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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1712/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1712/2025 promossa con ricorso depositato in data 02/10/2025
da
C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. RICCITIELLO IS
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICCITIELLO
IS
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia (cf: ), Persona_1 C.F._3
nata il [...] a [...], maggiorenne ma non autosufficiente;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e ed Parte_1 Parte_2
2 autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1) la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, prenderà Per_1
la residenza presso la madre e, nei periodi in cui sarà in Italia,
vivrà con quest'ultima;
2) in considerazione delle scelte della figlia, di vivere all'estero per poter frequentare una scuola di danza e parallelamente la scuola privata “grandi scuole”, i genitori concordano di mantenere acceso il conto corrente cointestato e di sopportare le spese della figlia secondo le seguenti modalità:
* la sig.ra verserà sul conto corrente personale della figlia Pt_1
l'importo mensile di € 200,00 per le spese correnti del mese, entro il giorno 5 di ogni mese;
* il sig. verserà sul conto corrente personale della figlia Pt_2
l'importo mensile di € 300,00 per le spese correnti del mese, entro il giorno 5 di ogni mese;
* i genitori contribuiranno per la quota del 35% quanto alla sig.ra e del 65% quanto al sig. , in ragione del maggior Pt_1 Pt_2
reddito di quest'ultimo, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia, individuate secondo quanto previsto dal
“Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del Tribunale di Belluno approvato in data
21.10.2021, noto alle parti e da intendersi qui integralmente
3 richiamato, versando il rispettivo importo sul conto corrente cointestato;
3) il sig. si impegna a corrispondere la rata del Pt_2
finanziamento n. 23326914 versando il relativo importo sul conto cointestato fino a quando non sarà chiuso;
dopo di che trasferirà il finanziamento e la relativa rata mensile sul proprio conto corrente personale sopportando eventuali spese dell'operazione;
4) i coniugi convengono che il conto corrente cointestato verrà
chiuso non appena la figlia sarà divenuta economicamente autosufficiente o comunque previo accordo tra loro anche in epoca antecedente;
5) i due cani rimarranno presso l'abitazione della sig.ra che Pt_1
se ne prenderà cura;
il sig. si impegna a partecipare alle Pt_2
spese veterinarie e di cura - previa comunicazione delle stesse da parte della sig.ra - nella misura del 50%; Pt_1
6) su accordo di entrambe le Parti e su espresso consenso del sig.
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla Pt_2
sig.ra che sarà la sola a farne richiesta, mentre le detrazioni Pt_1
fiscali verranno richieste dai genitori ai sensi della vigente normativa e del presente accordo, così come gli oneri / spese detraibili o deducibili. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il
4 genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
7) prende atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali, la sig.ra trasferisce al signora Parte_1
la propria quota della metà di piena proprietà sul Parte_2
seguente bene mobile registrato:
* auto Jeep Compass tg. FS773VF, carta di circolazione
AE0244156, attualmente intestata a Parte_1
Detto bene viene pertanto assegnato in via esclusiva al Sig.
, il quale provvederà alle formalità relative al Parte_2
passaggio di proprietà, con beneficio dell'esenzione stabilita ex art. 19 Legge 74 del 1987 ed ogni eventuale onere (emolumenti
PRA, diritti di motorizzazione, etc.) a suo esclusivo carico;
8) prende atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali, il sig. trasferisce alla Parte_2
sig.ra la propria quota della metà di piena proprietà Parte_3
sul seguente bene mobile registrato:
* auto Dacia Dokker tg FC430WJ, carta di circolazione
CM0836247, attualmente intestato a Parte_4
viene pertanto assegnato in via esclusiva alla sig.ra
[...]
la quale provvederà alle formalità relative al Parte_1
passaggio di proprietà, con beneficio dell'esenzione stabilita ex
5 art. 19 Legge 74 del 1987 ed ogni eventuale onere (emolumenti
PRA, diritti di motorizzazione, etc.) a suo esclusivo carico;
9) le parti si danno reciprocamente atto che, alle condizioni tutte di cui al ricorso, con l'attribuzione della piena proprietà delle auto e con le somme corrisposte dalla sig.ra per i due Pt_1
finanziamenti di cui alle premesse, hanno inteso definire ogni questione di carattere patrimoniale fra di loro derivante dal matrimonio, anche per il futuro e ad ogni titolo;
10) i sigg. e si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare reciprocamente pretesa alcuna di assegno di mantenimento;
11) le spese della procedura verranno sopportate dai coniugi per la metà ciascuno;
12) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
UM ME
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1712/2025 promossa con ricorso depositato in data 02/10/2025
da
C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. RICCITIELLO IS
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICCITIELLO
IS
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia (cf: ), Persona_1 C.F._3
nata il [...] a [...], maggiorenne ma non autosufficiente;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e ed Parte_1 Parte_2
2 autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1) la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, prenderà Per_1
la residenza presso la madre e, nei periodi in cui sarà in Italia,
vivrà con quest'ultima;
2) in considerazione delle scelte della figlia, di vivere all'estero per poter frequentare una scuola di danza e parallelamente la scuola privata “grandi scuole”, i genitori concordano di mantenere acceso il conto corrente cointestato e di sopportare le spese della figlia secondo le seguenti modalità:
* la sig.ra verserà sul conto corrente personale della figlia Pt_1
l'importo mensile di € 200,00 per le spese correnti del mese, entro il giorno 5 di ogni mese;
* il sig. verserà sul conto corrente personale della figlia Pt_2
l'importo mensile di € 300,00 per le spese correnti del mese, entro il giorno 5 di ogni mese;
* i genitori contribuiranno per la quota del 35% quanto alla sig.ra e del 65% quanto al sig. , in ragione del maggior Pt_1 Pt_2
reddito di quest'ultimo, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia, individuate secondo quanto previsto dal
“Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del Tribunale di Belluno approvato in data
21.10.2021, noto alle parti e da intendersi qui integralmente
3 richiamato, versando il rispettivo importo sul conto corrente cointestato;
3) il sig. si impegna a corrispondere la rata del Pt_2
finanziamento n. 23326914 versando il relativo importo sul conto cointestato fino a quando non sarà chiuso;
dopo di che trasferirà il finanziamento e la relativa rata mensile sul proprio conto corrente personale sopportando eventuali spese dell'operazione;
4) i coniugi convengono che il conto corrente cointestato verrà
chiuso non appena la figlia sarà divenuta economicamente autosufficiente o comunque previo accordo tra loro anche in epoca antecedente;
5) i due cani rimarranno presso l'abitazione della sig.ra che Pt_1
se ne prenderà cura;
il sig. si impegna a partecipare alle Pt_2
spese veterinarie e di cura - previa comunicazione delle stesse da parte della sig.ra - nella misura del 50%; Pt_1
6) su accordo di entrambe le Parti e su espresso consenso del sig.
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla Pt_2
sig.ra che sarà la sola a farne richiesta, mentre le detrazioni Pt_1
fiscali verranno richieste dai genitori ai sensi della vigente normativa e del presente accordo, così come gli oneri / spese detraibili o deducibili. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il
4 genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
7) prende atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali, la sig.ra trasferisce al signora Parte_1
la propria quota della metà di piena proprietà sul Parte_2
seguente bene mobile registrato:
* auto Jeep Compass tg. FS773VF, carta di circolazione
AE0244156, attualmente intestata a Parte_1
Detto bene viene pertanto assegnato in via esclusiva al Sig.
, il quale provvederà alle formalità relative al Parte_2
passaggio di proprietà, con beneficio dell'esenzione stabilita ex art. 19 Legge 74 del 1987 ed ogni eventuale onere (emolumenti
PRA, diritti di motorizzazione, etc.) a suo esclusivo carico;
8) prende atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali, il sig. trasferisce alla Parte_2
sig.ra la propria quota della metà di piena proprietà Parte_3
sul seguente bene mobile registrato:
* auto Dacia Dokker tg FC430WJ, carta di circolazione
CM0836247, attualmente intestato a Parte_4
viene pertanto assegnato in via esclusiva alla sig.ra
[...]
la quale provvederà alle formalità relative al Parte_1
passaggio di proprietà, con beneficio dell'esenzione stabilita ex
5 art. 19 Legge 74 del 1987 ed ogni eventuale onere (emolumenti
PRA, diritti di motorizzazione, etc.) a suo esclusivo carico;
9) le parti si danno reciprocamente atto che, alle condizioni tutte di cui al ricorso, con l'attribuzione della piena proprietà delle auto e con le somme corrisposte dalla sig.ra per i due Pt_1
finanziamenti di cui alle premesse, hanno inteso definire ogni questione di carattere patrimoniale fra di loro derivante dal matrimonio, anche per il futuro e ad ogni titolo;
10) i sigg. e si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare reciprocamente pretesa alcuna di assegno di mantenimento;
11) le spese della procedura verranno sopportate dai coniugi per la metà ciascuno;
12) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
UM ME
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