nel verbale non è scritto quanto testualmente riportato in memoria difensiva («… Stante che l'indagato era molto agitato, verosimilmente a causa dei fatti accaduti, esperivano un primo controllo sommario, si preferiva attendere alcuni minuti prima di procedere ad un controllo di sicurezza più accurato. …»). In realtà nel verbale si legge “esperito un primo controllo sommario”; tale proposizione subordinata temporale o causale può essere intesa come “avendo già esperito” ovvero “dopo aver esperito”, sicché non è incompatibile con la ricostruzione offerta da parte ricorrente, non potendosi dunque aprioristicamente affermare che vi sia una lacuna censurabile esclusivamente attraverso il rimedio della querela di falso.
Tale assunto è avvalorato da quanto riferito dal teste “(…) Preciso che detto verbale scaturisce Tes_1 da un prodotto da due files: il primo file in cui sono narrati i fatti accaduti è stato
pagina 4 di 10 scritto dai ricorrenti;
il secondo file, in cui ci sono inserite le dichiarazioni delle persone presenti, è stato fatto da me. Redigendo il verbale abbiamo il file contenete le dichiarazioni dove ci pareva opportuno per la fluidità del discorso e, quindi, il controllo sommario è finito a pagina 4. Anche
a me è stato contestato dal che saremmo dovuti essere più precisi e mettere subito Controparte_1 all'inizio che il controllo sul posto era stato fatto (…) “.
La dichiarazione in questione sembra corroborare il fatto che l'inserimento “geografico” del riferimento al controllo nella parte del documento relativa alla fase successiva al fermo sia scaturito da un mero errore materiale, come tale emendabile senza ricorrente alla querela di falso (Cassazione civile , sez. VI,
18/09/2020 , n. 19626).
Ciò posto, si rileva come entrambi i testi abbiano confermato che il primo controllo sia stato eseguito sul posto.
Tale controllo, definito dagli operanti e dal teste come “sommario”, è consistito nel tastare il Tes_1 fermato “con le mani intorno al copro, tasca e pantaloni e busto e torso” ed è pacifico che abbia integrato l'unica attività di verifica eseguita sul corpo di Per_1
Dunque, può dirsi processualmente acclarato che i ricorrenti abbiano omesso di dar seguito al compendio di attività necessarie a presidiare l'incolumità del soggetto e di coloro che vi vengano in contatto, così come enucleate nelle linee guida: “Al fine di garantire la sicurezza dello stesso fermato e degli operatori il personale che colloca all'interno della camera di sicurezza la persona deve porre in essere tutti quei controlli necessari a scongiurare il possesso di oggetti o strumenti qualsiasi utilizzabili per creare nocumento sia a se stesso che a terzi. Di tale controllo viene dato atto nella successiva annotazione di polizia giudiziaria redatta. In particolare il minuzioso controllo deve essere effettuato secondo le seguenti fasi:
La persona va fatta spogliare in presenza di un operatore del medesimo sesso ed i capi sono verificati uno ad uno prestando particolare attenzione alle cuciture degli indumenti, tasche, cerniere, eventuali doppi fondi al fine di scongiurare il possesso di piccoli coltellini, lamette o altri strumenti da taglio.
Particolare attenzione va prestata alle calzature che devono essere verificate togliendo eventuali solette.
Verificare che tra i capelli o sotto la lingua il fermato non nasconda lamette o affini
• Terminato il controllo gli abiti vengono restituiti all'avente diritto facendo attenzione che gli stessi siano privi di cinture, lacci e stringhe delle scarpe
pagina 5 di 10 • Gli effetti personali del fermato vanno inventariati e trascritti sull'apposito registro. Gli stessi vanno riposti in una busta chiusa disponibile nella sala guardia ed ivi custoditi fino al termine dei controlli.
Tali effetti personali sono restituiti all'avente diritto quando quest'ultimo lascia i locali del Comando.
Unica eccezione è il denaro in banconote;
questo può essere lasciato nella disponibilità del fermato
• Particolare attenzione va prestata al cellulare, in quanto il suo utilizzo è vietato in tutte le circostanze
e fino alla permanenza del fermato nelle camere di sicurezza. Anche tale apparecchio va inventariato e riposto insieme agli effetti personali da restituire alla fine dei controlli.”
E' verosimile che, vista la descrizione del coltello, ove fosse stato svolto un controllo non sommario, il Test coltello sarebbe stato rinvenuto sulla persona del fermato, come riferito anche dall'Ispettrice sentita nel corso del procedimento disciplinare.
Peraltro, secondo quanto riportato in atti, avrebbe sottolineato l'incompetenza – a suo dire – dei Per_1 ricorrenti nel consegnare il coltello, circostanza che farebbe deporre nel senso che questi lo avesse con sé.
L'ipotesi alternativa, secondo cui il coltello fosse già presente nella camera di sicurezza e ivi sarebbe stato rinvenuto dal fermato, è rimasta del tutto priva di qualunque riscontro o supporto probatorio.
Il fatto dunque sussiste e ha rilevanza disciplinare.
Appurato che un controllo sia stato effettuato sul posto, i ricorrenti hanno eccepito di non aver potuto procedere altrimenti in quanto il soggetto era agitato e poiché non viera alcuna supervisione da parte dei superiori, nonostante essa sia espressamente prevista dalle già richiamate Linee Guida.
La circostanza, se non vale a elidere la rilevanza disciplinare delle omissioni perpetrate dai ricorrenti, può incidere parzialmente sull'imputabilità del ritrovamento del coltello e, dunque, sull'eziologia di tale evento pericoloso, ovvero sia sul piano soggettivo che oggettivo dell'illecito disciplinare.
Le menzionate linee guida prevedono che “le operazioni di accesso e di permanenza all'interno della camera di sicurezza sono eseguite sotto la costante supervisione dell'Ispettore che ha coordinato il servizio operativo o che di esso ne fosse responsabile (coordinatore esterno o responsabile unità
pagina 6 di 10 operativa di riferimento). In subordine la responsabilità delle procedure ricade sul Sostituto
Caposervizio, nei turni in cui è prevista tale funzione;
quest'ultimo potrà operare in accordo con
l'Ispettore dell' U.O.S. Polizia Giudiziaria”.
In istruttoria non è emerso che la procedura sia stata pedissequamente rispettata.
La difesa del ha eccepito che di servizio presso le camere di sicurezza vi sarebbero stati due CP_1 ispettori (punto 14 a pag. 3 e 4 del ricorso), uno dei quali avrebbe interloquito con i ricorrenti prima che essi procedessero a introdurre il fermato nella camera di sicurezza.
La mera interlocuzione prima dell'accesso appare evidentemente un aliquid minus rispetto alla costante supervisione richiesta dalle linee guida.
Test L'ispettrice invece, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento che, comunque,
a suo dire, avrebbe dovuto essere indirizzata al capo servizio che aveva disposto l'accompagnamento.
Tali dichiarazioni sembrano prospettare la supervisione come meramente eventuale e non tassativa, contrariamente a quanto disposto dalle linee guida.
Ora, è ben possibile che l'esercizio di una costante supervisione da parte dei superiori avrebbe scongiurato l'occultamento del coltello sino all'ingresso nelle camere.
Così delineati i confini della fattispecie disciplinare, è necessario scrutinare la proporzionalità o meno della reazione sanzionatoria dell'amministrazione.
L'Art. 72 del CCNL applicabile prevede 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
pagina 7 di 10 f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
L'illecito disciplinare de quo è stato ritenuto sussumibile sotto l'ipotesi di cui al comma 4, che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi.
La qualificazione appare corretta, con particolare riferimento alle fattispecie di cui alle lett. b) (in combinato disposto con quella di cui al comma 3, lett. f) e di cui alla lettera i), giacché non può revocarsi pagina 8 di 10 in dubbio che le negligenze dei ricorrenti abbiano esposto a pericolo l'incolumità di coloro che sono venuti in contatto col soggetto fermato, ivi compresi i ricorrenti stessi.
Tuttavia, considerati parametri sopra menzionati, con particolare riferimento al piano soggettivo in bilanciamento con i profili attinenti alla rilevanza degli obblighi violati, al grado di responsabilità degli incolpati e all'entità del pericolo, non può non tenersi conto del fatto che ai ricorrenti sia stato contestato il rinvenimento del coltello sulla persona del fermato, fatto imputabile anche alle disfunzioni organizzative sopra evidenziate.
Atteso che è stata irrogata di entità equidistante tra minimo (un giorno di sospensione) e massimo (dieci giorni), si ritiene maggiormente aderente al disvalore disciplinare l'applicazione di una sanzione più vicina al minimo, pari a n. 4 giorni di sospensione, dovendosi procedere alla relativa rideterminazione giudiziale.
A questo proposito, re melius perpensa, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento in via di consolidamento, sia in sede di legittimità che di merito, circa il quale in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito (Cass., Sez. L, n. 10236 del 18 aprile 2023; Cass., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18846).
Le spese di lite vanno interamente compensate, giusta l'offerta in via conciliativa da parte dell'amministrazione del dimezzamento della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Riduce l'entità della sanzione disciplinare inflitta al sig. (Prot. 287208 del Parte_1
28/07/2023 e al sig. Prot. 287210 del 28/07/2023 Controparte_1 Parte_2 [...]
in n. 4 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ordinando CP_1 al in persona del Sindaco p.t., di restituire ai ricorrenti le somme CP_1 CP_1 eventualmente trattenute in ragione della superiore sanzione irrogata;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite. pagina 9 di 10 Modena, 10 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1368/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 10/12/2025 ad ore 11.57 il Giudice, dott. AN NG, dà atto che:
Per e l'Avv. GUERRA MICHELA ANNA ha Parte_1 Parte_2 depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. MAINI STEFANO e l'Avv. ZACCARIA GIACOMO hanno Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2024 promossa da:
(C.F. ), (. Parte_1 C.F._1 Parte_2
. ) elettivamente domiciliati in VIALE CARLO SIGONIO N. 125 41124 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GUERRA MICHELA ANNA;
CP_1
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDE N. 16 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAINI STEFANO e dall'Avv. ZACCARIA GIACOMO;
CP_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, Agenti della Polizia Locale del Comune di hanno impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con CP_1 privazione della retribuzione di giorni sei, irrogatagli rispettivamente con raccomandata a mani consegnata al sig. (prot. n. 287208 del 28/07/2023 – doc. 9) ed al sig. (prot. n. 287210 Parte_1 Pt_2 del 28/07/2023 – doc. 9), essendo stata ravvisata una responsabilità disciplinare a carico di entrambi gli
Agenti, odierni ricorrenti, ai sensi dell'art. 72, comma IV, lettera b) del CCNL 16/11/2022 del Comparto
Funzioni Locali (“particolare gravità della mancanza prevista al comma 3”), con riferimento pagina 2 di 10 all'inosservanza delle disposizioni di servizio (art. 72, comma 3, lettera a) e alla negligenza dimostrata nell'assolvimento dei compiti assegnati (art. 72, comma 3, lettera f).
Specificamente, i ricorrenti hanno dedotto esser stato loro contestato il rinvenimento di un coltello nella disponibilità del fermato, fatto che sarebbe imputabile alla loro negligenza nell'esecuzione dei controlli Parte previsti. I ricorrenti rilevano che sarebbe stato segnalato all' che, disattendendo le regole previste per il controllo/confronto con l'utenza, avrebbero proceduto “all'accompagnamento [di tale Per_1 precedentemente fermato, NDR] senza verificare l'assenza di fonti di pericolo (richiesta di esibire il contenuto delle tasche, frugamento cautelare e verbalizzazione dell'esito etc.), al caricamento su auto di servizio all'ingresso in sede, a introdurre il medesimo su area ristretta, senza adottare le specifiche cautele previste per la gestione dei fermati verso e presso la sede, recando con detta condotta grave nocumenti alla propria ed altrui sicurezza”.
I ricorrenti, dunque, hanno asserito di aver effettuato una perquisizione sommaria del fermato sul posto nonché hanno adombrato che il coltello fosse già presente all'interno delle camere di sicurezza.
Si è costituito il deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Si osserva preliminarmente che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio posto dall'art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. Tale onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr. Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di pagina 3 di 10 assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).
Tanto premesso, osserva il Giudicante come sia pacifico che i ricorrenti abbiano eseguito un controllo sommario sul fermato (essendo controverso se questo sia stato effettuato sul posto ovvero prima dell'ingresso nella camera di sicurezza) e che i medesimi non abbiano eseguito alcun controllo approfondito in conformità delle Linee Guida operative – disciplinare operativo per persone accompagnate, fermate e/o arrestate Prot. 268562 del 10/09/2019 Comune di CP_1
Quanto al momento in cui il controllo sommario sarebbe avvenuto, il ha rilevato come di un CP_1 controllo sul posto non vi sarebbe traccia nel verbale di accompagnamento, eccependo il carattere fidefacente del citato documento.
Ora, è senza dubbio vero che esso sia un atto assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., tanto in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, che alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese (Cassazione civile , sez. III , 14/02/1997 , n. 1384).
E' altrettanto vero che è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali
(Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10870).
Al contrario, nel verbale non è scritto quanto testualmente riportato in memoria difensiva («… Stante che l'indagato era molto agitato, verosimilmente a causa dei fatti accaduti, esperivano un primo controllo sommario, si preferiva attendere alcuni minuti prima di procedere ad un controllo di sicurezza più accurato. …»). In realtà nel verbale si legge “esperito un primo controllo sommario”; tale proposizione subordinata temporale o causale può essere intesa come “avendo già esperito” ovvero “dopo aver esperito”, sicché non è incompatibile con la ricostruzione offerta da parte ricorrente, non potendosi dunque aprioristicamente affermare che vi sia una lacuna censurabile esclusivamente attraverso il rimedio della querela di falso.
Tale assunto è avvalorato da quanto riferito dal teste “(…) Preciso che detto verbale scaturisce Tes_1 da un
pagina 4 di 10 scritto dai ricorrenti;
il secondo file, in cui ci sono inserite le dichiarazioni delle persone presenti, è stato fatto da me. Redigendo il verbale abbiamo
a me è stato contestato dal che saremmo dovuti essere più precisi e mettere subito Controparte_1 all'inizio che il controllo sul posto era stato fatto (…) “.
La dichiarazione in questione sembra corroborare il fatto che l'inserimento “geografico” del riferimento al controllo nella parte del documento relativa alla fase successiva al fermo sia scaturito da un mero errore materiale, come tale emendabile senza ricorrente alla querela di falso (Cassazione civile , sez. VI,
18/09/2020 , n. 19626).
Ciò posto, si rileva come entrambi i testi abbiano confermato che il primo controllo sia stato eseguito sul posto.
Tale controllo, definito dagli operanti e dal teste come “sommario”, è consistito nel tastare il Tes_1 fermato “con le mani intorno al copro, tasca e pantaloni e busto e torso” ed è pacifico che abbia integrato l'unica attività di verifica eseguita sul corpo di Per_1
Dunque, può dirsi processualmente acclarato che i ricorrenti abbiano omesso di dar seguito al compendio di attività necessarie a presidiare l'incolumità del soggetto e di coloro che vi vengano in contatto, così come enucleate nelle linee guida: “Al fine di garantire la sicurezza dello stesso fermato e degli operatori il personale che colloca all'interno della camera di sicurezza la persona deve porre in essere tutti quei controlli necessari a scongiurare il possesso di oggetti o strumenti qualsiasi utilizzabili per creare nocumento sia a se stesso che a terzi. Di tale controllo viene dato atto nella successiva annotazione di polizia giudiziaria redatta. In particolare il minuzioso controllo deve essere effettuato secondo le seguenti fasi:
La persona va fatta spogliare in presenza di un operatore del medesimo sesso ed i capi sono verificati uno ad uno prestando particolare attenzione alle cuciture degli indumenti, tasche, cerniere, eventuali doppi fondi al fine di scongiurare il possesso di piccoli coltellini, lamette o altri strumenti da taglio.
Particolare attenzione va prestata alle calzature che devono essere verificate togliendo eventuali solette.
Verificare che tra i capelli o sotto la lingua il fermato non nasconda lamette o affini
• Terminato il controllo gli abiti vengono restituiti all'avente diritto facendo attenzione che gli stessi siano privi di cinture, lacci e stringhe delle scarpe
pagina 5 di 10 • Gli effetti personali del fermato vanno inventariati e trascritti sull'apposito registro. Gli stessi vanno riposti in una busta chiusa disponibile nella sala guardia ed ivi custoditi fino al termine dei controlli.
Tali effetti personali sono restituiti all'avente diritto quando quest'ultimo lascia i locali del Comando.
Unica eccezione è il denaro in banconote;
questo può essere lasciato nella disponibilità del fermato
• Particolare attenzione va prestata al cellulare, in quanto il suo utilizzo è vietato in tutte le circostanze
e fino alla permanenza del fermato nelle camere di sicurezza. Anche tale apparecchio va inventariato e riposto insieme agli effetti personali da restituire alla fine dei controlli.”
E' verosimile che, vista la descrizione del coltello, ove fosse stato svolto un controllo non sommario, il Test coltello sarebbe stato rinvenuto sulla persona del fermato, come riferito anche dall'Ispettrice sentita nel corso del procedimento disciplinare.
Peraltro, secondo quanto riportato in atti, avrebbe sottolineato l'incompetenza – a suo dire – dei Per_1 ricorrenti nel consegnare il coltello, circostanza che farebbe deporre nel senso che questi lo avesse con sé.
L'ipotesi alternativa, secondo cui il coltello fosse già presente nella camera di sicurezza e ivi sarebbe stato rinvenuto dal fermato, è rimasta del tutto priva di qualunque riscontro o supporto probatorio.
Il fatto dunque sussiste e ha rilevanza disciplinare.
Appurato che un controllo sia stato effettuato sul posto, i ricorrenti hanno eccepito di non aver potuto procedere altrimenti in quanto il soggetto era agitato e poiché non viera alcuna supervisione da parte dei superiori, nonostante essa sia espressamente prevista dalle già richiamate Linee Guida.
La circostanza, se non vale a elidere la rilevanza disciplinare delle omissioni perpetrate dai ricorrenti, può incidere parzialmente sull'imputabilità del ritrovamento del coltello e, dunque, sull'eziologia di tale evento pericoloso, ovvero sia sul piano soggettivo che oggettivo dell'illecito disciplinare.
Le menzionate linee guida prevedono che “le operazioni di accesso e di permanenza all'interno della camera di sicurezza sono eseguite sotto la costante supervisione dell'Ispettore che ha coordinato il servizio operativo o che di esso ne fosse responsabile (coordinatore esterno o responsabile unità
pagina 6 di 10 operativa di riferimento). In subordine la responsabilità delle procedure ricade sul Sostituto
Caposervizio, nei turni in cui è prevista tale funzione;
quest'ultimo potrà operare in accordo con
l'Ispettore dell' U.O.S. Polizia Giudiziaria”.
In istruttoria non è emerso che la procedura sia stata pedissequamente rispettata.
La difesa del ha eccepito che di servizio presso le camere di sicurezza vi sarebbero stati due CP_1 ispettori (punto 14 a pag. 3 e 4 del ricorso), uno dei quali avrebbe interloquito con i ricorrenti prima che essi procedessero a introdurre il fermato nella camera di sicurezza.
La mera interlocuzione prima dell'accesso appare evidentemente un aliquid minus rispetto alla costante supervisione richiesta dalle linee guida.
Test L'ispettrice invece, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento che, comunque,
a suo dire, avrebbe dovuto essere indirizzata al capo servizio che aveva disposto l'accompagnamento.
Tali dichiarazioni sembrano prospettare la supervisione come meramente eventuale e non tassativa, contrariamente a quanto disposto dalle linee guida.
Ora, è ben possibile che l'esercizio di una costante supervisione da parte dei superiori avrebbe scongiurato l'occultamento del coltello sino all'ingresso nelle camere.
Così delineati i confini della fattispecie disciplinare, è necessario scrutinare la proporzionalità o meno della reazione sanzionatoria dell'amministrazione.
L'Art. 72 del CCNL applicabile prevede 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
pagina 7 di 10 f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
L'illecito disciplinare de quo è stato ritenuto sussumibile sotto l'ipotesi di cui al comma 4, che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi.
La qualificazione appare corretta, con particolare riferimento alle fattispecie di cui alle lett. b) (in combinato disposto con quella di cui al comma 3, lett. f) e di cui alla lettera i), giacché non può revocarsi pagina 8 di 10 in dubbio che le negligenze dei ricorrenti abbiano esposto a pericolo l'incolumità di coloro che sono venuti in contatto col soggetto fermato, ivi compresi i ricorrenti stessi.
Tuttavia, considerati parametri sopra menzionati, con particolare riferimento al piano soggettivo in bilanciamento con i profili attinenti alla rilevanza degli obblighi violati, al grado di responsabilità degli incolpati e all'entità del pericolo, non può non tenersi conto del fatto che ai ricorrenti sia stato contestato il rinvenimento del coltello sulla persona del fermato, fatto imputabile anche alle disfunzioni organizzative sopra evidenziate.
Atteso che è stata irrogata di entità equidistante tra minimo (un giorno di sospensione) e massimo (dieci giorni), si ritiene maggiormente aderente al disvalore disciplinare l'applicazione di una sanzione più vicina al minimo, pari a n. 4 giorni di sospensione, dovendosi procedere alla relativa rideterminazione giudiziale.
A questo proposito, re melius perpensa, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento in via di consolidamento, sia in sede di legittimità che di merito, circa il quale in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito (Cass., Sez. L, n. 10236 del 18 aprile 2023; Cass., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18846).
Le spese di lite vanno interamente compensate, giusta l'offerta in via conciliativa da parte dell'amministrazione del dimezzamento della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Riduce l'entità della sanzione disciplinare inflitta al sig. (Prot. 287208 del Parte_1
28/07/2023 e al sig. Prot. 287210 del 28/07/2023 Controparte_1 Parte_2 [...]
in n. 4 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ordinando CP_1 al in persona del Sindaco p.t., di restituire ai ricorrenti le somme CP_1 CP_1 eventualmente trattenute in ragione della superiore sanzione irrogata;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite. pagina 9 di 10 Modena, 10 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
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