Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3330/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
), ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
), ), con l'Avv.to Pt_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8
Francesco Franceschinis e l'Avv.to Lorenzo Franceschinis, con domicilio eletto in Milano, Via Lario 26
RICORRENTI contro
), con gli Avv.ti Marcello Giustiniani e Maria Giovanna Conti, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Milano, Via Michele Barozzi 1
RESISTENTE
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità dell'art. 31.5 del
Contratto Aziendale Integrativo 2006 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione CP_2 professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di euro 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77., punto 2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e dell'art. 30.6 CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
per l'effetto condanna a corrispondere ai ricorrenti, con riferimento al Controparte_1 periodo sino al 31.12.2024, i seguenti importi:
- a euro 6.903 Parte_1
- a euro 6.867 Parte_2
- a euro 5.372 Parte_3
- a euro 5.625 Parte_4
- a euro 4.713 Parte_5
- a euro 6.106 Parte_6
- a euro 4.784 Parte_7
- a euro 1.832, Parte_8 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
6.537,90 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 25/06/2025
Il Giudice
Tullio Perillo