Articolo 3 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 dicembre 2004
Art. 3. 1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e' prorogato di sei mesi.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente