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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 15.12.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 6152/2025
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
, con il quale elettivamente domicilia come in atti
[...]
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: quantificazione sentenza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2025 parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di Cont essere dipendente del e di prestare servizio in qualità di Collaboratore scolastico, ha dedotto che con sentenza n. 5435/2021 dell'intestato Tribunale, veniva accertato e dichiarato il suo diritto alla ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione resistente, con la medesima progressione professionale stipendiale riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo, al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con condanna dell'Amministrazione resistente a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento sia delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in forza della menzionata equiparazione sia delle differenze retributive maturate in virtù della riconosciuta anzianità, oltre accessori di legge.
Ha lamentato che, nonostante detta pronuncia la PA resistente non provvedeva a rettificare il decreto d'inquadramento della ricorrente né liquidava in suo favore le conseguenti differenze retributive, con la conseguenza che l'istante ha agito in questa sede al fine di ottenere la quantificazione delle differenze retributive maturate per le predette causali a partire dal 27.09.2005, data del primo contratto a termine, quantificate, tenuto conto delle posizioni stipendiali fissate per il profilo di Collaboratore scolastico dalle Tabelle allegate al CCNL Scuola in € 7.133,94 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e viene pertanto dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, all'odierna udienza la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato, prestati dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2012/2013 scaturisce dalla sentenza in atti innanzi ricordata (cfr. in atti) dalle quali si evince il diritto alla percezione da parte dello stesso delle differenze retributive conseguentemente maturate dalla ricorrente.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha determinato la propria anzianità di servizio a partire dalla prima assunzione a termine, cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, e tenuto conto delle fasce stipendiali previste dal ccnl comparto scuola.
Segnatamente, in base all'anzianità di servizio maturata, la ricorrente ha dedotto di aver diritto alla posizione stipendiale corrispondente alla soppressa fascia di anzianità da 3 a 8 anni sin dal maggio 2009, avendo compiuto l'anzianità di anni 3 sin da maggio 2009. In pari tempo, la ricorrente aveva diritto alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni sin dal mese di ottobre 2015 ed alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 sin dal mese di ottobre 2021.
Sulla scorta di tali parametri ed in ossequio al dispositivo di condanna di cui alla sentenza n.
5435/2021, parte ricorrente procedeva alla quantificazione delle differenze retributive che venivano calcolate in € 7.133,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
adeguandosi a detti conteggi che appaiono redatti con corretti criteri contabili e non Cont sono stati oggetto di contestazione da parte del che ha scelto di restare contumace, va disposta la condanna di parte convenuta in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e sottraendo la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna il convenuto ad attribuire in favore della ricorrente il trattamento CP_1 economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva di tutti i servizi prestati, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate pari a euro 7.133,94, per il periodo da maggio 2009 a aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.109 ivi compresi diritti ed onorari oltre IVA e CPA come e spese al 15% per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 15.12.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 6152/2025
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
, con il quale elettivamente domicilia come in atti
[...]
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: quantificazione sentenza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2025 parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di Cont essere dipendente del e di prestare servizio in qualità di Collaboratore scolastico, ha dedotto che con sentenza n. 5435/2021 dell'intestato Tribunale, veniva accertato e dichiarato il suo diritto alla ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione resistente, con la medesima progressione professionale stipendiale riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo, al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con condanna dell'Amministrazione resistente a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento sia delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in forza della menzionata equiparazione sia delle differenze retributive maturate in virtù della riconosciuta anzianità, oltre accessori di legge.
Ha lamentato che, nonostante detta pronuncia la PA resistente non provvedeva a rettificare il decreto d'inquadramento della ricorrente né liquidava in suo favore le conseguenti differenze retributive, con la conseguenza che l'istante ha agito in questa sede al fine di ottenere la quantificazione delle differenze retributive maturate per le predette causali a partire dal 27.09.2005, data del primo contratto a termine, quantificate, tenuto conto delle posizioni stipendiali fissate per il profilo di Collaboratore scolastico dalle Tabelle allegate al CCNL Scuola in € 7.133,94 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e viene pertanto dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, all'odierna udienza la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato, prestati dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2012/2013 scaturisce dalla sentenza in atti innanzi ricordata (cfr. in atti) dalle quali si evince il diritto alla percezione da parte dello stesso delle differenze retributive conseguentemente maturate dalla ricorrente.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha determinato la propria anzianità di servizio a partire dalla prima assunzione a termine, cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, e tenuto conto delle fasce stipendiali previste dal ccnl comparto scuola.
Segnatamente, in base all'anzianità di servizio maturata, la ricorrente ha dedotto di aver diritto alla posizione stipendiale corrispondente alla soppressa fascia di anzianità da 3 a 8 anni sin dal maggio 2009, avendo compiuto l'anzianità di anni 3 sin da maggio 2009. In pari tempo, la ricorrente aveva diritto alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni sin dal mese di ottobre 2015 ed alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 sin dal mese di ottobre 2021.
Sulla scorta di tali parametri ed in ossequio al dispositivo di condanna di cui alla sentenza n.
5435/2021, parte ricorrente procedeva alla quantificazione delle differenze retributive che venivano calcolate in € 7.133,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
adeguandosi a detti conteggi che appaiono redatti con corretti criteri contabili e non Cont sono stati oggetto di contestazione da parte del che ha scelto di restare contumace, va disposta la condanna di parte convenuta in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e sottraendo la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna il convenuto ad attribuire in favore della ricorrente il trattamento CP_1 economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva di tutti i servizi prestati, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate pari a euro 7.133,94, per il periodo da maggio 2009 a aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.109 ivi compresi diritti ed onorari oltre IVA e CPA come e spese al 15% per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)