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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 556 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL OT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 556 /2025 R.G., promossa
DA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione depositato il 24 gennaio 2025
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Roberta Tacconelli e P.IVA_2
RA AC che la rappresentano e difendono come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 6 marzo 2025
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_2
1 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carli che la P.IVA_3 rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 24 giugno 2025
TE AT
Oggetto: contratto di vendita;
azione di risarcimento danni ex art. 1495 c.c.; eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte:
“L'avv. Morra precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e ritrascritte nelle note conclusive, contesta le avverse difese contenute nelle note conclusive e non si accettano domande nuove..
L'avv. Tacconelli precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta;
in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove articolate nelle memorie istruttorie e ritrascritte nelle note conclusive, contesta le avverse difese contenute nelle note conclusive e non si accettano domande nuove.
L'avv. Carli precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta e ritrascritte nelle note conclusive;
in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove articolate nelle memorie istruttorie e ritrascritte nelle note conclusive, contesta le avverse difese contenute nelle note conclusive e non si accettano domande nuove”.
Prima di trascrivere le conclusioni rassegnate nei rispetti scritti introduttivi, si rileva che, al contrario di quanto dedotto in udienza, le conclusioni dell'attore riportate nelle note conclusive sono parzialmente diverse di quelle riportate in calce all'atto di citazione e contengono una domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile.
Si trascrivono qui di seguito le conclusioni dell'attore rassegnate con l'atto di citazione, e non modificate con la prima memoria istruttoria: “1) in via principale, accertare e dichiarare che il bene di cui alla offerta n. 36 del 12/03/2021 fornito dalla Controparte_1 presenta gravi difetti progettuali e costruttivi che lo rendono inidoneo all'uso per cui era stato acquistato;
2) per l'effetto, alla luce degli accertati vizi progettuali e costruttivi, condannare la l Controparte_1 risarcimento delle voci di danno di cui in narrativa, quantificati complessivamente nella somma di Euro
1.402.467,50, o di quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, e che verrà specificata all'esito
2 dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo;
3) sempre ed in ogni caso condannare la l pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio e di quello relativo all'accertamento tecnico preventivo, il tutto oltre al rimborso forfetario del
15%, IVA e CPA”.
Si trascrivono le conclusioni rassegnate nelle note conclusive: “A. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società alla garanzia Controparte_1 per vizi e alla mancanza di qualità promesse ed essenziali del macchinario TKM 120, per le causali analiticamente esposte in atti;
B. Per l'effetto, rigettare integralmente tutte le eccezioni, difese e domande riconvenzionali formulate da
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
C. Conseguentemente, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di € 1.328.973,97 a Parte_1 titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali
(danno reputazionale) subiti, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
D. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, nonché delle spese e compensi professionali del giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo” [enfasi aggiunta ndr].
Per il convenuto: “Piaccia al Tribunale adito, in via preliminare: disporre il differimento della prima udienza di comparizione anche al fine di consentire la chiamata in giudizio della , in persona del legale rappresentante pro-tempore,con sede Controparte_2 in Corso Como n. 17 20154 Milano partita IVA dalla società convenuta a titolo di P.IVA_3 garanzia e manleva in ragione della polizza prodotto n. 410654986; sempre in via preliminare, accertare la duplicazione del presente giudizio con altro pendente al RG
6597/2023 innanzi questo Tribunale e per l'effetto disporre la cancellazione dal ruolo del presente giudizio ovvero dichiarare la domanda improponibile per l'abuso del processo mediante moltiplicazione di giudizi;
In via rituale, ordinare lo stralcio del documento 11 avversario perizia di ATP in quanto prodotto dalla parte attrice in violazione degli artt. 696 e segg.ti c.p.c. e, comunque, essendo stata contestata dalla parte convenuta.
3 NEL MERITO
Accertare e dichiarare la decadenza dall'azione di garanzia per mancata denuncia tempestiva dei vizi, con conseguente rigetto della domanda per mancanza della condizione dell'azione di garanzia;
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di azione di garanzia per essere decorso oltre un anno dalla consegna del bene venduto e per la mancanza della tempestiva denuncia dei vizi;
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata nell'AN non sussistendo l'inadempimento al contratto dedotto in giudizio da parte della convenuta ai sensi dell'art. 1495 CC, risultando la macchina idonea alla produzione come da collaudo e mancata denuncia di vizi, mancando la prova dei vizi e del danno;
Rigettare la domanda nel QUANTUM richiesto perché non provato nella sua sussistenza ed anzi documentalmente escluso perché non inerente al contratto di vendita, né a danni ad esso relativi ma come allegato in atto riguardante spese e costi aziendali d'impresa estranei al rapporto di è causa;
In caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiede in ragione della chiamata in giudizio di essere garantita e manlevata da da ogni debenza accertata in ragione Controparte_2 della polizza prodotto vigente a garanzia della responsabilità prodotto di cui alla copertura, con condanna della al pagamento delle somme accertate in sentenza in favore della parte attrice. Controparte_2
Con vittoria di spese del giudizio.
Per l'assicurazione terza chiamata in causa: “- in via principale e nel merito, Respingere la domanda giudiziale avanzata da parte attrice in quanto prescritta la garanzia azionata nel contratto di compravendita, comunque infondata in fatto e in diritto;
- sempre in via principale, riguardo alla domanda giudiziale di garanzia e manleva azionata dalla convenuta nei confronti di , Respingere ogni richiesta indennitaria in quanto detta azione CP_1 CP_3
è improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre che prescritto l'eventuale diritto azionato dall'assicurato ex art. 2952 c.c.;
- in ogni caso, nel merito, Respingere la domanda giudiziale di garanzia e manleva svolta da CP_1 nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto e non operative per i fatti di causa CP_3 le Garanzie e Clausole del contratto assicurativo operante nel periodo relativo al sinistro denunciato.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'impresa attrice, acquirente di un macchinario industriale, ha esercitato l'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. derivante dai vizi della cosa a lei venduta, allegando che il macchinario oggetto di vendita tra le parti è inidoneo all'uso per cui è stato acquistato.
Come già sopra precisato nel trascrivere le conclusioni, l'azione di risarcimento del danno per mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. è domanda nuova e tardiva, in quanto formulata solo in sede di note conclusive nel termine concesso con l'ordinanza dell'8 ottobre 2024. Le due azioni hanno distinta causa petendi. Al riguardo si osserva che il vizio redibitorio di cui all'art. 1490 c.c. e la mancanza di qualità promesse o essenziali di cui all'art. 1497 c.c., pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito del medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che ad un'altra (Cass. n. 6596 del 2016; Cass. n. 1218 del 2022).
2. L'impresa convenuta, venditrice del bene, ha eccepito, tra le altre cose, la prescrizione dell'azione per decorso del termine di un anno dalla consegna avvenuto il 21 dicembre 2021, costituente dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione. Al più, il termine potrebbe essere individuato in quello di avvenuto collaudo, il 28 gennaio 2022.
L'eccezione di prescrizione è fondata ed essa è dirimente ai fini del decidere, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Tra le parti è intervenuto altro giudizio, introdotto con domanda monitoria da parte del venditore volta ad ottenere il pagamento del residuo prezzo di acquisto, a cui ha fatto seguito l'opposizione dell'acquirente che ha domandato, in via di mera eccezione riconvenzionale, la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 c.c. in conseguenza dei vizi riscontrati.
In detto giudizio, già definito con sentenza da questo tribunale (intervenuta tra le parti di questo processo, con esclusione dell'assicurazione, terza chiamata esclusivamente in questo giudizio, cfr. doc. n. 34 allegato alla seconda memoria dell'attore) il tribunale non ha dovuto pronunciarsi sulla prescrizione dell'azione, in virtù dell'eccezione stabilita dall'art. 1495, terzo comma, c.c. In quel giudizio è stata ritenuta tempestiva la denuncia dei vizi,
5 ritenuti occulti, in quanto effettuata dal compratore al venditore: sia entro 8 giorni dalla scoperta avvenuta all'esito del giudizio di ATP svolto tra le parti;
sia prima del decorso dell'anno dalla consegna, come provato dalle comunicazioni avvenute nella “chat capoturni”, di cui aveva piena conoscenza il legale rappresentante della società venditrice, e dalla comunicazione via email del 5 settembre 2022 contenente un'esplicita contestazione, generica ma sufficiente, dei vizi del bene compravenduto.
Al contrario, questo giudizio è stato introdotto direttamente dall'acquirente per far valere la responsabilità contrattuale del venditore per i vizi della cosa e per ottenere la condanna al risarcimento dei danni.
L'azione risarcitoria può anche essere esperita autonomamente, a prescindere cioè dai rimedi edilizi (redibitoria e quanti minoris) ed è basata sugli ordinari principi dell' inadempimento (salva l'osservanza del termine di cui all'art. 1495 c.c.), sia sul piano probatorio, sia sul piano dell'accertamento della colpa (legato allo sforzo di diligenza preteso di volta in volta) sia su quello della liquidazione dell'interesse positivo (danno emergente e lucro cessante).
La tutela del compratore si articola in tre distinte azioni: risoluzione, riduzione del prezzo e risarcimento del danno. In tutti e tre i casi l'azione esercitata in via diretta dall'acquirente si prescrive in un anno dalla consegna. Solo nell'ipotesi in cui il compratore sia stato convenuto dal venditore per l'esecuzione del contratto, e quindi per il pagamento del prezzo, il compratore può sempre far valere la garanzia in via d'eccezione (anche con domanda riconvenzionale), senza che il diritto sia soggetto al termine di prescrizione, alla duplice condizione, tuttavia, che il vizio sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e, comunque, prima del decorso dell'anno dalla consegna (art. 1495 c.c.), come avvenuto appunto con il giudizio citato già definito con sentenza.
Quindi, sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, o anche in via alternativa o anche cumulativa (cfr. Cass. n. 26852 del
2013), tuttavia, occorre pur sempre che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i
6 termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr. Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n. 3527 del 1993).
A differenza del termine per la denuncia dei vizi previsto a pena di decadenza, che decorre dalla scoperta del vizio, nella specie ritenuto occulto (di cui questo tribunale si è già pronunciato con la sentenza già intervenuta tra le parti acquirente e venditrice sul materiale probatorio acquisito agli atti anche di questo processo), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, previsto dall'art. 1495, terzo comma, c.c., decorre dalla consegna della cosa.
Vi è pertanto un differente dies a quo tra i due termini (di decadenza e di prescrizione), che nel caso di vizio occulto, come nel caso di specie, si distanzia notevolmente nel tempo.
Anche in ipotesi di riconoscimento dei vizi da parte del venditore, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno rimane quello annuale, essendo le norme sulla prescrizione inderogabili ex art. 2936 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 19702 del 2012). Il riconoscimento del diritto, proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza, impedisce la decadenza. Tuttavia, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (art. 2966 e 2967 c.c.) e la denuncia non interrompe il decorso del termine di prescrizione (cfr. Cass. S.U. del 2012 cit.).
Nel caso oggetto di analisi, la consegna del macchinario, come detto, è avvenuta il 21 dicembre 2021.
Da tale data non è intervenuto un valido atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno prima della notificazione dell'atto di citazione di questo giudizio, avvenuta a mezzo pec del 16 gennaio 2025.
Ai sensi del comma quarto dell'art. 2943 c.c., l'atto stragiudiziale affinché possa ritenersi idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 1219 c.c., pur non richiedendo l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti se non la forma scritta, deve contenere: la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (ad esempio è stata ritenuta priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione
7 che, per genericità e ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento, cfr. e multis Cass. n.25500 del 2006; Cass. n. 3371 del 2010; Cass.
n. 279 del 2024; in casi similari, cfr. Cass. n. 24656 del 2010; Cass. n. 15714 del 2018).
La manifestazione di volontà del creditore deve essere chiaramente diretta a far valere proprio il diritto di cui è stata eccepita in un momento successivo la prescrizione.
Non è necessario indicare la precisa quantità della prestazione.
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione, atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio), è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
Nel caso di specie, le email inviate via pec (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione),
e su cui tra le parti vi è contrasto in merito alla tempestività del deposito della prova della ricezione contestata da parte convenuta sin dalla comparsa (doc. n. 38 allegato alla terza memoria istruttoria) , non possono costituire valido atto interruttivo della prescrizione ai fini di questo processo, atteso che esse ineriscono esclusivamente alla dedotta presenza di vizi sul macchinario, ma non al preteso diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dei vizi.
La prima email inviata dall'acquirente attore al venditore convenuto contenente un seppur estremamente generico riferimento a diritti risarcitori è datata 8 giugno 2023, quando oramai era decorso più di un anno dalla consegna del macchinario (cfr. doc. n. 12 cit., pag.
13).
In merito al deposito del ricorso per ATP, anche volendosene in ipotesi assumere la valenza interruttiva della prescrizione (pur nel suo altrettanto del tutto generico riferimento a non meglio precisati diritti risarcitori di cui la parte faceva riserva di proporre, cfr. doc. n. 29 allegato alla seconda memoria istruttoria del convenuto), si evidenzia che il suo deposito è avvenuto nel mese di settembre 2023 e la sua notificazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla controparte (unica data rilevante ai fini dell'interruzione) è avvenuta il 23 settembre 2023 (come riconosciuto anche dal convenuto, cfr. seconda memoria istruttoria, pag. 9): anche tale atto pertanto non è comunque intervenuto entro l'anno dalla consegna del macchinario.
Da ultimo si rileva che il messaggio whatsapp inviato dal compratore al legale rappresentante del venditore del 24 marzo 2022 (citato a pag. 18 delle note conclusive) non
8 può valere in alcun modo come valido atto interruttivo della prescrizione del diritto in quanto non possiede alcuna delle caratteristiche sopra richiamate.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. deve essere rigettata in quanto prescritta.
3. Il rigetto della domanda, comporta ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'attore a rimborsare al convenuto le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al petitum, per le quattro fasi del giudizio.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite anticipate dal terzo chiamato in causa, si osserva che sul piano causale una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto dell'originaria citazione. Solo "una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà" varrebbe ad interrompere questo nesso causale, ponendosi come causa unica del coinvolgimento del terzo (così Cass. n. 6514 del
2004; cfr. nello stesso senso Cass. n. 10070 del 2017, Cass. n. 7431 del 2012, Cass. n. 8363 del 2010, Cass. n. 6514 del 2004, Cass. n. 4634 del 1991).
Nel caso di specie, la chiamata in causa dell'assicurazione da parte dell'impresa venditrice, oltre ad apparire già ex ante assai prevedibile, non appare ictu oculi palesemente infondata e arbitraria.
Pertanto, l'attore deve essere condannato a rimborsare anche le spese processuali anticipate dall'assicurazione chiamata in causa, liquidate in applicazione dei medesimi parametri sopra menzionati.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda formulata dalla Parte_1 con atto di citazione depositato il 24 gennaio 2025 nei confronti della
[...] CP_1
[...]
2) condanna la a Parte_1 rimborsare alla e alla le spese processuali da queste Controparte_1 Controparte_2 anticipate, liquidate nella somma di € 37.951, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%,
9 IVA e CPA, per compenso professionale a favore di ciascuna delle parti, convenuta e terza chiamata.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 23 dicembre 2025
La giudice
LL OT
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