CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 375/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. GU RI Presidente
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
Dr. Valentina Rascioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata, cui è riunita la causa civile rubricata al N.
375/2024 R.G. promossa da:
IVANO (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Natali e dall'Avv. Catia Mei, elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Macerata (Mc), P.zza Ugo
Pizzarello, n. 2;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino (TO), P.zza San
Carlo 156, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Alessia De Ambrosis sito in Macerata, via delle
Due Fonti, n. 92; pagina 1 di 22 APPELLATA contro
(C.F. ); CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Treia, Contrada
Chiaravalle, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Orena, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio, Via Giordano Bruno, n. 90
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE contro
(C.F. ) e per essa nella qualità di sua mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
OM Massignani, elettivamente domiciliata nel domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
INTERVENIENTE IN APPELLO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 809/2023, pubblicata il 10.10.2023, emessa dal Tribunale di Macerata a definizione del giudizio iscritto al n.
1559/2020 R.G. in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale Parte_2 contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, annullare, revocare/o riformare integralmente o in via subordinata parzialmente la sentenza
n. 809/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale civile di Macerata il 10.10.2023 all'esito del giudizio RG 1559/2020, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono, immediatamente dopo la richiesta (anche ex art. 161 c.p.c.) di riforma della sentenza per sua nullità conseguente a grave error in procedendo, - in via preliminare, annullare e riformare la sentenza di primo grado in quanto nulla e affetta da error in procedendo,
- nel merito e in relazione alle domande svolte in primo grado: respingere la Parte domanda di revocatoria proposta dalla oggi Banca Intesa San CP_1
pagina 2 di 22 nei confronti del sig. in quanto inammissibile, Parte_4 Parte_2 improponibile, priva dei presupposti e perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via riconvenzionale e sulla base della domanda svolta in primo grado, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. in conseguenza delle azioni giudiziali Parte_2 promosse dalla .p.a, oggi nonché in Parte_5 Controparte_5 esito alla revoca della carica di amministratore della e per l'effetto CP_2 condannare la risarcimento in favore del sig. Controparte_6 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso Parte_2 che si quantificano in euro 50.000,00 o in quella diversa somma che verrà dimostrata in corso di causa.”
Per “In via preliminare: Controparte_1
1) rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado. nel merito:
2) rigettare siccome infondato l'appello proposto dall'appellante e dunque confermare la sentenza di primo grado.”
Per “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adita, per tutti e per CP_2 ciascuno dei motivi esposti, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa
o comunque respinta,
- in via preliminare annullare o comunque riformare l'impugnata Sentenza del
Tribunale di Macerata n. 809/2023 pubblicata in data 10/10/2023, in quanto nulla
e comunque illegittima.
- in via principale nel merito in riforma dell'impugnata sentenza, in relazione alle domande svolte in primo grado respingere la domanda di revocatoria proposta dalla nei confronti della Ru. e del sig. in Parte_6 CP_7 Parte_2 quanto inammissibile, improponibile, priva dei presupposti e in ogni caso siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- nel merito, in via subordinata, e in accoglimento del proposto appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta nei confronti del convenuto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella Parte_2
pagina 3 di 22 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione,
- accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a rimborsare o Parte_2 comunque tenere indenne la RU da ogni pregiudizio che dovesse gravare CP_7 sulla stessa società in conseguenza della domanda attorea, ivi compreso il rimborso delle somme pagate in ragione degli accolli assunti dalla con CP_2 la delibera di aumento del capitale sociale del 29/07/2019.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine e in riforma della impugnata sentenza, con la loro integrale compensazione.”
Per “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia rigettare Controparte_3 integralmente l'appello proposto avverso la richiamata sentenza, siccome totalmente infondato, confermando la sentenza di primo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Macerata accoglieva l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta da nei Controparte_1 confronti di e di in relazione al conferimento di un Parte_2 CP_2 compendio immobiliare posto in essere dal a titolo di aumento di Parte_2 capitale della società di cui l'appellante era amministratore unico. CP_2
L'azione era proposta a salvaguardia del credito di €.630.000,00, oltre interessi, vantato da nei confronti del in conseguenza Controparte_1 Parte_2 dell'escussione della garanzia fideiussoria prestata in relazione a dei contratti di finanziamento stipulati dalla suddetta banca con la società Controparte_8
Il credito vantato dalla banca era oggetto di decreto ingiuntivo, che veniva opposto dal sicché il credito tutelato doveva considerarsi sub iudice. Parte_2
Il Giudice di prime cure, accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, ammetteva la tutela richiesta.
In particolare, il Tribunale - ritenuta provata l'esistenza dell'eventus damni insito nel pericolo di danno alla fruttuosità dell'azione esecutiva derivante dall'atto dispositivo, sebbene due immobili risultassero già ipotecati - desumeva l'elemento soggettivo dal fatto che il debitore , al momento del compimento Parte_2
pagina 4 di 22 dell'atto, ricopriva la carica di amministratore unico della con CP_2 conseguente conoscenza del pregiudizio anche in capo alla società, ai sensi dell'art. 1391 c.c.
Per l'effetto, il Tribunale di Macerata dichiarava l'atto dispositivo inefficace nei confronti dell'attore.
Con la medesima sentenza il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale c.d.
“trasversale” proposta dalla nei confronti del - volta al CP_2 Parte_2 rimborso delle somme dovute dalla società per effetto dell'accoglimento della domanda attorea - obbligazione che sarebbe stata da lui assunta in sede di delibera di aumento del capitale sociale.
A tale riguardo, il primo Giudice evidenziava come, in sede di delibera per l'aumento del capitale, la società avesse rinunciato a sollevare ogni contestazione nei confronti dell'amministratore e come non risultasse dedotto agli atti l'importo erogato in dipendenza dell'accollo.
Le spese di lite della domanda principale erano poste a carico dei convenuti in solido, mentre quelle relative alla domanda riconvenzionale venivano integralmente compensate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , articolando i Parte_2 motivi di seguito indicati.
si è costituita contestando tutte le deduzioni avversarie - in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto - e ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appellata si è costituita chiedendo l'accoglimento del gravame e il CP_2 conseguente rigetto dell'azione revocatoria.
Nell'ipotesi di rigetto dell'appello principale, ha chiesto l'accoglimento CP_2 della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e la conseguente condanna del al rimborso delle somme pagate dalla società per effetto Parte_2 dell'accollo da lui assentito a favore della società.
Con propria comparsa di intervento, si è costituita e - nella sua Controparte_3 qualità di mandataria - affermandosi successore a Controparte_4 titolo particolare del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
pagina 5 di 22 In data 5.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
Macerata laddove non avrebbe correttamente applicato l'art. 274 c.p.c., non avendo disposto la riunione del procedimento de quo con quello - di opposizione a decreto ingiuntivo - mediante il quale l'odierno appellante contestava l'an e il quantum del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Il motivo è inammissibile.
Il consolidato orientamento di legittimità esclude che l'esercizio - o il mancato esercizio - del potere di riunione tra due o più cause sia suscettibile di impugnazione, essendo esplicazione del potere ordinatorio e non decisorio del
Giudice di prime cure.
In tal senso, la S.C. ha affermato: “In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità” (Cassazione civile sez. un., 06/02/2015, n.2245; cfr. Cass.,
1194/2007).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di prime cure nella parte in cui non avrebbe effettuato una prognosi sulla fondatezza delle eccezioni di nullità, estinzione e decadenza della fideiussione sollevate a sostegno della non debenza del credito, posto a fondamento dell'azione revocatoria ed oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il credito dovrebbe essere dichiarato inesistente o estinto, con conseguente rigetto dell'azione ex art. 2901
c.c., per assenza di un credito da tutelare.
Anche tale motivo è infondato.
Preliminarmente, deve evidenziarsi come l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non presupponga un giudizio di prognosi sull'esito del giudizio di pagina 6 di 22 opposizione al decreto ingiuntivo circa l'esistenza del credito, essendo sufficiente rilevare la non pretestuosità della ragione creditoria posta a fondamento dell'azione.
In tal senso, la Cassazione ha precisato che “ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ., sez. III, 15/05/2018, n.11755; Cass. civ., sez. II, 18/07/2008, n.20002).
Più compiutamente, la S.C. ha puntualizzato che “in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, n.23208).
Alla necessità di effettuare un mero giudizio di non manifesta infondatezza del credito consegue l'inesistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra l'accertamento del credito e l'accoglimento dell'azione revocatoria, la quale - pertanto - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non presuppone un accertamento a cognizione piena sulla fondatezza del credito.
Nel caso di specie, il credito posto a fondamento dell'azione pauliana esperita nei confronti del ammonta ad €.630.000,00 (oltre interessi di mora) e Parte_2 trova fondamento nella chiusura dei rapporti bancari di credito in conto corrente tra e la società , di cui egli è Parte_6 Controparte_9 fideiussore.
Siffatto credito è stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 702/2020 del Tribunale di pagina 7 di 22 Macerata, emesso il 27.07.2020, che rappresenta un accertamento sommario sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, requisiti che ne presuppongono ovviamente l'esistenza.
Osserva il Collegio che, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato opposto, il giudizio prognostico richiesto in questa sede non deve spingersi fino al punto di valutare la fondatezza dell'opposizione.
Pertanto, l'accertamento compiuto in sede di emissione del decreto ingiuntivo risulta idoneo a fondare l'accertamento circa la non pretestuosità del credito azionato, nei termini richiesti dalla citata giurisprudenza.
Con il terzo motivo di gravame, il censura la sentenza impugnata Parte_2 laddove avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova circa la dimostrazione dell'insufficienza del patrimonio dell'appellante a soddisfare il credito vantato dalla banca, ponendolo a carico del debitore-convenuto, piuttosto che in capo al creditore attore.
Siffatto onere probatorio non sarebbe stato adempiuto dalla banca, che non ha allegato circostanze concrete da cui desumere che il patrimonio residuo dell'appellante fosse divenuto insufficiente rispetto al credito vantato.
Le coordinate ermeneutiche da cui muovere per accertare il requisito dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria sono compiutamente espresse dalla S.C. in una recentissima pronuncia: “Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.
A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore.” (Cassazione civile sez. III,
pagina 8 di 22 16/09/2025, n.25451; ex multis, Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232; Cass. Sez.
3, 04/07/2006 n. 15265).
In concreto, deve ritenersi che il trasferimento del compendio immobiliare de quo dal patrimonio del a quello della a titolo di conferimento Parte_2 CP_2 in esecuzione della delibera di aumento di capitale del 29.07.2019, abbia determinato una consistente variazione qualitativa del patrimonio del debitore
, attesa la sottrazione - dalla funzione di garanzia generica per i Parte_2 creditori - di un complesso immobiliare, a fronte dell'acquisto di un titolo partecipativo ad un capitale di rischio, corrispondente al 22% dei diritti sociali della CP_2
La variazione qualitativa del patrimonio è senz'altro apprezzabile, avendo riguardo all'alea imprenditoriale che condiziona il valore di una partecipazione sociale, in confronto alla maggiore stabilità concernente il valore di un immobile.
Sicché, per un creditore una maggiore alea nell'oscillazione del valore dei beni costituenti la garanzia generica del debitore rappresenta un maggior rischio d'incapienza, idoneo a giustificare l'esperibilità dell'azione revocatoria in relazione al conferimento di un compendio immobiliare.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, ispirati al principio di vicinanza della prova, sarebbe spettato al debitore provare la capienza Parte_2 del suo patrimonio a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Al contrario, l'appellante non ha adempiuto a tale onere, non allegando alcuna circostanza specifica a sostegno della capienza del suo patrimonio residuo al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Invero, la difesa si è limitata a dichiarare genericamente che “il è Parte_2 proprietario di beni mobili e immobili di valore”, che “il valore della società Ruco di cui detiene il 22% del capitale è notevole e il solo 22% supera di Parte_2 gran lunga il credito della banca”, mentre avrebbe dovuto - quantomeno - indicare in maniera specifica sia i beni del patrimonio del idonei a Parte_2 soddisfare le ragioni dell'attore, sia il loro valore, così da porre il Giudice nelle condizioni di effettuare un giudizio sulla capienza del patrimonio in relazione alla consistenza del credito (pari a €.630.000,00, oltre interessi di mora).
pagina 9 di 22 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui ha accertato la sussistenza dell'eventus damni, nonostante l'immobile fosse gravato da ipoteca.
L'appellante sostiene che sulla scorta della giurisprudenza, anche richiamata dal primo Giudice - e da questi male interpretata - la banca avrebbe dovuto provare gli elementi a sostegno del giudizio di prognosi circa la possibilità del creditore chirografario di trovare soddisfazione sui beni conferiti.
La censura è infondata.
Alla stregua del più recente orientamento della Cassazione, in caso di revocatoria di un bene ipotecato, la prognosi circa la sussistenza dell'eventus damni è astrattamente configurabile, attesa l'astratta possibilità - presente in ogni caso - che l'ipoteca sul bene possa venir meno o essere ridotta, determinando un vantaggio sopravvenuto per i creditori chirografari, i quali non ne potrebbero beneficiare qualora fosse loro precluso l'esperimento di detta azione.
Segnatamente, la S.C. ha precisato: “L'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il
pagina 10 di 22 creditore non ipotecario” (Cass. civ., sez. III, 03/07/2024, n.1821; Cass. civ.,
Sez. III, 10/06/2016, n.11892).
Ancora Cass. n. 16793 del 2015, secondo cui: "L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sè, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi".
Con il quinto - articolato - motivo di gravame, l'appellante in primo luogo censura la sentenza nella misura in cui ha ritenuto provata la partecipatio fraudis del terzo avendola valutata con riguardo all'amministratore unico, piuttosto CP_2 che riferendola ai soci.
In secondo luogo, il censura la sentenza impugnata, laddove il Parte_2
Tribunale di Macerata non ha giustificato la ricorrenza della dolosa preordinazione, in luogo della conoscenza della lesione dell'atto alle ragioni dei creditori, essendo il credito sorto posteriormente rispetto all'atto revocando.
Da ultimo, l'appellante lamenta il mancato esame - da parte del primo giudice - del requisito della scientia fraudis del debitore.
Il motivo - nella sua articolazione - risulta infondato.
Va, preliminarmente, affrontata - per ragioni di ordine logico - la questione relativa all'anteriorità o posteriorità del credito in relazione all'atto revocando, essendo la stessa determinante per l'individuazione dell'elemento soggettivo idoneo a integrare la fattispecie.
Secondo la tesi dell'appellante, il credito a tutela del quale la banca richiede l'azione revocatoria è un credito “litigioso” ed eventuale;
la difesa aggiunge, inoltre, che il credito si sarebbe cristallizzato soltanto nel decreto ingiuntivo, la cui emissione è posteriore rispetto all'atto di conferimento.
pagina 11 di 22 La tesi dell'appellante non merita accoglimento, essendo l'insorgenza del credito anteriore rispetto all'atto revocando.
Ed invero, come si evince dall'art. 1944 c.c. secondo cui “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”, la fideiussione è un'obbligazione accessoria a quella garantita, sicché il momento costitutivo del debito del fideiussore è lo stesso di quello principale.
A tal fine assume valore dirimente la lettera di messa in mora, inoltrata in data
07.09.2015 nei confronti della società e degli Controparte_9 altri fideiussori, tra cui anche il , con cui (poi Parte_2 Controparte_10 incorporata da chiedeva il saldo del debito di €.2.759.143,30, oltre Parte_6 interessi, spese e accessori.
Da quanto sopra, consegue che il debito tutelato era già sorto almeno quattro anni prima del conferimento degli immobili nella (avvenuto il CP_2
29.07.2019).
Tanto premesso, ai fini dell'ammissibilità dell'actio pauliana è sufficiente dimostrare la scientia damni del debitore.
Com'è noto, la S.C. rispetto a tale elemento soggettivo ha affermato che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n.25983; Cass., 3, n. 28423 del
15/10/2021; Cass., 1, n. 16825 del 5/7/2013).
Nel caso di specie, non può dubitarsi che - al momento del compimento del conferimento - il conoscesse la propria esposizione debitoria, come Parte_2 risulta chiaramente dalla messa in mora sopra richiamata del 07.09.2015.
Ulteriore prova di siffatta consapevolezza emerge dalla menzione di un'ingente esposizione debitoria del nel verbale con cui l'assemblea dei soci - Parte_2 riunitasi in data 29.07.2019 - ha deliberato l'aumento di capitale in esclusivo pagina 12 di 22 favore di . Parte_2
Dal richiamato verbale (pag. 8), la società si accollava alcuni debiti CP_2 del conferente derivanti dal: Parte_2
- “mutuo di originari € 600.000,00 concesso dalla Controparte_11 [...]
(…); Parte_7
- finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente di originari € 200.000,00 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Filottrano
(…)”.
In proposito, giova rammentare come l'accollo del debito da parte del terzo non sia naturalmente liberatorio, necessitando di una specifica dichiarazione del creditore diretta a liberare il debitore;
di conseguenza, le citate passività sono rimaste in capo al il quale era - evidentemente - consapevole della Parte_2 loro esistenza al momento del conferimento.
Sussiste, del pari, la partecipatio fraudis del terzo, ovverosia la consapevolezza della terza contraente circa il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni CP_2 dei creditori del conferente.
Sul punto, merita conferma l'argomentazione del primo Giudice, che ha riferito lo stato soggettivo rilevante ai fini della revocatoria al rappresentante legale della società, in ossequio all'art. 1391 c.c., individuato nello stesso debitore Parte_2
), il quale - all'epoca del conferimento - era Amministratore Unico della
[...]
CP_2
L'argomentazione espressa trova conforto, oltre che nell'art. 1391 c.c., anche nella giurisprudenza della S.C., la quale ha precisato che “il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria promossa nei confronti di società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di "scienza" o di "ignoranza" dello stato d'insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico” (Cass. civ., Sez. I, 29/03/2012, n.
5106; Cass., Sez. 1, n. 8735/2009; Cass., Sez. 1, n. 10383/1997).
Con riguardo a un caso analogo a quello di specie, la Cassazione ha affermato che
“in ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di
pagina 13 di 22 conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art.
1391 cod. civ.” (Cassazione civile sez. I, 22/10/2013, n.23891).
Quanto espresso in relazione alla consapevolezza del pregiudizio del Parte_2 vada riferito anche alla società, di cui egli risultava Amministratore Unico al momento del compimento dell'atto.
Ad ogni modo, non può dubitarsi che anche i soci fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, attesa l'espressa menzione delle passività del nel verbale dell'assemblea dei soci, con cui veniva Parte_2 deliberato l'aumento di capitale, passività che la società si è accollata.
Sul punto, giova ribadire come l'elemento soggettivo da accertare in capo al terzo ai sensi dell'art. 2901 c.c., si riferisca al generico pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori e non allo specifico credito che è posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Ne consegue che non è necessaria la prova della conoscenza - in capo ai soci - dello specifico credito posto a fondamento dell'actio pauliana.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove non ha accolto la domanda, da lui esperita in via riconvenzionale nei confronti della banca, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e patrimoniale per la revoca dall'incarico di amministratore unico della CP_2 in conseguenza dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato.
L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'esclusione di ogni profilo di illiceità dell'azione e del (conseguente) danno ipotizzato, con conseguente rigetto della domanda.
Ad abundatiam, deve precisarsi come il perimetro del risarcimento del danno derivante dall'esperimento di un'azione infondata sia delineato dall'art. 96, comma 1, c.p.c., espressione del principio dell'abuso del processo.
pagina 14 di 22 Al di fuori di tale ipotesi, non può - pertanto - riconoscersi alcun risarcimento del danno in conseguenza dell'esperimento di un'azione, pena un'ingiusta - ed inammissibile - compromissione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.
Con il settimo - ed ultimo - motivo di appello, il censura la sentenza del Parte_2
Giudice di prime cure nella parte in cui lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, in forza del principio di soccombenza.
Secondo la tesi, detto capo andrebbe riformato sia in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, sia - per il caso di rigetto - in considerazione della sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la controvertibilità della questione, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale uniforme.
In subordine, l'appellante chiede la rideterminazione dell'importo della condanna delle spese di lite nella misura del 50%, valutando la causa di scarsa complessità, ai sensi dell'art. 12 D.M. 55/2014.
Il motivo è infondato.
Nell'esame dell'appello non è stato rilevato un mutamento della giurisprudenza idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c., disposizione che rappresenta l'eccezione alla regola della soccombenza posta dall'art. 91 c.p.c., la quale deve correttamente trovare applicazione nel caso di specie.
Infine, non sono ravvisabili - in concreto - i presupposti per dichiarare la causa di scarsa complessità, posto il cospicuo numero di questioni giuridiche affrontate e la presenza di ben quattro parti nel giudizio di appello.
Con propria comparsa di costituzione, ha proposto appello CP_2 incidentale, articolato in tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza sotto diversi aspetti, tutti afferenti l'accertamento sull'elemento soggettivo della società.
La eccepisce, in primis, l'assenza dell'eventus damni, attesa CP_2
l'implementazione del patrimonio del derivante dal conferimento e dal Parte_2 contestuale accollo dei suoi debiti da parte della società.
In seconda battuta, l'appellante incidentale evidenzia l'assenza di elementi di pagina 15 di 22 fatto da cui desumere la consapevolezza dell'eventus damni in capo alla società.
Infine, sostiene che l'elemento soggettivo andrebbe valutato con riferimento alla compagine sociale e non - come erroneamente fatto dal primo giudice - all'amministratore, essendo la volontà di aumentare il capitale riconducibile ai soci.
Il motivo, nella sua articolazione, è infondato.
I profili di doglianza risultano sostanzialmente sovrapponibili con quelli espressi dall'appellante principale al terzo, quarto e quinto motivo, per la cui disamina si rimanda integralmente alle argomentazioni spese in tale sede a sostegno della loro infondatezza.
In proposito, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
L'appellante incidentale giustifica l'insussistenza dell'eventus damni facendo leva sull'effetto liberatorio dell'accollo dei debiti del da parte della Parte_2 CP_2
[...]
Tuttavia, non emerge per tabulas alcun atto liberatorio del debito nei confronti del da parte della (creditrice dei debiti accollati), la quale Parte_2 Controparte_12 avrebbe dovuto aderire all'accollo, liberando espressamente l'accollatario
Parte_2
Di conseguenza, anche a seguito al trasferimento degli immobili (mediante conferimento degli stessi alla società , il ha continuato a CP_2 Parte_2 rispondere di tutti i suoi debiti, compresi quelli nei confronti degli altri creditori non ipotecari - tra i quali risultava - a fronte di un patrimonio personale Parte_6 di consistenza inferiore o, comunque, più incerta, come già detto.
Con il secondo motivo di gravame, condizionato al rigetto del primo, la CP_2 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda
[...] avanzata nei confronti del di essere tenuta indenne da ogni pregiudizio Parte_2 conseguente all'accoglimento della domanda attorea.
Il motivo merita accoglimento.
Non è, invero, condivisibile l'iter argomentativo del primo Giudice nella parte in cui ha riconosciuto che la - con la delibera del 22.07.2019 - avesse CP_2 rinunciato espressamente a qualsiasi futura contestazione, autorizzando pagina 16 di 22 l'Amministratore Unico a sottoscrivere i contratti. Parte_2
Il ragionamento è errato, poiché la rinuncia alle contestazioni, come enunciata nella citata delibera, si riferisce esclusivamente alla situazione di conflitto di interessi in cui versava l'amministratore al momento del compimento dell'atto, situazione che astrattamente poteva essere posta a fondamento di un'azione di responsabilità dell'amministratore.
Ne consegue che la rinuncia a muovere contestazioni deve ritenersi riferita esclusivamente a siffatta azione e non, invece, all'azione revocatoria.
La domanda esperita dalla va qualificata come domanda di condanna CP_2 generica, che non potrebbe essere formulata diversamente, dal momento che l'espropriazione del bene potrebbe avvenire soltanto in seguito al passaggio in giudicato della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto.
La dichiarazione di inefficacia (relativa) del conferimento nei confronti della società produce l'effetto di rendere il compendio immobiliare conferito sottoponibile a procedura esecutiva da parte dei creditori del debitore conferente, con la conseguenza che la società si vedrebbe espropriata del bene, con inevitabile alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del negozio di conferimento.
Sotto altro profilo deve, altresì, tenersi in considerazione il vantaggio che trarrebbe il debitore conferente dall'espropriazione - da parte dei suoi ceditori personali - dei beni conferiti nella società: egli, infatti, vedrebbe un proprio debito estinto mediante beni a lui non più appartenenti.
Il fatto che il terzo contraente possa vantare ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria non è estraneo all'ordinamento, essendo contemplato all'art. 2902 co. 2 c.c., nella misura in cui - nella ripartizione del ricavato - le subordina a quelle del creditore.
La situazione in cui viene a trovarsi il terzo contraente in seguito all'espropriazione del bene è sostanzialmente analoga a quella del compratore che si trovi a subire l'evizione del bene in materia di compravendita, per cui si ritiene che possano essere applicate - in via analogica - le relative disposizioni sulla garanzia per evizione.
Com'è noto, queste sono riferibili al negozio di conferimento in forza della pagina 17 di 22 disposizione di cui all'art. 2254 c.c., secondo cui: “per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita”.
Siffatto percorso argomentativo trova sostegno nella giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la possibilità - per il terzo contraente - di esperire l'azione di manleva (ovvero di garanzia) negli stessi termini e modalità proposti dalla CP_2 nei confronti del
[...] Parte_2
La S.C., in proposito, ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (Cassazione civile sez. I, 07/11/2018, n.28428).
Trattandosi di una domanda di condanna generica, non può - allo stato - pronunciarsi sulla seconda parte della domanda, più specifica, relativa al rimborso delle somme pagate in ragione degli accolli assunti dalla dal CP_2 momento che tali somme potranno essere riconosciute soltanto nella misura in cui la società si vedesse espropriato l'immobile per effetto della procedura esecutiva eventualmente avviata dal creditore risultato vittorioso in questa sede: ed invero, soltanto in quell'ipotesi la società si troverebbe in una condizione assimilabile all'evizione.
Con il terzo - ed ultimo - motivo di gravame incidentale, la impugna CP_2 la statuizione sulle spese di lite della sentenza di primo grado, evidenziando che, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese dovranno essere Parte poste a carico di (già . Controparte_5
Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato in favore di parte attrice anche il compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, benché la stessa non sia stata svolta nel corso del giudizio, neppure mediante le memorie ex art. 183 c.p.c., le quali non sono state depositate da parte attrice.
pagina 18 di 22 Sotto altro profilo, l'appellante incidentale lamenta la mancata compensazione delle spese in primo grado, sul presupposto della particolarità della questione trattata.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, osserva il Collegio che, ai fini della liquidazione del compenso alla parte risultata vittoriosa all'esito della lite, non è prevista alcuna distinzione fra trattazione e istruttoria, attività che si riferiscono ad un'unica fase, con la conseguenza che, qualora l'istruzione in senso stretto manchi, la parte matura - comunque - il diritto a vedersi riconosciuto l'indennizzo per la relativa fase.
La Cassazione, al riguardo, ha precisato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cassazione civile sez. II, 27/03/2023, n.8561).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la fase di trattazione in primo grado sia stata svolta, quantomeno con riguardo alla partecipazione alle udienze di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso deve essere liquidato nella sua interezza.
Infine, risulta priva di pregio la censura relativa alla particolarità della questione trattata, in quanto non ricorre alcuna delle cause giustificative della compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., né le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione come definite dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 del 19.04.2018,
Deve, da ultimo, esaminarsi la posizione di e, per essa - nella Controparte_3 qualità di sua mandataria - la quale ha Controparte_4 documentato e provato la propria legittimazione attiva ad intervenire ex art. 111
c.p.c., per effetto della cessione dei crediti posti a fondamento dell'azione revocatoria, effettuata nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco, Parte perfezionatasi con il contratto del 4.12.2020 (riguardante i crediti vantati da pagina 19 di 22 che presentassero determinate condizioni, quali la derivazione a contratti CP_4 di finanziamento, ipotecario o chirografario, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, che fossero sorti nel periodo compreso tra il
1960 ed il 2019, i cui debitori fossero stati classificati “a sofferenza”).
Dell'operazione di cartolarizzazione veniva dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del
12.12.2020, a cui era allegato un elenco di crediti, tra i quali risultano anche i tre Parte crediti vantati da nei confronti della società , Controparte_9 posti a fondamento della - qui esperita - azione revocatoria.
In particolare, i codici riportati nell'elenco allegato alla Gazzetta Ufficiale coincidono con quelli attribuiti ai crediti ceduti nel contratto di cessione (v, Doc.
2b all. intervento SI), nonché nell'attestazione di del 15.03.2021 (v. Parte_6
Doc. 2a all. intervento SI), come di seguito meglio specificati:
- il credito derivante dal contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente di €.2.300.000,00 (codice identificativo 3698_3458);
- il credito derivante dal contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente di €.3.200.000,00 (codice identificativo 3710_3458);
- il credito derivante dal contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente di €.800.000,00 (codice identificativo ). Numero_1
Pertanto, sul punto devono essere disattese le contestazioni sollevate dalla CP_2
circa la legittimazione ad intervenire di SI
[...] CP_3
Per completezza, si ricorda come la cessione del credito principale determini - quale effetto automatico ai sensi dell'art. 1263 c.c. e salva diversa volontà delle parti - anche il trasferimento delle garanzie reali e personali.
Tale effetto rappresenta un corollario dell'accessorietà delle garanzie rispetto al credito principale.
[... Di conseguenza, con la cessione dei crediti vantati nei confronti della società
è stata trasferita anche la fideiussione prestata dal Controparte_9
Sig. nei confronti di Parte_2 Parte_6
In punto di diritto, non sussistono ostacoli all'intervento del successore a titolo particolare del credito posto a tutela dell'azione revocatoria, a condizione che il credito sia stato ceduto nelle more della causa, come è avvenuto nel caso di pagina 20 di 22 specie.
Come affermato dalla S.C. con recentissima pronuncia “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111
c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore” (Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10541).
Ne consegue che l'inefficacia relativa dell'atto di conferimento deve essere estesa anche al successore a titolo particolare nella titolarità del credito Controparte_3 che avrebbe beneficiato di quest'effetto anche in caso di mancata partecipazione al giudizio de quo, in forza dell'art. 2909 c.c.
Al rigetto delle censure riguardanti le spese di lite del primo grado consegue la conferma delle relative statuizioni.
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna del - in solido con la Parte_2
- alla refusione delle spese del grado nei confronti di CP_2 CP_5
e di
[...] Controparte_3
In considerazione della qualità delle parti e della controvertibilità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del grado tra CP_2
e .
[...] Parte_2
Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte di - dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Parte_2 CP_2 avverso la sentenza n. n. 809/2023 emessa il 10.10.2023 dal Tribunale di
Macerata, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
pagina 21 di 22 - in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_2 dichiara tenuto a rimborsare - o, comunque, a tenere indenne la Parte_2 da ogni pregiudizio che dovesse gravare sulla società in conseguenza CP_2 dell'accoglimento dell'azione revocatoria;
- condanna e la a rifondere - in solido tra loro - a Parte_2 CP_2
e a le spese del grado, liquidate - Controparte_1 Controparte_3 per ciascuna parte - in complessivi €.13.078,00 per compensi professionali ed
€.250,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese del grado tra e Parte_2
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte di - dell'ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Così deciso in Ancona, il 4.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU RI
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. GU RI Presidente
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
Dr. Valentina Rascioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata, cui è riunita la causa civile rubricata al N.
375/2024 R.G. promossa da:
IVANO (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Natali e dall'Avv. Catia Mei, elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Macerata (Mc), P.zza Ugo
Pizzarello, n. 2;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino (TO), P.zza San
Carlo 156, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Alessia De Ambrosis sito in Macerata, via delle
Due Fonti, n. 92; pagina 1 di 22 APPELLATA contro
(C.F. ); CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Treia, Contrada
Chiaravalle, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Orena, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio, Via Giordano Bruno, n. 90
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE contro
(C.F. ) e per essa nella qualità di sua mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
OM Massignani, elettivamente domiciliata nel domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
INTERVENIENTE IN APPELLO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 809/2023, pubblicata il 10.10.2023, emessa dal Tribunale di Macerata a definizione del giudizio iscritto al n.
1559/2020 R.G. in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale Parte_2 contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, annullare, revocare/o riformare integralmente o in via subordinata parzialmente la sentenza
n. 809/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale civile di Macerata il 10.10.2023 all'esito del giudizio RG 1559/2020, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono, immediatamente dopo la richiesta (anche ex art. 161 c.p.c.) di riforma della sentenza per sua nullità conseguente a grave error in procedendo, - in via preliminare, annullare e riformare la sentenza di primo grado in quanto nulla e affetta da error in procedendo,
- nel merito e in relazione alle domande svolte in primo grado: respingere la Parte domanda di revocatoria proposta dalla oggi Banca Intesa San CP_1
pagina 2 di 22 nei confronti del sig. in quanto inammissibile, Parte_4 Parte_2 improponibile, priva dei presupposti e perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via riconvenzionale e sulla base della domanda svolta in primo grado, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. in conseguenza delle azioni giudiziali Parte_2 promosse dalla .p.a, oggi nonché in Parte_5 Controparte_5 esito alla revoca della carica di amministratore della e per l'effetto CP_2 condannare la risarcimento in favore del sig. Controparte_6 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso Parte_2 che si quantificano in euro 50.000,00 o in quella diversa somma che verrà dimostrata in corso di causa.”
Per “In via preliminare: Controparte_1
1) rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado. nel merito:
2) rigettare siccome infondato l'appello proposto dall'appellante e dunque confermare la sentenza di primo grado.”
Per “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adita, per tutti e per CP_2 ciascuno dei motivi esposti, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa
o comunque respinta,
- in via preliminare annullare o comunque riformare l'impugnata Sentenza del
Tribunale di Macerata n. 809/2023 pubblicata in data 10/10/2023, in quanto nulla
e comunque illegittima.
- in via principale nel merito in riforma dell'impugnata sentenza, in relazione alle domande svolte in primo grado respingere la domanda di revocatoria proposta dalla nei confronti della Ru. e del sig. in Parte_6 CP_7 Parte_2 quanto inammissibile, improponibile, priva dei presupposti e in ogni caso siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- nel merito, in via subordinata, e in accoglimento del proposto appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta nei confronti del convenuto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella Parte_2
pagina 3 di 22 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione,
- accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a rimborsare o Parte_2 comunque tenere indenne la RU da ogni pregiudizio che dovesse gravare CP_7 sulla stessa società in conseguenza della domanda attorea, ivi compreso il rimborso delle somme pagate in ragione degli accolli assunti dalla con CP_2 la delibera di aumento del capitale sociale del 29/07/2019.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine e in riforma della impugnata sentenza, con la loro integrale compensazione.”
Per “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia rigettare Controparte_3 integralmente l'appello proposto avverso la richiamata sentenza, siccome totalmente infondato, confermando la sentenza di primo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Macerata accoglieva l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta da nei Controparte_1 confronti di e di in relazione al conferimento di un Parte_2 CP_2 compendio immobiliare posto in essere dal a titolo di aumento di Parte_2 capitale della società di cui l'appellante era amministratore unico. CP_2
L'azione era proposta a salvaguardia del credito di €.630.000,00, oltre interessi, vantato da nei confronti del in conseguenza Controparte_1 Parte_2 dell'escussione della garanzia fideiussoria prestata in relazione a dei contratti di finanziamento stipulati dalla suddetta banca con la società Controparte_8
Il credito vantato dalla banca era oggetto di decreto ingiuntivo, che veniva opposto dal sicché il credito tutelato doveva considerarsi sub iudice. Parte_2
Il Giudice di prime cure, accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, ammetteva la tutela richiesta.
In particolare, il Tribunale - ritenuta provata l'esistenza dell'eventus damni insito nel pericolo di danno alla fruttuosità dell'azione esecutiva derivante dall'atto dispositivo, sebbene due immobili risultassero già ipotecati - desumeva l'elemento soggettivo dal fatto che il debitore , al momento del compimento Parte_2
pagina 4 di 22 dell'atto, ricopriva la carica di amministratore unico della con CP_2 conseguente conoscenza del pregiudizio anche in capo alla società, ai sensi dell'art. 1391 c.c.
Per l'effetto, il Tribunale di Macerata dichiarava l'atto dispositivo inefficace nei confronti dell'attore.
Con la medesima sentenza il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale c.d.
“trasversale” proposta dalla nei confronti del - volta al CP_2 Parte_2 rimborso delle somme dovute dalla società per effetto dell'accoglimento della domanda attorea - obbligazione che sarebbe stata da lui assunta in sede di delibera di aumento del capitale sociale.
A tale riguardo, il primo Giudice evidenziava come, in sede di delibera per l'aumento del capitale, la società avesse rinunciato a sollevare ogni contestazione nei confronti dell'amministratore e come non risultasse dedotto agli atti l'importo erogato in dipendenza dell'accollo.
Le spese di lite della domanda principale erano poste a carico dei convenuti in solido, mentre quelle relative alla domanda riconvenzionale venivano integralmente compensate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , articolando i Parte_2 motivi di seguito indicati.
si è costituita contestando tutte le deduzioni avversarie - in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto - e ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appellata si è costituita chiedendo l'accoglimento del gravame e il CP_2 conseguente rigetto dell'azione revocatoria.
Nell'ipotesi di rigetto dell'appello principale, ha chiesto l'accoglimento CP_2 della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e la conseguente condanna del al rimborso delle somme pagate dalla società per effetto Parte_2 dell'accollo da lui assentito a favore della società.
Con propria comparsa di intervento, si è costituita e - nella sua Controparte_3 qualità di mandataria - affermandosi successore a Controparte_4 titolo particolare del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
pagina 5 di 22 In data 5.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
Macerata laddove non avrebbe correttamente applicato l'art. 274 c.p.c., non avendo disposto la riunione del procedimento de quo con quello - di opposizione a decreto ingiuntivo - mediante il quale l'odierno appellante contestava l'an e il quantum del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Il motivo è inammissibile.
Il consolidato orientamento di legittimità esclude che l'esercizio - o il mancato esercizio - del potere di riunione tra due o più cause sia suscettibile di impugnazione, essendo esplicazione del potere ordinatorio e non decisorio del
Giudice di prime cure.
In tal senso, la S.C. ha affermato: “In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità” (Cassazione civile sez. un., 06/02/2015, n.2245; cfr. Cass.,
1194/2007).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di prime cure nella parte in cui non avrebbe effettuato una prognosi sulla fondatezza delle eccezioni di nullità, estinzione e decadenza della fideiussione sollevate a sostegno della non debenza del credito, posto a fondamento dell'azione revocatoria ed oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il credito dovrebbe essere dichiarato inesistente o estinto, con conseguente rigetto dell'azione ex art. 2901
c.c., per assenza di un credito da tutelare.
Anche tale motivo è infondato.
Preliminarmente, deve evidenziarsi come l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non presupponga un giudizio di prognosi sull'esito del giudizio di pagina 6 di 22 opposizione al decreto ingiuntivo circa l'esistenza del credito, essendo sufficiente rilevare la non pretestuosità della ragione creditoria posta a fondamento dell'azione.
In tal senso, la Cassazione ha precisato che “ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ., sez. III, 15/05/2018, n.11755; Cass. civ., sez. II, 18/07/2008, n.20002).
Più compiutamente, la S.C. ha puntualizzato che “in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, n.23208).
Alla necessità di effettuare un mero giudizio di non manifesta infondatezza del credito consegue l'inesistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra l'accertamento del credito e l'accoglimento dell'azione revocatoria, la quale - pertanto - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non presuppone un accertamento a cognizione piena sulla fondatezza del credito.
Nel caso di specie, il credito posto a fondamento dell'azione pauliana esperita nei confronti del ammonta ad €.630.000,00 (oltre interessi di mora) e Parte_2 trova fondamento nella chiusura dei rapporti bancari di credito in conto corrente tra e la società , di cui egli è Parte_6 Controparte_9 fideiussore.
Siffatto credito è stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 702/2020 del Tribunale di pagina 7 di 22 Macerata, emesso il 27.07.2020, che rappresenta un accertamento sommario sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, requisiti che ne presuppongono ovviamente l'esistenza.
Osserva il Collegio che, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato opposto, il giudizio prognostico richiesto in questa sede non deve spingersi fino al punto di valutare la fondatezza dell'opposizione.
Pertanto, l'accertamento compiuto in sede di emissione del decreto ingiuntivo risulta idoneo a fondare l'accertamento circa la non pretestuosità del credito azionato, nei termini richiesti dalla citata giurisprudenza.
Con il terzo motivo di gravame, il censura la sentenza impugnata Parte_2 laddove avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova circa la dimostrazione dell'insufficienza del patrimonio dell'appellante a soddisfare il credito vantato dalla banca, ponendolo a carico del debitore-convenuto, piuttosto che in capo al creditore attore.
Siffatto onere probatorio non sarebbe stato adempiuto dalla banca, che non ha allegato circostanze concrete da cui desumere che il patrimonio residuo dell'appellante fosse divenuto insufficiente rispetto al credito vantato.
Le coordinate ermeneutiche da cui muovere per accertare il requisito dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria sono compiutamente espresse dalla S.C. in una recentissima pronuncia: “Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.
A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore.” (Cassazione civile sez. III,
pagina 8 di 22 16/09/2025, n.25451; ex multis, Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232; Cass. Sez.
3, 04/07/2006 n. 15265).
In concreto, deve ritenersi che il trasferimento del compendio immobiliare de quo dal patrimonio del a quello della a titolo di conferimento Parte_2 CP_2 in esecuzione della delibera di aumento di capitale del 29.07.2019, abbia determinato una consistente variazione qualitativa del patrimonio del debitore
, attesa la sottrazione - dalla funzione di garanzia generica per i Parte_2 creditori - di un complesso immobiliare, a fronte dell'acquisto di un titolo partecipativo ad un capitale di rischio, corrispondente al 22% dei diritti sociali della CP_2
La variazione qualitativa del patrimonio è senz'altro apprezzabile, avendo riguardo all'alea imprenditoriale che condiziona il valore di una partecipazione sociale, in confronto alla maggiore stabilità concernente il valore di un immobile.
Sicché, per un creditore una maggiore alea nell'oscillazione del valore dei beni costituenti la garanzia generica del debitore rappresenta un maggior rischio d'incapienza, idoneo a giustificare l'esperibilità dell'azione revocatoria in relazione al conferimento di un compendio immobiliare.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, ispirati al principio di vicinanza della prova, sarebbe spettato al debitore provare la capienza Parte_2 del suo patrimonio a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Al contrario, l'appellante non ha adempiuto a tale onere, non allegando alcuna circostanza specifica a sostegno della capienza del suo patrimonio residuo al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Invero, la difesa si è limitata a dichiarare genericamente che “il è Parte_2 proprietario di beni mobili e immobili di valore”, che “il valore della società Ruco di cui detiene il 22% del capitale è notevole e il solo 22% supera di Parte_2 gran lunga il credito della banca”, mentre avrebbe dovuto - quantomeno - indicare in maniera specifica sia i beni del patrimonio del idonei a Parte_2 soddisfare le ragioni dell'attore, sia il loro valore, così da porre il Giudice nelle condizioni di effettuare un giudizio sulla capienza del patrimonio in relazione alla consistenza del credito (pari a €.630.000,00, oltre interessi di mora).
pagina 9 di 22 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui ha accertato la sussistenza dell'eventus damni, nonostante l'immobile fosse gravato da ipoteca.
L'appellante sostiene che sulla scorta della giurisprudenza, anche richiamata dal primo Giudice - e da questi male interpretata - la banca avrebbe dovuto provare gli elementi a sostegno del giudizio di prognosi circa la possibilità del creditore chirografario di trovare soddisfazione sui beni conferiti.
La censura è infondata.
Alla stregua del più recente orientamento della Cassazione, in caso di revocatoria di un bene ipotecato, la prognosi circa la sussistenza dell'eventus damni è astrattamente configurabile, attesa l'astratta possibilità - presente in ogni caso - che l'ipoteca sul bene possa venir meno o essere ridotta, determinando un vantaggio sopravvenuto per i creditori chirografari, i quali non ne potrebbero beneficiare qualora fosse loro precluso l'esperimento di detta azione.
Segnatamente, la S.C. ha precisato: “L'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il
pagina 10 di 22 creditore non ipotecario” (Cass. civ., sez. III, 03/07/2024, n.1821; Cass. civ.,
Sez. III, 10/06/2016, n.11892).
Ancora Cass. n. 16793 del 2015, secondo cui: "L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sè, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi".
Con il quinto - articolato - motivo di gravame, l'appellante in primo luogo censura la sentenza nella misura in cui ha ritenuto provata la partecipatio fraudis del terzo avendola valutata con riguardo all'amministratore unico, piuttosto CP_2 che riferendola ai soci.
In secondo luogo, il censura la sentenza impugnata, laddove il Parte_2
Tribunale di Macerata non ha giustificato la ricorrenza della dolosa preordinazione, in luogo della conoscenza della lesione dell'atto alle ragioni dei creditori, essendo il credito sorto posteriormente rispetto all'atto revocando.
Da ultimo, l'appellante lamenta il mancato esame - da parte del primo giudice - del requisito della scientia fraudis del debitore.
Il motivo - nella sua articolazione - risulta infondato.
Va, preliminarmente, affrontata - per ragioni di ordine logico - la questione relativa all'anteriorità o posteriorità del credito in relazione all'atto revocando, essendo la stessa determinante per l'individuazione dell'elemento soggettivo idoneo a integrare la fattispecie.
Secondo la tesi dell'appellante, il credito a tutela del quale la banca richiede l'azione revocatoria è un credito “litigioso” ed eventuale;
la difesa aggiunge, inoltre, che il credito si sarebbe cristallizzato soltanto nel decreto ingiuntivo, la cui emissione è posteriore rispetto all'atto di conferimento.
pagina 11 di 22 La tesi dell'appellante non merita accoglimento, essendo l'insorgenza del credito anteriore rispetto all'atto revocando.
Ed invero, come si evince dall'art. 1944 c.c. secondo cui “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”, la fideiussione è un'obbligazione accessoria a quella garantita, sicché il momento costitutivo del debito del fideiussore è lo stesso di quello principale.
A tal fine assume valore dirimente la lettera di messa in mora, inoltrata in data
07.09.2015 nei confronti della società e degli Controparte_9 altri fideiussori, tra cui anche il , con cui (poi Parte_2 Controparte_10 incorporata da chiedeva il saldo del debito di €.2.759.143,30, oltre Parte_6 interessi, spese e accessori.
Da quanto sopra, consegue che il debito tutelato era già sorto almeno quattro anni prima del conferimento degli immobili nella (avvenuto il CP_2
29.07.2019).
Tanto premesso, ai fini dell'ammissibilità dell'actio pauliana è sufficiente dimostrare la scientia damni del debitore.
Com'è noto, la S.C. rispetto a tale elemento soggettivo ha affermato che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n.25983; Cass., 3, n. 28423 del
15/10/2021; Cass., 1, n. 16825 del 5/7/2013).
Nel caso di specie, non può dubitarsi che - al momento del compimento del conferimento - il conoscesse la propria esposizione debitoria, come Parte_2 risulta chiaramente dalla messa in mora sopra richiamata del 07.09.2015.
Ulteriore prova di siffatta consapevolezza emerge dalla menzione di un'ingente esposizione debitoria del nel verbale con cui l'assemblea dei soci - Parte_2 riunitasi in data 29.07.2019 - ha deliberato l'aumento di capitale in esclusivo pagina 12 di 22 favore di . Parte_2
Dal richiamato verbale (pag. 8), la società si accollava alcuni debiti CP_2 del conferente derivanti dal: Parte_2
- “mutuo di originari € 600.000,00 concesso dalla Controparte_11 [...]
(…); Parte_7
- finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente di originari € 200.000,00 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Filottrano
(…)”.
In proposito, giova rammentare come l'accollo del debito da parte del terzo non sia naturalmente liberatorio, necessitando di una specifica dichiarazione del creditore diretta a liberare il debitore;
di conseguenza, le citate passività sono rimaste in capo al il quale era - evidentemente - consapevole della Parte_2 loro esistenza al momento del conferimento.
Sussiste, del pari, la partecipatio fraudis del terzo, ovverosia la consapevolezza della terza contraente circa il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni CP_2 dei creditori del conferente.
Sul punto, merita conferma l'argomentazione del primo Giudice, che ha riferito lo stato soggettivo rilevante ai fini della revocatoria al rappresentante legale della società, in ossequio all'art. 1391 c.c., individuato nello stesso debitore Parte_2
), il quale - all'epoca del conferimento - era Amministratore Unico della
[...]
CP_2
L'argomentazione espressa trova conforto, oltre che nell'art. 1391 c.c., anche nella giurisprudenza della S.C., la quale ha precisato che “il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria promossa nei confronti di società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di "scienza" o di "ignoranza" dello stato d'insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico” (Cass. civ., Sez. I, 29/03/2012, n.
5106; Cass., Sez. 1, n. 8735/2009; Cass., Sez. 1, n. 10383/1997).
Con riguardo a un caso analogo a quello di specie, la Cassazione ha affermato che
“in ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di
pagina 13 di 22 conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art.
1391 cod. civ.” (Cassazione civile sez. I, 22/10/2013, n.23891).
Quanto espresso in relazione alla consapevolezza del pregiudizio del Parte_2 vada riferito anche alla società, di cui egli risultava Amministratore Unico al momento del compimento dell'atto.
Ad ogni modo, non può dubitarsi che anche i soci fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, attesa l'espressa menzione delle passività del nel verbale dell'assemblea dei soci, con cui veniva Parte_2 deliberato l'aumento di capitale, passività che la società si è accollata.
Sul punto, giova ribadire come l'elemento soggettivo da accertare in capo al terzo ai sensi dell'art. 2901 c.c., si riferisca al generico pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori e non allo specifico credito che è posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Ne consegue che non è necessaria la prova della conoscenza - in capo ai soci - dello specifico credito posto a fondamento dell'actio pauliana.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove non ha accolto la domanda, da lui esperita in via riconvenzionale nei confronti della banca, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e patrimoniale per la revoca dall'incarico di amministratore unico della CP_2 in conseguenza dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato.
L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'esclusione di ogni profilo di illiceità dell'azione e del (conseguente) danno ipotizzato, con conseguente rigetto della domanda.
Ad abundatiam, deve precisarsi come il perimetro del risarcimento del danno derivante dall'esperimento di un'azione infondata sia delineato dall'art. 96, comma 1, c.p.c., espressione del principio dell'abuso del processo.
pagina 14 di 22 Al di fuori di tale ipotesi, non può - pertanto - riconoscersi alcun risarcimento del danno in conseguenza dell'esperimento di un'azione, pena un'ingiusta - ed inammissibile - compromissione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.
Con il settimo - ed ultimo - motivo di appello, il censura la sentenza del Parte_2
Giudice di prime cure nella parte in cui lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, in forza del principio di soccombenza.
Secondo la tesi, detto capo andrebbe riformato sia in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, sia - per il caso di rigetto - in considerazione della sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la controvertibilità della questione, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale uniforme.
In subordine, l'appellante chiede la rideterminazione dell'importo della condanna delle spese di lite nella misura del 50%, valutando la causa di scarsa complessità, ai sensi dell'art. 12 D.M. 55/2014.
Il motivo è infondato.
Nell'esame dell'appello non è stato rilevato un mutamento della giurisprudenza idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c., disposizione che rappresenta l'eccezione alla regola della soccombenza posta dall'art. 91 c.p.c., la quale deve correttamente trovare applicazione nel caso di specie.
Infine, non sono ravvisabili - in concreto - i presupposti per dichiarare la causa di scarsa complessità, posto il cospicuo numero di questioni giuridiche affrontate e la presenza di ben quattro parti nel giudizio di appello.
Con propria comparsa di costituzione, ha proposto appello CP_2 incidentale, articolato in tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza sotto diversi aspetti, tutti afferenti l'accertamento sull'elemento soggettivo della società.
La eccepisce, in primis, l'assenza dell'eventus damni, attesa CP_2
l'implementazione del patrimonio del derivante dal conferimento e dal Parte_2 contestuale accollo dei suoi debiti da parte della società.
In seconda battuta, l'appellante incidentale evidenzia l'assenza di elementi di pagina 15 di 22 fatto da cui desumere la consapevolezza dell'eventus damni in capo alla società.
Infine, sostiene che l'elemento soggettivo andrebbe valutato con riferimento alla compagine sociale e non - come erroneamente fatto dal primo giudice - all'amministratore, essendo la volontà di aumentare il capitale riconducibile ai soci.
Il motivo, nella sua articolazione, è infondato.
I profili di doglianza risultano sostanzialmente sovrapponibili con quelli espressi dall'appellante principale al terzo, quarto e quinto motivo, per la cui disamina si rimanda integralmente alle argomentazioni spese in tale sede a sostegno della loro infondatezza.
In proposito, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
L'appellante incidentale giustifica l'insussistenza dell'eventus damni facendo leva sull'effetto liberatorio dell'accollo dei debiti del da parte della Parte_2 CP_2
[...]
Tuttavia, non emerge per tabulas alcun atto liberatorio del debito nei confronti del da parte della (creditrice dei debiti accollati), la quale Parte_2 Controparte_12 avrebbe dovuto aderire all'accollo, liberando espressamente l'accollatario
Parte_2
Di conseguenza, anche a seguito al trasferimento degli immobili (mediante conferimento degli stessi alla società , il ha continuato a CP_2 Parte_2 rispondere di tutti i suoi debiti, compresi quelli nei confronti degli altri creditori non ipotecari - tra i quali risultava - a fronte di un patrimonio personale Parte_6 di consistenza inferiore o, comunque, più incerta, come già detto.
Con il secondo motivo di gravame, condizionato al rigetto del primo, la CP_2 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda
[...] avanzata nei confronti del di essere tenuta indenne da ogni pregiudizio Parte_2 conseguente all'accoglimento della domanda attorea.
Il motivo merita accoglimento.
Non è, invero, condivisibile l'iter argomentativo del primo Giudice nella parte in cui ha riconosciuto che la - con la delibera del 22.07.2019 - avesse CP_2 rinunciato espressamente a qualsiasi futura contestazione, autorizzando pagina 16 di 22 l'Amministratore Unico a sottoscrivere i contratti. Parte_2
Il ragionamento è errato, poiché la rinuncia alle contestazioni, come enunciata nella citata delibera, si riferisce esclusivamente alla situazione di conflitto di interessi in cui versava l'amministratore al momento del compimento dell'atto, situazione che astrattamente poteva essere posta a fondamento di un'azione di responsabilità dell'amministratore.
Ne consegue che la rinuncia a muovere contestazioni deve ritenersi riferita esclusivamente a siffatta azione e non, invece, all'azione revocatoria.
La domanda esperita dalla va qualificata come domanda di condanna CP_2 generica, che non potrebbe essere formulata diversamente, dal momento che l'espropriazione del bene potrebbe avvenire soltanto in seguito al passaggio in giudicato della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto.
La dichiarazione di inefficacia (relativa) del conferimento nei confronti della società produce l'effetto di rendere il compendio immobiliare conferito sottoponibile a procedura esecutiva da parte dei creditori del debitore conferente, con la conseguenza che la società si vedrebbe espropriata del bene, con inevitabile alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del negozio di conferimento.
Sotto altro profilo deve, altresì, tenersi in considerazione il vantaggio che trarrebbe il debitore conferente dall'espropriazione - da parte dei suoi ceditori personali - dei beni conferiti nella società: egli, infatti, vedrebbe un proprio debito estinto mediante beni a lui non più appartenenti.
Il fatto che il terzo contraente possa vantare ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria non è estraneo all'ordinamento, essendo contemplato all'art. 2902 co. 2 c.c., nella misura in cui - nella ripartizione del ricavato - le subordina a quelle del creditore.
La situazione in cui viene a trovarsi il terzo contraente in seguito all'espropriazione del bene è sostanzialmente analoga a quella del compratore che si trovi a subire l'evizione del bene in materia di compravendita, per cui si ritiene che possano essere applicate - in via analogica - le relative disposizioni sulla garanzia per evizione.
Com'è noto, queste sono riferibili al negozio di conferimento in forza della pagina 17 di 22 disposizione di cui all'art. 2254 c.c., secondo cui: “per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita”.
Siffatto percorso argomentativo trova sostegno nella giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la possibilità - per il terzo contraente - di esperire l'azione di manleva (ovvero di garanzia) negli stessi termini e modalità proposti dalla CP_2 nei confronti del
[...] Parte_2
La S.C., in proposito, ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (Cassazione civile sez. I, 07/11/2018, n.28428).
Trattandosi di una domanda di condanna generica, non può - allo stato - pronunciarsi sulla seconda parte della domanda, più specifica, relativa al rimborso delle somme pagate in ragione degli accolli assunti dalla dal CP_2 momento che tali somme potranno essere riconosciute soltanto nella misura in cui la società si vedesse espropriato l'immobile per effetto della procedura esecutiva eventualmente avviata dal creditore risultato vittorioso in questa sede: ed invero, soltanto in quell'ipotesi la società si troverebbe in una condizione assimilabile all'evizione.
Con il terzo - ed ultimo - motivo di gravame incidentale, la impugna CP_2 la statuizione sulle spese di lite della sentenza di primo grado, evidenziando che, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese dovranno essere Parte poste a carico di (già . Controparte_5
Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato in favore di parte attrice anche il compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, benché la stessa non sia stata svolta nel corso del giudizio, neppure mediante le memorie ex art. 183 c.p.c., le quali non sono state depositate da parte attrice.
pagina 18 di 22 Sotto altro profilo, l'appellante incidentale lamenta la mancata compensazione delle spese in primo grado, sul presupposto della particolarità della questione trattata.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, osserva il Collegio che, ai fini della liquidazione del compenso alla parte risultata vittoriosa all'esito della lite, non è prevista alcuna distinzione fra trattazione e istruttoria, attività che si riferiscono ad un'unica fase, con la conseguenza che, qualora l'istruzione in senso stretto manchi, la parte matura - comunque - il diritto a vedersi riconosciuto l'indennizzo per la relativa fase.
La Cassazione, al riguardo, ha precisato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cassazione civile sez. II, 27/03/2023, n.8561).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la fase di trattazione in primo grado sia stata svolta, quantomeno con riguardo alla partecipazione alle udienze di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso deve essere liquidato nella sua interezza.
Infine, risulta priva di pregio la censura relativa alla particolarità della questione trattata, in quanto non ricorre alcuna delle cause giustificative della compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., né le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione come definite dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 del 19.04.2018,
Deve, da ultimo, esaminarsi la posizione di e, per essa - nella Controparte_3 qualità di sua mandataria - la quale ha Controparte_4 documentato e provato la propria legittimazione attiva ad intervenire ex art. 111
c.p.c., per effetto della cessione dei crediti posti a fondamento dell'azione revocatoria, effettuata nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco, Parte perfezionatasi con il contratto del 4.12.2020 (riguardante i crediti vantati da pagina 19 di 22 che presentassero determinate condizioni, quali la derivazione a contratti CP_4 di finanziamento, ipotecario o chirografario, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, che fossero sorti nel periodo compreso tra il
1960 ed il 2019, i cui debitori fossero stati classificati “a sofferenza”).
Dell'operazione di cartolarizzazione veniva dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del
12.12.2020, a cui era allegato un elenco di crediti, tra i quali risultano anche i tre Parte crediti vantati da nei confronti della società , Controparte_9 posti a fondamento della - qui esperita - azione revocatoria.
In particolare, i codici riportati nell'elenco allegato alla Gazzetta Ufficiale coincidono con quelli attribuiti ai crediti ceduti nel contratto di cessione (v, Doc.
2b all. intervento SI), nonché nell'attestazione di del 15.03.2021 (v. Parte_6
Doc. 2a all. intervento SI), come di seguito meglio specificati:
- il credito derivante dal contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente di €.2.300.000,00 (codice identificativo 3698_3458);
- il credito derivante dal contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente di €.3.200.000,00 (codice identificativo 3710_3458);
- il credito derivante dal contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente di €.800.000,00 (codice identificativo ). Numero_1
Pertanto, sul punto devono essere disattese le contestazioni sollevate dalla CP_2
circa la legittimazione ad intervenire di SI
[...] CP_3
Per completezza, si ricorda come la cessione del credito principale determini - quale effetto automatico ai sensi dell'art. 1263 c.c. e salva diversa volontà delle parti - anche il trasferimento delle garanzie reali e personali.
Tale effetto rappresenta un corollario dell'accessorietà delle garanzie rispetto al credito principale.
[... Di conseguenza, con la cessione dei crediti vantati nei confronti della società
è stata trasferita anche la fideiussione prestata dal Controparte_9
Sig. nei confronti di Parte_2 Parte_6
In punto di diritto, non sussistono ostacoli all'intervento del successore a titolo particolare del credito posto a tutela dell'azione revocatoria, a condizione che il credito sia stato ceduto nelle more della causa, come è avvenuto nel caso di pagina 20 di 22 specie.
Come affermato dalla S.C. con recentissima pronuncia “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111
c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore” (Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10541).
Ne consegue che l'inefficacia relativa dell'atto di conferimento deve essere estesa anche al successore a titolo particolare nella titolarità del credito Controparte_3 che avrebbe beneficiato di quest'effetto anche in caso di mancata partecipazione al giudizio de quo, in forza dell'art. 2909 c.c.
Al rigetto delle censure riguardanti le spese di lite del primo grado consegue la conferma delle relative statuizioni.
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna del - in solido con la Parte_2
- alla refusione delle spese del grado nei confronti di CP_2 CP_5
e di
[...] Controparte_3
In considerazione della qualità delle parti e della controvertibilità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del grado tra CP_2
e .
[...] Parte_2
Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte di - dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Parte_2 CP_2 avverso la sentenza n. n. 809/2023 emessa il 10.10.2023 dal Tribunale di
Macerata, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
pagina 21 di 22 - in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_2 dichiara tenuto a rimborsare - o, comunque, a tenere indenne la Parte_2 da ogni pregiudizio che dovesse gravare sulla società in conseguenza CP_2 dell'accoglimento dell'azione revocatoria;
- condanna e la a rifondere - in solido tra loro - a Parte_2 CP_2
e a le spese del grado, liquidate - Controparte_1 Controparte_3 per ciascuna parte - in complessivi €.13.078,00 per compensi professionali ed
€.250,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese del grado tra e Parte_2
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte di - dell'ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Così deciso in Ancona, il 4.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU RI
pagina 22 di 22