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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO RO, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 23.1.2023, Persona_1 rep. 37590, dall'avv. Lelio Maritato (C.F.: ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno, C.so Garibaldi n.38; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 19.06.2023, la ricorrente , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1264/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“… A) dichiarare a nata a [...]
Perdifumo il 9.01.1958 ed ivi residente alla Contrada noce, 118 il riconoscimento dell' assegno mensile di invalidità nonché il riconoscimento di portatore di handicap grave dalla data della domanda o da diversa decorrenza B) condannare altresì l' in persona del presidente p.t., CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di esserne antistatario …” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta l'integrazione della TU (dott. , nominato Persona_2 anche in fase di ATPO), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie, il C.T.U., con l'elaborato depositato in data 25.04.2024 e sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ha concluso che
“…Alla luce di quanto fin qui osservato, ritengo di poter affermare che il grado di invalidità della signora sia quantificabile nella misura del 60%, come già in precedenza stabilito, non Parte_1 essendoci allo stato attuale elementi che consentano una diversa valutazione in ambito medico legale ai fini pensionistici...” Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in Persona_2 questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno dichiarate irripetibili, atteso il deposito in ciascuna fase della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese relative alla TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, così come confermate in sede di merito, dichiarando che nata a [...] Parte_1
(SA) il 9.01.1958, NON si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, nè nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 2 di 3 4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase di merito a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO RO, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 23.1.2023, Persona_1 rep. 37590, dall'avv. Lelio Maritato (C.F.: ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno, C.so Garibaldi n.38; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 19.06.2023, la ricorrente , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1264/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“… A) dichiarare a nata a [...]
Perdifumo il 9.01.1958 ed ivi residente alla Contrada noce, 118 il riconoscimento dell' assegno mensile di invalidità nonché il riconoscimento di portatore di handicap grave dalla data della domanda o da diversa decorrenza B) condannare altresì l' in persona del presidente p.t., CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di esserne antistatario …” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta l'integrazione della TU (dott. , nominato Persona_2 anche in fase di ATPO), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie, il C.T.U., con l'elaborato depositato in data 25.04.2024 e sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ha concluso che
“…Alla luce di quanto fin qui osservato, ritengo di poter affermare che il grado di invalidità della signora sia quantificabile nella misura del 60%, come già in precedenza stabilito, non Parte_1 essendoci allo stato attuale elementi che consentano una diversa valutazione in ambito medico legale ai fini pensionistici...” Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in Persona_2 questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno dichiarate irripetibili, atteso il deposito in ciascuna fase della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese relative alla TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, così come confermate in sede di merito, dichiarando che nata a [...] Parte_1
(SA) il 9.01.1958, NON si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, nè nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 2 di 3 4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase di merito a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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