Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 2168
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di risarcimento

    La consegna del macchinario è avvenuta in una data che precede di oltre un anno la notifica dell'atto di citazione. Le comunicazioni intercorse tra le parti, inclusa la posta elettronica certificata e il messaggio WhatsApp, non sono state ritenute atti interruttivi validi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, in quanto inerenti esclusivamente alla presenza di vizi e non al preteso diritto al risarcimento. Anche il deposito del ricorso per ATP, pur volendosene riconoscere valenza interruttiva, è avvenuto in data successiva al decorso dell'anno dalla consegna.

  • Inammissibile
    Domanda nuova e tardiva (mancanza di qualità promesse)

    La domanda di risarcimento del danno per mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. è stata formulata solo in sede di note conclusive, risultando quindi nuova e tardiva rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Le due azioni (vizio redibitorio e mancanza di qualità) hanno distinta causa petendi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 2168
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 2168
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo