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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
FR TT, TO
AL DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1278/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Società_1 Srl In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200066021642000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la curatela fallimentare della Ricorrente_1 S.r.l. impugnò la cartella n. 29320200066021642000 emessa per il pagamento della tassa automobilistica relativa al 2017 per i veicoli targati Targa_1 e Targa_2. La ricorrente dedusse che la cartella non era stata preceduta dalla notifica di atti prodromici e aggiunse che,
a seguito della dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza n.114/15 emessa dal Tribunale di Catania il 2 luglio 2015, aveva richiesto al PRA la trascrizione della sentenza per tutti i veicoli intestati alla società tra i quali quelli per cui è causa e precisò che l'annotazione era stata effettuata il 15 luglio 2015.
Precisò, infine, che i veicoli erano stati sottoposti a fermo con provvedimento del Giudice Delegato alla procedura.
Concluse chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
La Regione Siciliana non si è costituita e la causa all'udienza del 6 febbraio 2026 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Siciliana, citata e non costituitasi.
Per quanto attiene al merito il ricorso è fondato.
E invero, dalla incontestata documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che la Ricorrente_1 S.r.l. venne dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania del 2 luglio 2015 che venne annotata al PRA il 15 luglio successivo.
Dalla medesima documentazione emerge altresì che il Giudice delegato alla procedura, con provvedimento del giorno 8 settembre 2015 aveva disposto il fermo dei veicoli delle società compresi quelli cui si riferisce la cartella impugnata, con la conseguenza che da quella data la società aveva perso il possesso dei mezzi.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo e segg., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il PRA, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento" [Cass. 18194/2004].
Tanto basta, quindi, a comportare l'illegittimità della pretesa fatta valere con la cartella opposta che va annullata con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte nella contumacia della Regione Siciliana accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 230,00, oltre oneri di legge. Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
FR TT, TO
AL DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1278/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Società_1 Srl In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200066021642000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la curatela fallimentare della Ricorrente_1 S.r.l. impugnò la cartella n. 29320200066021642000 emessa per il pagamento della tassa automobilistica relativa al 2017 per i veicoli targati Targa_1 e Targa_2. La ricorrente dedusse che la cartella non era stata preceduta dalla notifica di atti prodromici e aggiunse che,
a seguito della dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza n.114/15 emessa dal Tribunale di Catania il 2 luglio 2015, aveva richiesto al PRA la trascrizione della sentenza per tutti i veicoli intestati alla società tra i quali quelli per cui è causa e precisò che l'annotazione era stata effettuata il 15 luglio 2015.
Precisò, infine, che i veicoli erano stati sottoposti a fermo con provvedimento del Giudice Delegato alla procedura.
Concluse chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
La Regione Siciliana non si è costituita e la causa all'udienza del 6 febbraio 2026 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Siciliana, citata e non costituitasi.
Per quanto attiene al merito il ricorso è fondato.
E invero, dalla incontestata documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che la Ricorrente_1 S.r.l. venne dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania del 2 luglio 2015 che venne annotata al PRA il 15 luglio successivo.
Dalla medesima documentazione emerge altresì che il Giudice delegato alla procedura, con provvedimento del giorno 8 settembre 2015 aveva disposto il fermo dei veicoli delle società compresi quelli cui si riferisce la cartella impugnata, con la conseguenza che da quella data la società aveva perso il possesso dei mezzi.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo e segg., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il PRA, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento" [Cass. 18194/2004].
Tanto basta, quindi, a comportare l'illegittimità della pretesa fatta valere con la cartella opposta che va annullata con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte nella contumacia della Regione Siciliana accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 230,00, oltre oneri di legge. Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente