Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/11/2025, n. 21420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21420 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07871/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7871 del 2025, proposto da
DO RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'atto del Ministero della Difesa - 7° Reggimento Bersaglieri in Altamura N. 1103 del Reg. F.V. del 08/05/2025, a firma del Comandante Col. Vito Gargiulo, con il quale il ricorrente viene trasferito per "Termine Art. 42bis" al Centro Selezione VFP-1° Roma a far data dal 12/05/2025;
- della presupposta lettera REG2022 0078922 13-05-2022 nella parte in cui prevedeva il termine dell'assegnazione temporanea ex Art. 42bis D. Lgs. n. 151/2001 a far data dal 12/05/2025;
- del silenzio dello STATO MAGGIORE ESERCITO Dipartimento impegno del personale, Ufficio impiego graduati e militari di truppa, relativamente all'stanza M_D A0CA4C9 REG2025 0003602 28-03-2025 presentata dal ricorrente al fine di chiedere i benefici di cui all'Art. 1479bis D. Lgs. n. 66/2010 in tema di cd. Guarentigie sindacali;
- di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali che, a qualsiasi titolo, hanno contribuito ai suddetti atti nonché al silenzio;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, nonché al silenzio, anche se oggi non conosciuto, né conoscibile, ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente;
- di tutti i pareri, scritti e/o orali, a qualsiasi titolo rilasciati dagli Uffici competenti, dai superiori in grado nella diretta scala gerarchica, e non, anche se oggi non conosciuti né conoscibili, circa l'eventuale non applicazione dell'Art. 1479bis D. Lgs. n. 66/2010 alla posizione di impiego del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. NI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
- che parte ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe;
- che si è costituita l’Amministrazione intimata, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che con atto depositato in data 4 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato
- che, in conseguenza, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a.;
- che le spese del presente giudizio devono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
DO De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI AN |
IL SEGRETARIO