Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da
IO DI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. 1336/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta del docente .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa CO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. 1336/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, nella parte in cui quest’ultima ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di ottenere la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per l’importo di € 500,00 annui, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docente, o altro equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2. Ha esposto il ricorrente che la predetta sentenza, notificata al Ministero soccombente in forma esecutiva in data 18 dicembre 2024, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed è passata in giudicato.
3. Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare al ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice.
5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa della somma spettante, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
7. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione comprovante l’avvenuto accredito dell’importo.
Con memoria depositata il 28 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso, il Ministero intimato ha dato integrale alla sentenza azionata; ha quindi chiesto l’adozione di provvedimento conseguente insistendo, peraltro, nella richiesta di condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, dal momento che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione, in corso di causa, dato piena esecuzione alla sentenza azionata.
10. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l’ottemperanza è avvenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso in esame; va inoltre disposta la distrazione dei relativi emolumenti in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
In atti vi è dichiarazione di esenzione dal contributo unificato per motivi reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PE, Presidente
CO AP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AP | MA PE |
IL SEGRETARIO