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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'EL, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 252 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del 09.12.2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
dell'avv. INCAMPO PAOLO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(CF ) rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in Modugno (BA), alla Via Ostuni 6 presso lo P.IVA_3
studio dell'Avv. TOMMASO RUCCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTO –
E
Controparte_3
NECESSARIO CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi successiva
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Come da note a trattazione scritta e atti difensivi
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli esecutivi,
[...]
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e , al fine di sentire CP_2 Controparte_3 Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare inefficace il pignoramento presso terzi n. 163/2023 r.g. per violazione da parte di dell'art. 159 ter disp. CP_2
att. cpc come dedotto in narrativa;
B) revocare la condanna alle spese legali della fase sommaria cautelare in danno della debitrice (Cass. civ. sez. VI, ord. n. 37252 del 29.11.2021) e condannare al CP_2
pagamento delle spese legali dell'intero giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato in quanto anticipatario”.
A sostegno della propria domanda, l'opponente deduceva:
- che la , in qualità di mandataria di aveva CP_2 Controparte_1
notificato un atto di precetto per euro 1.407.415,54 in forza del decreto ingiuntivo confermato in primo grado;
- che, successivamente, il creditore notificava al terzo pignorato Controparte_4
n atto di pignoramento presso terzi;
Controparte_3
- che la debitrice iscriveva a ruolo ex art. 159 ter disp att. c.p.c. l'atto di pignoramento al fine di presentare l'opposizione all'esecuzione;
- che la procedura prendeva il n. RGE 163/2023;
- che la debitrice, pur a conoscenza della procedura esecutiva già iscritta a ruolo, ne iscriveva una seconda differente con RGE 183/2023;
- che, tuttavia, l'art. 159 ter disp. att. cpc prevedeva a carico del creditore dei precisi adempimenti processuali e cioè che “il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito
pagina 2 di 7 delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'art. 164 ter delle predette disposizioni“;
- che il GE aveva erroneamente rigettato la richiesta di sospensione del pignoramento;
- che, infatti, l'avere iscritto a ruolo una seconda procedura non comportava, per il creditore, l'avere sanato anche la prima procedura;
- che, nella prima procedura, la documentazione era stata versata tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 543 c.p.c.
Si costituiva (CF rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in particolare, CP_2
eccependo:
- che, con atto di opposizione all'esecuzione, l'opponente aveva chiesto di “dichiarare che nel caso di specie il titolo esecutivo è la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2007 e di conseguenza dichiarare illegittimo e/o improcedibile
(Cass. civ. sent. n. 15605/2017) il pignoramento presso terzi de quo;
- dichiarare il difetto di legittimità sostanziale attiva della per i motivi di Controparte_1
cui al punto B della presente opposizione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui se ne chiede la distrazione”;
- che, solo nella fase cautelare, l'opponente aveva eccepito l'inefficacia del pignoramento ex art. 159 disp. att. c.p.c.;
- che il GE aveva rigettato la richiesta cautelare e assegnato i termini per il merito;
- che l'atto introduttivo del merito mutava completamente le conclusioni rassegnate nella fase cautelare formulando domande nuove;
- che la non era la titolare del rapporto sostanziale dedotto in causa CP_2
essendo in capo, invece, a Controparte_1
- che, pertanto, le domande svolte nei confronti di erano inammissibili;
CP_2
pagina 3 di 7 - che le domande nuove non potevano essere proposte per la prima volta in sede di merito rispetto a quelle formulate con il ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- che, in ogni caso, la parte debitrice era carente di interesse in quanto l'altro pignoramento RGE 183/2023 si era concluso con ordinanza di assegnazione definitiva mai opposta;
- che l'opponente non aveva riproposto gli altri motivi di opposizione;
- che, comunque, il decreto ingiuntivo, confermato in prima grado, era un valido titolo esecutivo;
- che era l'attuale titolare del credito a seguito della Controparte_1
cessione pro-soluto da incorporante Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Veniva, quindi, dichiarata la contumacia di Controparte_3
on costituitosi in giudizio.
[...]
La causa veniva istruita con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali, non essendovi istruttoria da svolgere, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato al Tribunale di
Matera ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025 che anticipava l'udienza.
Chiamata all'udienza cartolare del 09.12.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulla base delle note scritte depositate in atti.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene alla verifica della correttezza della sequenza procedimentale del pignoramento presso terzi iscritto a ruolo al n. RGE
163/2023 non avendo il creditore depositato le copie conformi del titolo e del precetto nel termine di legge ex art. 453 c.p.c.
1.Sul thema decidendum.
pagina 4 di 7 In primo luogo, si deve dare atto che il presente giudizio riguarda il merito di un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi RGE 163/2023.
Invero, il ricorso in opposizione originario era molto più articolato presentando anche motivi relativi alla validità del titolo esecutivo e alla legittimazione ad agire esecutivamente del creditore.
Considerando che tali motivi non sono stati, in questa sede, riproposti il Tribunale li ritiene rinunciati e, pertanto, su di essi non si pronuncerà.
Ugualmente non potrà pronunciarsi sulla domanda volta a ”B) revocare la condanna alle spese legali della fase sommaria cautelare in danno della debitrice (Cass. civ. sez. VI, ord.
n.
37252 del 29.11.2021) e condannare al pagamento delle spese legali CP_2
dell'intero giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato in quanto anticipatario” in quanto, trattandosi di statuizione del GE emessa nella fase sommaria, avrebbe dovuto semmai essere impugnata mediante reclamo al Collegio.
Tale domanda, nella presente fase di merito - che non corrisponde ad una fase di impugnazione dell'ordinanza emessa dal GE in sede cautelare – è, pertanto, inammissibile.
2. Sull'opposizione agli atti esecutivi.
Resta, quindi, da verificare esclusivamente la doglianza relativa al mancato deposito da parte del creditore delle copie conformi nel termine previsto dall'art. 453 c.p.c. che integra un'opposizione agli atti esecutivi in quanto volta a contestare il quomodo dell'esecuzione e che, seppur tardivamente, è stata, in ogni caso proposta, nella sede cautelare dell'opposizione all'esecuzione successiva.
Ora, il Tribunale ritiene necessario evidenziare che lo stesso atto di pignoramento è stato iscritto a ruolo due volte: la prima volta dal debitore ex art. 159 ter disp. att. cpc con rg
163/2023 e la seconda dallo stesso creditore con rg 183/2023.
pagina 5 di 7 Tale seconda procedura esecutiva, non riunita alla prima, ha proseguito il suo normale corso concludendosi con l'ordinanza di assegnazione delle somme al creditore e ciò non è stato contestato dal debitore.
Se ciò è corretto, il debitore è privo di interesse con riferimento al motivo di opposizione agli atti esecutivi qui proposto, in quanto l'eventuale accoglimento avrebbe un effetto limitato alla sola alla procedura rg 163/2023 ma non anche con riferimento a quella rg
183/2023 che è, nel frattempo, proseguita e si è conclusa.
È noto che “l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa”; da ciò consegue che il debitore esecutato ha – in linea generale - sempre interesse a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1098); nel caso di specie, però, l'eventuale contestazione sulla regolarità della procedura rg
163/2023 nulla apporterebbe al debitore posto che le somme sono già state assegnate nella parallela procedura rg 183/2023 che ha proseguito su un autonomo binario.
Ancorché quanto appena detto sia assorbente, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che la domanda risulta anche infondata.
Ed infatti, come ribadito dal debitore, nei casi di iscrizione a ruolo ex art. 159 ter disp. att.
c.p.c., il creditore deve depositare le copie conformi degli atti entro il termine di 30 gg ex art. 543 c.p.c.; tale termine, tuttavia, decorre dall'effettiva conoscenza (legale o di fatto) dell'iscrizione a ruolo.
Ora il creditore ha depositato la busta contenente l'atto di opposizione notificato dal debitore in data 12.05.2023 e, quindi, in data successiva all'iscrizione a ruolo della procedura RGE 183/2023; da parte sua, invece, il debitore, che è il soggetto interessato alla declaratoria di inefficacia della procedura rg 163/2023, non ha dimostrato – ancorché
l'abbia sostenuto – che il creditore abbia avuto contezza dell'iscrizione a ruolo in data pagina 6 di 7 antecedente;
ed in effetti, nulla prova la documentazione in atti in quanto, è noto, che la prova dell'invio per PEC deve essere data mediante il deposito della relativa busta in formato .msg o .eml.: solo in questo modo il Giudice è posto nella condizione di “aprire” la
PEC e verificarne l'effettivo contenuto.
3. Sulle spese di lite.
Data la peculiarità della questione e l'esistenza di un pignoramento iscritto a ruolo due volte, il Tribunale ritiene che vi siano giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
- rigetta l'opposizione sub. A) proposta nell'interesse di Parte_1
[...]
- dichiara inammissibile la domanda sub. B) in questa sede;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera, 12.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'EL
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