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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
LL ER, OR
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210002667725000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ric_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la cartella di pagamento sopra specificata per IVA maturata nell'anno di imposta 2019 sollevando, quale unica doglianza, la illegittimità della notifica dell'atto impugnato eseguita da un indirizzo
PEC non presente nei pubblici registri.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava l'avversa doglianze per cui concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve invero ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica della cartella, impugnata tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
Non resta quindi che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio liquidate in € 750,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
LL ER, OR
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210002667725000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ric_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la cartella di pagamento sopra specificata per IVA maturata nell'anno di imposta 2019 sollevando, quale unica doglianza, la illegittimità della notifica dell'atto impugnato eseguita da un indirizzo
PEC non presente nei pubblici registri.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava l'avversa doglianze per cui concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve invero ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica della cartella, impugnata tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
Non resta quindi che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio liquidate in € 750,00 oltre spese generali ed accessori di legge.