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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa GI GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa i s c r i t t a a l n R . G . 2903/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Franco
Longo, del foro di Genova, ed ivi domiciliato presso il suo studio in via Granello 3/12;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello stato di Genova, presso i cui uffici, siti in
Genova, Viale delle Brigate Partigiane 2 è domiciliato;
- convenuto -
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo
Tribunale adito, reiectis contrariis, accogliere il
1 ricorso presentato dal signor e, Parte_1 pertanto, dichiarare tenuta e condannare la parte resistente al versamento al ricorrente degli stipendi non corrisposti dal 15 dicembre 2021 al 7 febbraio
2022, per un ammontare complessivo pari a euro
2.707,25, oltre interessi legali a far data dal 15 dicembre 2021 e i relativi contributi previdenziali.
In subordine, dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente a percepire lo stipendio nei mesi di sospensione con riferimento alla sua parte alimentare, nella misura non inferiore a euro 1000,00 mensili, e condannare e dichiarare tenuta la parte resistente a versarlo. In ogni caso condannare la parte resistente a versare integralmente i contributi previdenziali.
Con vittoria di spese e compenso di causa.”
Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare infondato il ricorso avversario per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.07.2025, Parte_1 docente di ruolo presso il liceo artistico Klee
AR di Genova, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione scolastica, chiedendone la condanna a corrispondergli gli stipendi non versati dal
15.12.2021 al 7.2. 2022 (periodo di sospensione dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale), per un ammontare complessivo di € 2.707,25, oltre interessi legali a far data dal 15.12.2021, chiedendo, in subordine, la condanna del al CP_1 pagamento della sola “quota alimentare” delle
2 medesime retribuzioni, nella misura non inferiore ad
€ 1.000,00 mensili.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto:
- che l'obbligo vaccinale, con conseguente sospensione dal servizio e dalla corresponsione della relativa retribuzione, per il personale inosservante il predetto obbligo, sia in contrasto con diritti e principi fondamentali di rango nazionale e internazionale, come quelli sanciti dall'art. 3 della Carta di Nizza e dai regolamenti dell'Unione Europea, tra cui il n. 953/2021, che vieta la discriminazione tra cittadini europei fondata sullo stato vaccinale;
- che la normativa nazionale sulla obbligatorietà vaccinale per alcune categorie di lavoratori abbia creato gravi discriminazioni;
- che le suddette misure sono ingiustificate ed inutili, alla luce di quanto emerso in materia in epoca successiva, sostenendo che, per gli insegnanti, sarebbero state sufficienti misure preventive quali l'uso di mascherine ed il distanziamento;
- che il Governo avrebbe potuto prevedere l'assegnazione dei docenti, inosservanti dell'obbligo imposto, altre mansioni o consentire l'utilizzo di strumenti informatici, come, poi, avvenuto nella primavera del 2022;
- il decreto del governo Draghi n. 172/2021 prevedeva il divieto agli insegnanti non vaccinati di espletare la prestazione lavorativa in presenza, ma anche l'obbligo per le scuole di ricollocamento del
3 personale interessato;
- che il decreto n. 24/2024, i docenti sono stati reintegrati e che sia il decreto che il reintegro avevano natura retroattiva e, pertanto, gli insegnanti hanno il diritto di conseguire le retribuzioni non corrisposte ed i contributi previdenziali nel periodo di sospensione dal lavoro.
Il si è Controparte_1 costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone, pertanto, la reiezione.
Il ha, in particolare, eccepito: CP_1
- che il Dirigente Scolastico ha agito secondo la normativa vigente ratione temporis, in particolare, secondo il disposto di cui all'art. 4 ter comma 3 del D.L. n. 44/2021 conv., con modif., dalla L. n.
76/2021, nonché dello specifico obbligo vaccinale imposto al personale scolastico di cui all'art. 2, comma1, D.L. 172/2021, conv. con modif., dalla L.
n. 3/2022;
- che l'obbligatorietà dei vaccini è stata valutata dalla Corte Costituzionale come legittima con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023;
- che la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa costituiva, in un momento di emergenza, lo strumento necessario ad assicurare immediatamente la tutela della salute dell'intera comunità scolastica;
- che la scelta del legislatore di predisporre la sospensione dal servizio in casi del genere rappresentava, in quel contesto emergenziale, una
4 misura di sanità pubblica ispirata alla tutela di fondamentali diritti costituzionali e non una sanzione disciplinare lesiva delle garanzie del personale;
- che la sospensione dal servizio è condizione necessaria per la nomina di altro docente supplente e rappresenta quindi, anche sotto tale profilo, presupposto indispensabile per garantire lo svolgimento e la continuità del servizio scolastico;
- che i principi espressi dalla Corte Costituzionale, originati da una vicenda riguardante il personale sanitario, siano applicabili anche al personale scolastico, posto che anche la scuola, come l'assistenza sanitaria, è un servizio essenziale per la collettività e si rivolge anch'essa ad una categoria di persone particolarmente esposte al contagio.
Il ha, quindi, concluso come in epigrafe. CP_1
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata discussa e decisa allo stato degli atti, sulle conclusioni formulate dalle parti in udienza.
Su vicende analoghe alla presente si è già pronunciato altro giudice di questa sezione con sentenza le cui motivazioni sono condivise da questo giudice e vengono di seguito riportate per ampli stralci (cfr. dr. Stefano Grillo, sentenza n.
49/2024) (tutte le sottolineature ed enfasi sono della scrivente, ndr).
In tale sentenza è stato evidenziato come:
5 “Assorbente, ai fini della decisione, la preliminare valutazione della legittimità o meno della scelta governativa dell'obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, durante il periodo emergenziale, per il personale scolastico.
Ebbene, la suddetta valutazione può ormai dirsi pacificamente risolta, a favore della legittimità del quadro normativo applicabile al caso di specie, come da giurisprudenza della Corte Costituzionale di cui infra.
Ricostruito il quadro normativo, la Consulta nella pronuncia n. 15/2023 ha, infatti, affermato che: “Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del
1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018)…. 10.3.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75
6 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 10.3.1.–
Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali. Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia».
L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle
Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il
Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio
7 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente. In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al 31 marzo 2022, e solo con il d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito). Alla luce di tale premessa, questa Corte è chiamata a valutare se l'imposizione dell'obbligo vaccinale fosse compatibile con i principi costituzionali… Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi
– di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014
e n. 8 del 2011), anche in ragione dell'«“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002). Di tali presupposti risulta, del resto, essere stata pienamente consapevole l'autorità competente in materia. Si legge, infatti, nel Piano strategico nazionale dei vaccini approvato con il citato d.m. 12 marzo 2021, che
«[L]e raccomandazioni [sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione] saranno
8 soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia
[…]»….La disciplina introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha poi subito nel tempo diverse modifiche, in relazione sia alle categorie alle quali doveva essere esteso l'obbligo vaccinale, sia alle conseguenze legate all'inadempimento dello stesso, sia, infine, all'individuazione della sua durata, sulla base del più generale presupposto – già ricordato – che gli interventi normativi finalizzati alla riduzione della circolazione del virus dovessero essere calibrati rispetto all'andamento della situazione sanitaria e delle acquisizioni scientifiche… durata dell'obbligo è stata più volte modificata, sempre in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipata, come detto, al 1° novembre 2022… gli stessi dati esposti nei rapporti Co dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale… La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini… 11.2.– Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (le quali vengono in rilievo nel giudizio a quo, potendosi comunque riferire la medesima valutazione a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo
9 del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017)…. 11.4.– La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata. La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione (come di seguito si chiarirà ai punti 12.1. e
14.4.), non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine… I rimettenti osservano che le disposizioni censurate discriminano ingiustificatamente, ai fini della ricollocazione, coloro che scelgano di non vaccinarsi, a differenza di quanto stabilito per i soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita, oppure per il personale docente ed educativo della scuola, con riferimento al quale è imposto al dirigente scolastico di utilizzare il lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale in attività di supporto alla istituzione scolastica. 13.2.– Anche tali questioni devono essere dichiarate non fondate…”.
Nella pronuncia 14/2023, in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la doglianza sollevata con riferimento all'art. 32 Cost, precisando
“occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario. Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è
10 assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività,
a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n.
210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità. Questa Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del
1994 e n. 307 del 1990). Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del
1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
5.1.– Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta
11 «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»
(sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale,
l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012). 5.2.– Sotto quest'ultimo profilo, questa Corte è sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari sentenze n. 268 del 2017, n. 118 del
1996 e n. 307 del 1990). E ha, pertanto, sostenuto che, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996). È stato, infatti, precisato che, «poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (sentenza n. 118 del 1996). Ci si trova di fronte a un rischio, «preventivabile in astratto – perché statisticamente rilevato – ancorché in concreto non siano prevedibili i soggetti che saranno colpiti dall'evento dannoso. In questa situazione, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione […] compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate
“scelte tragiche” del diritto […]» (sentenza n. 118 del 1996). Da tale consapevolezza nasce, del resto, l'affermazione, costante da parte di questa
Corte, in ordine all'indefettibilità del riconoscimento dell'indennizzo estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate (tra le tante, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017)… Del resto, proprio l'eventualità che si manifesti un evento avverso è la ragione della previsione dell'indennizzo che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile rispetto al suo ricadere sulla specifica persona (sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del
12 2017, n. 107 del 2012, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990)… 6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto»
(ancora sentenza n. 118 del 1996). In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche». È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e
13 quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021)... A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32
Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali. Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. 7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze…Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del
2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. 13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di
14 interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto,
l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va,
15 altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione…”. […] 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole.”
Quanto alla asserita violazione dell'obbligo di repêchage, non può che rilevarsene l'infondatezza giacché, all'epoca dei fatti, alcuna norma di legge imponeva al datore di lavoro tale obbligo.
Infatti, solo con l'art. 8 comma 4 del D.L. 24/2022, conv. in L. 52/2022 il legislatore ha previsto, mercè
l'introduzione nel D.L. 44/2021 dell'art. 4 ter.2 la specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.
16 Tale previsione si colloca, dal punto di vista temporale, in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della
“esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. La norma, pertanto, ha un evidente carattere innovativo, non potendo predicarsi una sua applicazione retroattiva, ma, al contrario, acclarando detta espressa previsione l'assenza, in epoca precedente, di un qualsivoglia obbligo datoriale di repêchage: se già in precedenza avesse operato siffatto obbligo (come sostenuto dal ricorrente), infatti, tale intervento normativo apparirebbe del tutto inutile, dovendosi pertanto scartare la prospettazione di cui al ricorso.
D'altra parte, reputa questo Giudice che, in assenza di un'espressa previsione di legge, non si posa ricavare dai principi generali dell'ordinamento o dalle norme in materia di sorveglianza sanitaria un obbligo generale di repêchage in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale. In proposito, si attinge ancora a quanto affermato nella già menzionata sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale, che bene mette in evidenza come “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo” e che, dal canto suo, “il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di
17 sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi”, tanto da non essere stato “costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità”.
In definitiva, quindi, la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo
2022, l'obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, appare del tutto ragionevole, in considerazione del fatto che solo quest'ultimo può dirsi oggettivamente impedito a procedere a vaccinazione (peraltro nel doveroso rispetto dell'iter medico previsto ex lege) e che “la adibizione a mansioni diverse, prescritta […] dall'art. 4 comma 7 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare
18 il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione” (cfr. Corte cost., sentenza n. 15/2023).
Le indicazioni ricavabili dalle sentenze della Corte
Costituzionale appaiono decisive e consentono di escludere che (anche) l'obbligo vaccinale cui era soggetto il ricorrente, quale appartenente al personale scolastico, fosse illegittimo e che, quindi, sia stato illegittimo il provvedimento di sospensione.
Anche al di là dei limiti del vaglio già svolto dalla
Consulta.
Se ne ricava, infatti, in generale, che la selezione delle categorie di destinatari del detto obbligo è stata conforme a criteri di ragionevolezza e proporzione, anche nel caso del personale scolastico.
Onde nessuna irragionevole “discriminazione” è stata introdotta nell'ordinamento.
Sembra peraltro evidente l'importanza, nel contesto pandemico e ai fini della salvaguardia dei bisogni fondamentali delle giovani generazioni e del ruolo del sistema educativo, della scelta dell'espletamento della didattica “in presenza”, con conseguente necessità di prevenire le occasioni di contagio, a tutela della salute degli operatori e collettiva e della continuità del servizio, in un contesto caratterizzato da interazioni strette, in ambienti ristretti, di gruppi di persone non esigui.
La sentenza n. 49/2024 di questo tribunale, già citata, evidenzia ancora come:
19 “Né, peraltro, la norma de qua appare in contrasto con il Regolamento UE n.
953/2021, che vieta ogni condotta discriminatoria in danno dei non vaccinati.
<<effettivamente, nei “considerando” (privi di autonoma valenza normativa) del
Regolamento si afferma (nel testo emendato) che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”.
Il Regolamento è diretto a disciplinare il diritto di libera circolazione e di stabilimento (“è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica”).
Esso riconosce, comunque, che “In conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE)
2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Tutte le misure adottate dovrebbero pertanto essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all'interno dell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica”. Dunque, anche le limitazioni del diritto di libera circolazione sono ammesse, purché rispondenti ad esigenze di tutela della salute pubblica;
esigenze – come detto – nella specie ricorrenti. In ogni caso, l'ottica del legislatore UE è diversa da quella che qui interessa. Così, ad esempio, nei “considerando” si legge che “Misure unilaterali atte a limitare la diffusione del SARS-CoV-2 potrebbero causare perturbazioni significative dell'esercizio del diritto di libera circolazione e ostacolare il corretto
20 funzionamento del mercato interno, compreso il settore del turismo…”.… Quanto ai vaccini, si prevede che le restrizioni alla libera circolazione “… potrebbero essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione”. Si afferma che “L'accesso universale, tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l'infezione da SARSCoV-2, che sono alla base del rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE, è fondamentale nella lotta contro la pandemia di COVID-19 ed essenziale per ripristinare la libertà di circolazione all'interno dell'Unione. Per facilitare gli spostamenti, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire possibilità di test accessibili e ampiamente disponibili, tenendo conto del fatto che tutta la popolazione non avrebbe la possibilità di essere vaccinata prima della data di applicazione del presente regolamento”. Insomma, nessuna sfiducia per i vaccini e nessuna preclusione per previsioni che, nei limiti della ragionevolezza e della proporzione, istituiscano discipline (nella specie in materia di libera circolazione) differenziate in ragione (tra l'altro) della sottoposizione o meno a vaccinazione. Non dissimilmente, non possono ritenersi ostative all'introduzione dell'“obbligo” vaccinale… le espressioni con cui l'assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa, con una raccomandazione non vincolante sul piano giuridico per gli Stati membri, ha raccomandato – e non imposto – nella risoluzione n. 2361/2021 la non obbligatorietà dei vaccini, in un contesto nel quale evidente è la finalità di assicurare un'alta diffusione del vaccino>> (Trib.
Genova sez. lavoro, ord. ex art. 700 c.p.c. 6.3.2022, proc. r.g. 115/2022).
7.1. Al fine di approfondire i rapporti tra normativa nazionale e sovranazionale, appare altresì utile richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha respinto la tesi della possibile contrarietà della legge italiana ai principi unionali e della
CEDU, con particolare riferimento agli artt. 3 e 52 CDFUE e 8 CEDU.
Il Giudice amministrativo, richiamandosi ad un proprio (recente) precedente, ha osservato, al riguardo:<<“37. È fuor di luogo – al di là della impossibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare direttamente una norma nazionale contrastante
21 con la Convenzione – anche il richiamo all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto l'art. 8 della Convenzione, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, consente invece l'ingerenza pubblica nella sfera privata e familiare a precise rigorose condizioni, fissate dalla più recente giurisprudenza della Corte EDU intervenuta proprio in materia di vaccinazioni obbligatorie, e che sono ampiamente rispettate, a giudizio del Collegio, nel caso di specie, in quanto essa persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei soggetti più fragili, di fronte ad una pandemia di carattere globale e alla minaccia di un virus a trasmissione aerea particolarmente pericoloso per i soggetti più vulnerabili, affetti già da altre malattie o anziani, mediante la somministrazione di un vaccino sulla cui efficacia e sicurezza si registra il general consensus della comunità scientifica. 37.1. A questo riguardo si deve ricordare che proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella recente e significativa sentenza IČ e altri c. Repubblica Ceca dell'8 aprile 2021 emessa dalla Grande Camera in ric.
n. 47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14, n. 19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1, ha ritenuto che le nove vaccinazioni obbligatorie introdotte nella Repubblica Ceca - in quel caso a tutela dei minori - possono costituire, ai sensi dell'art. 8 della
CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata quando vi sia una base legale, uno scopo legittimo ed esse siano necessarie in una società democratica per garantire, tra l'altro, il principio di solidarietà, che consiste nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio” sotto forma di vaccinazione (v., in particolare, §§
279 e 306 della sentenza). 37.2. La Corte afferma che l'ingerenza nella vita privata, che l'obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo (legitimate aim) ai sensi della Convenzione, senz'altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità (§ 272). 37.3. Quanto al requisito costituito della necessità della misura in una società democratica (necessity in a democratic society), da valutarsi in concreto accertando l'esistenza di un pressante bisogno sociale
22 (pressing social need), di ragioni rilevanti e sufficienti a supporto della scelta
(relevant and sufficient reasons) e del rispetto del principio di proporzionalità
(proportionality), la Corte giunge a conclusioni ugualmente positive. 37.4. …
Infine, la proporzionalità, è garantita – oltre che dalle garanzie specifiche del procedimento che presiede alla somministrazione – dalla riconosciuta efficacia e sicurezza dei vaccini, a condizione che ciascuna somministrazione sia preceduta da un'anamnesi individuale e sia previsto un meccanismo compensativo per gli eventuali danni. 37.5. Di particolare rilievo e interesse è il passaggio della sentenza – v., in particolare, § 300 – in cui la Corte giustifica la scelta della
Repubblica Ceca di rendere obbligatori taluni vaccini alla luce del general consensus della comunità scientifica sull'efficacia e sicurezza di questi ultimi
(…). 37.6. [Dunque]… anche la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in armonia con l'orientamento assunto, del resto, dalle Corti costituzionali nazionali, ammette la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie secondo principî e criterî, non dissimili da quelli seguiti dalla Corte costituzionale italiana nella propria giurisprudenza, che possono trovare applicazione anche alla vaccinazione qui contestata, che soddisfa tutti i requisiti, rigorosi, richiesti dal diritto convenzionale per giustificare l'intromissione pubblica nella sfera privata e familiare. 37.7. Né devono essere enfatizzate le espressioni con cui l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, peraltro con una raccomandazione che non è vincolante sul piano giuridico per gli Stati, ha raccomandato – e non certo imposto – nella risoluzione n. 2361/2021 la non obbligatorietà dei vaccini, perché l'affermazione citata e estrapolata dagli appellanti dal testo della raccomandazione si lega saldamente, invece, proprio alla finalità – punto 7.3 – di assicurare un'alta diffusione del vaccino – «with respect to ensuring high vaccine uptake» – anche adottando – punto 7.3.3 –
«effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 vaccinead» e, cioè, misure efficaci a contrastare la cattiva informazione, la disinformazione e l'esitazione vaccinale ed evitare, appunto, quell'atteggiamento di opposizione, presente o latente nelle contemporanee societés de la défiance dell'Occidente, che potrebbe essere aggravato e non certo evitato dall'obbligatorietà della vaccinazione. 37.8. In questa prospettiva, come
23 pure questo Collegio ha già chiarito sopra in conformità all'orientamento della
Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, la raccomandazione, per la sua spinta “gentile”, accompagna e favorisce lo sviluppo dell'autodeterminazione, benché… questa spinta incida anch'essa in profondità sul processo formativo del volere nel consenso informato, senza la costrizione e l'extrema ratio dell'obbligo, aumenta la fiducia dei cittadini nella scienza e nell'intervento pubblico, ma – come pure ha notato la Corte – in ambito medico dalla raccomandazione all'obbligo il passo è breve, sicché non è precluso perciò al legislatore, per assicurare la maggior copertura vaccinale possibile, in vista della c.d. immunità di gregge, e arginare la diffusione del contagio e l'aumento incontrollabile e irrimediabile di malati e morti, soprattutto tra i soggetti più fragili, ove il convincimento anche insistito e modulato nelle più varie forme non sia sufficiente ad assicurare questa copertura, imporre lo strumento dell'obbligo, se particolari esigenze e particolari contingenze, la cui durata nel tempo deve essere oggetto comunque di monitoraggio costante per adattare la legislazione al divenire degli eventi, rendano inevitabile, e improcrastinabile, il ricorso all'azione autoritativa a fronte di una emergenza epidemiologica in corso e al cospetto di una irrazionale, ingiustificabile, diffusa sfiducia e, dunque, in un contesto di crescente esitazione vaccinale>>.”
Tanto premesso, non possono che essere respinte le domande principali svolte dal ricorrente.
Ma neppure la domanda subordinata fondata sull'asserita necessità del riconoscimento, quantomeno, della “quota alimentare” della retribuzione sospesa, indicata dal ricorrente in €
1.000,00 mensili, può essere accolta.
Anche su questa questione deve essere richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale, che, nel giudicare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 4 ter comma 3 del D.L. 44/2021, conv. in L. 76/2021, nella
24 parte in cui esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ha affermato “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno
25 alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico
(ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione
26 collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo
l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva,
l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (cfr. pronuncia n.
15/2023).
Risulta, quindi, infondata anche la domanda subordinata volta alla corresponsione dell'assegno alimentare.
Pur nel rigetto di tutte le domande del ricorrente, ritiene questo giudice che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite in ragione del
27 fatto che la questione di legittimità, se pur rigettata, non è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da contro il Parte_1
respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, 26 novembre 2025 Il Giudice
GI GO
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