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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 1635/2024
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note conclusive in Parte_1
data 27/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di ha depositato note conclusive in Controparte_1
data 26/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di ha Controparte_2
depositato note conclusive in data 27/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:35
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1635/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ZI TR e AR GU, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZI TR
Attore contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
LE LL, elettivamente domiciliata in via Taglio 22 41121
Modena presso lo studio dell'avv. LE LL;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CUCCHIELLA FABIO, elettivamente domiciliato in VIA F.
SFORZA, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CUCCHIELLA FABIO
Convenuti
pagina 2 di 7 e contro
(C.F./P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore,
Terza Chiamata/Contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT nelle date del 25 settembre, 1 e 2 ottobre e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a si è rivolto all'intestato Tribunale, con ricorso semplificato, Parte_1
chiedendo di annullare la iscrizione ipotecaria n. 06420241460000001006 notificatagli in data 21/05/2024 conseguente alla cartella di pagamento n.
06420230008962966001, non ha invece impugnato le ulteriori 3 cartelle azionate.
Ha dedotto il ricorrente che il credito in base al quale fu iscritta ipoteca sarebbe inesistente poiché derivante da una fideiussione nulla poiché contraria a normativa antitrust.
Essendo inesistente il credito posto alla base della iscrizione ipotecaria, con il presente giudizio contesta quindi la validità della iscrizione ipotecaria.
Si sono costituite le parti convenute chiedendo l'autorizzazione alla estensione del contraddittorio alla terza chiamata che, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
pagina 3 di 7 Le parti convenute hanno eccepito la tardività della opposizione per essere stata proposta in data 23/07/2024.
Nel merito hanno rilevato la tardività della opposizione per non avere, la parte ricorrente, impugnato gli atti prodromici all'avviso di iscrizione ipotecaria che quindi sarebbe diventato definitivo.
Il ricorrente ha quindi contestato la non riconducibilità a lui della pec alla quale sarebbero stati notificati gli atti prodromici e quindi ha chiesto la rimessione in termini per proporre opposizione.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione all'esito della prima udienza per comparizione delle parti.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rilevato come il presente giudizio non sia stato tardivamente proposto.
Non è contestato che l'avviso di iscrizione ipotecaria sia stata notificata in data
21/05/2024.
Come si ricava dal fascicolo processuale, il presente giudizio è stato radicato in data 22/07/2024 ad ore 13.35 e non già il giorno 23 luglio, come eccepito, che è data che non si ricava in nessuna parte del fascicolo.
pagina 4 di 7 L'avviso di iscrizione è stato notificato il 21 maggio ed i 60 giorni per proporre opposizione scadevano in data 20 maggio 2024, che però era un sabato e quindi il termine spirava il giorno 22 e non già il 23 luglio.
Il ricorso è quindi tempestivo.
Nel merito invece esso è infondato.
Le convenute rilevano come il ricorrente non abbia impugnato gli atti presupposti della iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e che la pec a cui l' notificò gli atti prodromici non Controparte_4
sarebbe riferibile al ricorrente.
L'esame della visura storica smentisce tale assunto.
Nella visura si legge che l'indirizzo pec della impresa del ricorrente era proprio quello a cui furono notificati gli atti prodromici, che non sono stati impugnati e che quindi rendono inammissibile l'odierna opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria così da non poter esaminare le contestazioni di merito che la parte ha rivolto all'originario rapporti fideiussorio.
pagina 5 di 7 In tal senso appare quindi improprio e non pertinente il richiamo alla giurisprudenza riferibile al noto tema della validità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e la sua conformità allo schema ABI.
Non avendo impugnato gli atti prodromici il ricorrente non può più rimettere in discussione l'esistenza del credito che era alla base degli atti non impugnati e diventati definitivi prima che fosse notificato l'atto successivo di iscrizione ipotecaria qui impugnato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi nello scaglione di valore indeterminabile come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione perché manifestamente infondata e per l'effetto;
pagina 6 di 7 2) Dichiara legittima la iscrizione ipotecaria n. 06420241460000001006 notificata in data 21/05/2024 conseguente alla cartella di pagamento n.
06420230008962966001 non impugnata;
3) DA (C.F. ) a rifondere ad Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A. con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) DA (C.F. ) a rifondere a Parte_1 C.F._1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 518,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso in Mantova, il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 1635/2024
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note conclusive in Parte_1
data 27/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di ha depositato note conclusive in Controparte_1
data 26/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di ha Controparte_2
depositato note conclusive in data 27/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:35
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1635/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ZI TR e AR GU, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZI TR
Attore contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
LE LL, elettivamente domiciliata in via Taglio 22 41121
Modena presso lo studio dell'avv. LE LL;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CUCCHIELLA FABIO, elettivamente domiciliato in VIA F.
SFORZA, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CUCCHIELLA FABIO
Convenuti
pagina 2 di 7 e contro
(C.F./P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore,
Terza Chiamata/Contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT nelle date del 25 settembre, 1 e 2 ottobre e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a si è rivolto all'intestato Tribunale, con ricorso semplificato, Parte_1
chiedendo di annullare la iscrizione ipotecaria n. 06420241460000001006 notificatagli in data 21/05/2024 conseguente alla cartella di pagamento n.
06420230008962966001, non ha invece impugnato le ulteriori 3 cartelle azionate.
Ha dedotto il ricorrente che il credito in base al quale fu iscritta ipoteca sarebbe inesistente poiché derivante da una fideiussione nulla poiché contraria a normativa antitrust.
Essendo inesistente il credito posto alla base della iscrizione ipotecaria, con il presente giudizio contesta quindi la validità della iscrizione ipotecaria.
Si sono costituite le parti convenute chiedendo l'autorizzazione alla estensione del contraddittorio alla terza chiamata che, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
pagina 3 di 7 Le parti convenute hanno eccepito la tardività della opposizione per essere stata proposta in data 23/07/2024.
Nel merito hanno rilevato la tardività della opposizione per non avere, la parte ricorrente, impugnato gli atti prodromici all'avviso di iscrizione ipotecaria che quindi sarebbe diventato definitivo.
Il ricorrente ha quindi contestato la non riconducibilità a lui della pec alla quale sarebbero stati notificati gli atti prodromici e quindi ha chiesto la rimessione in termini per proporre opposizione.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione all'esito della prima udienza per comparizione delle parti.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rilevato come il presente giudizio non sia stato tardivamente proposto.
Non è contestato che l'avviso di iscrizione ipotecaria sia stata notificata in data
21/05/2024.
Come si ricava dal fascicolo processuale, il presente giudizio è stato radicato in data 22/07/2024 ad ore 13.35 e non già il giorno 23 luglio, come eccepito, che è data che non si ricava in nessuna parte del fascicolo.
pagina 4 di 7 L'avviso di iscrizione è stato notificato il 21 maggio ed i 60 giorni per proporre opposizione scadevano in data 20 maggio 2024, che però era un sabato e quindi il termine spirava il giorno 22 e non già il 23 luglio.
Il ricorso è quindi tempestivo.
Nel merito invece esso è infondato.
Le convenute rilevano come il ricorrente non abbia impugnato gli atti presupposti della iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e che la pec a cui l' notificò gli atti prodromici non Controparte_4
sarebbe riferibile al ricorrente.
L'esame della visura storica smentisce tale assunto.
Nella visura si legge che l'indirizzo pec della impresa del ricorrente era proprio quello a cui furono notificati gli atti prodromici, che non sono stati impugnati e che quindi rendono inammissibile l'odierna opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria così da non poter esaminare le contestazioni di merito che la parte ha rivolto all'originario rapporti fideiussorio.
pagina 5 di 7 In tal senso appare quindi improprio e non pertinente il richiamo alla giurisprudenza riferibile al noto tema della validità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e la sua conformità allo schema ABI.
Non avendo impugnato gli atti prodromici il ricorrente non può più rimettere in discussione l'esistenza del credito che era alla base degli atti non impugnati e diventati definitivi prima che fosse notificato l'atto successivo di iscrizione ipotecaria qui impugnato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi nello scaglione di valore indeterminabile come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione perché manifestamente infondata e per l'effetto;
pagina 6 di 7 2) Dichiara legittima la iscrizione ipotecaria n. 06420241460000001006 notificata in data 21/05/2024 conseguente alla cartella di pagamento n.
06420230008962966001 non impugnata;
3) DA (C.F. ) a rifondere ad Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A. con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) DA (C.F. ) a rifondere a Parte_1 C.F._1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 518,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso in Mantova, il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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