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Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2024, n. 39119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39119 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO NI nato a [...] 11 15/06/1991 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ., udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC EL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN AT, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il luglio 2023 con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 marzo 2022, dal Tribunale di Teramo, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 707 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe condannato il AT nonostante gli elementi probatori utilizzabili per la decisione fossero inidonei a dimostrare la consapevolezza in capo all'imputato "della presenza di arnesi atti allo scasso occultati all'interno del vano motore dell'auto" (vedi pag. 2 del ricorso), la difesa ha, in particolare, evidenziato che non sarebbe stato espletato alcun accertamento in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e la Penale Sent. Sez. 2 Num. 39119 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 17/09/2024 cooperativa San Vito -proprietaria della vettura condotta dal AT- né in ordine al motivo per cui l'imputato era in possesso dell'automobile. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni del primo giudice, senza valutare le doglianze espresse nei motivi di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie e privo di illogicità manifeste, ha correttamente affermato la penale responsabilità del ricorrente in considerazione di due elementi logico-fattuali idonei a dimostrare la riconducibilità al AT degli attrezzi da scasso sottoposti a sequestro dalle forze dell'ordine: l'imputato è stato controllato mentre era alla guida di un'autovettura ove sono stati rinvenuti molteplici arnesi da scasso (occultati nel cofano motore); l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione "circa il possesso dei predetti oggetti nella vettura e la sua presenza a quell'ora e in quel luogo" (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Il Collegio intende dare seguito all'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., è sufficiente il possesso o l'immediata disponibilità di attrezzi da scasso, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01; Sez. 2, n. 25599 del 04/05/2022, Mazzone, non massimata;
Sez. 1, n. 19074 del 01/03/2023, Magni, non massimata). In sintonia con l'esposto principio, la Corte distrettuale ha ritenuto decisiva, ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'accertata disponibilità in capo all'imputato, pregiudicato per reati determinati da motivi di lucro, di una pluralità di arnesi atti allo scasso prontamente utilizzabili in relazione al luogo dove erano custoditi (vano motore della vettura nella sua disponibilità) in assenza di valide giustificazioni. Il AT, infatti, non ha spiegato, né al momento del controllo, né successivamente, i motivi per cui era alla guida della vettura di proprietà della Cooperativa San Vita, l'occasione del viaggio e la destinazione lecita degli attrezzi rinvenuti nel cofano motore. Deve essere, in proposito, ribadito che "l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere 2 valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite" (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc, pen., con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico e non consentito. La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). Il Collegio condivide il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 settembre 2024 4(-)
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC EL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN AT, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il luglio 2023 con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 marzo 2022, dal Tribunale di Teramo, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 707 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe condannato il AT nonostante gli elementi probatori utilizzabili per la decisione fossero inidonei a dimostrare la consapevolezza in capo all'imputato "della presenza di arnesi atti allo scasso occultati all'interno del vano motore dell'auto" (vedi pag. 2 del ricorso), la difesa ha, in particolare, evidenziato che non sarebbe stato espletato alcun accertamento in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e la Penale Sent. Sez. 2 Num. 39119 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 17/09/2024 cooperativa San Vito -proprietaria della vettura condotta dal AT- né in ordine al motivo per cui l'imputato era in possesso dell'automobile. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni del primo giudice, senza valutare le doglianze espresse nei motivi di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie e privo di illogicità manifeste, ha correttamente affermato la penale responsabilità del ricorrente in considerazione di due elementi logico-fattuali idonei a dimostrare la riconducibilità al AT degli attrezzi da scasso sottoposti a sequestro dalle forze dell'ordine: l'imputato è stato controllato mentre era alla guida di un'autovettura ove sono stati rinvenuti molteplici arnesi da scasso (occultati nel cofano motore); l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione "circa il possesso dei predetti oggetti nella vettura e la sua presenza a quell'ora e in quel luogo" (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Il Collegio intende dare seguito all'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., è sufficiente il possesso o l'immediata disponibilità di attrezzi da scasso, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01; Sez. 2, n. 25599 del 04/05/2022, Mazzone, non massimata;
Sez. 1, n. 19074 del 01/03/2023, Magni, non massimata). In sintonia con l'esposto principio, la Corte distrettuale ha ritenuto decisiva, ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'accertata disponibilità in capo all'imputato, pregiudicato per reati determinati da motivi di lucro, di una pluralità di arnesi atti allo scasso prontamente utilizzabili in relazione al luogo dove erano custoditi (vano motore della vettura nella sua disponibilità) in assenza di valide giustificazioni. Il AT, infatti, non ha spiegato, né al momento del controllo, né successivamente, i motivi per cui era alla guida della vettura di proprietà della Cooperativa San Vita, l'occasione del viaggio e la destinazione lecita degli attrezzi rinvenuti nel cofano motore. Deve essere, in proposito, ribadito che "l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere 2 valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite" (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc, pen., con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico e non consentito. La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). Il Collegio condivide il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 settembre 2024 4(-)