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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTG170010751U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. MTG170010751U – prot. 110338 – relativo all'imposta unica di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo d'imposta 2016. Coobbligato.
Motivi di ricorso: regolarizzazione fiscale per emersione della propria rete fisica di raccolta dal 01/01/2015 ;
La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Foggia della società obbligata principale, nel corso dell'anno 2019 ; risoluzione contrattuale del 31/01/2015.
L'Agenzia si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, sulle scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque evento anche se è svolto all'estero, è dovuta una tassa denominata Imposta Unica sulle scommesse (d'ora in poi
IUSS), la cui base imponibile è costituita “dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa” ex art. 2 del decreto legislativo citato. A norma del successivo art. 3, soggetti passivi dell'obbligazione tributaria sono coloro che gestiscono, anche in concessione, la raccolta delle scommesse. La giurisprudenza costituzionale ha interpretato estensivamente tale ultimo concetto, intendendo per attività di gestione delle scommesse l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse nel cui perimetro rientra, ad esempio, anche la messa a disposizione dei locali (cfr. Corte Cost., sent. n. 27/2018).
Al fine della contabilizzazione, è stato istituito il c.d. totalizzatore nazionale, che altro non è che un sistema informatico che provvede alla ricezione, elaborazione e controllo delle transazioni di gioco che avvengono presso i concessionari autorizzati. Il sistema del totalizzatore attribuisce a ogni giocata un numero identificativo e provvede alla determinazione delle quote di vincita e a tutte le questioni contabili che ne derivano.
Nel caso di specie l'attività di verifica veniva posta in essere in data 13/09/2013, riscontrando che presso l'esercizio commerciale si svolgeva l'attività illecita di raccolta scommesse sportive non autorizzate mediante il bookmaker estero. L'Agenzia determina induttivamente la base imponibile con riferimento ai periodi oggetto di accertamento utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Per il periodo compreso tra il 01/01/2017 e il 31/12/2017 (in considerazione del fatto che l'attività di raccolta scommesse si presuma iniziata con l'attivazione della stessa società – anche in mancanza di prova contraria – avutasi nel 2014 e proseguita nel tempo), procedendo al calcolo induttivo dell'imposta dovuta per il predetto anno oggi in discussione.
La Corte osserva , dall'esame degli atti, che la ricorrente è chiamata ad adempiere in qualità di obbligata in solido per cui è necessario principalmente rilevare la sussistenza o meno della condizione. A tale scopo si riassume quanto di seguito. Con “nota prot. 23111/RU è stato notificato alla parte (Nominativo_1 nato a [...] il Data_1, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Società_1 SAS), [rct.: quindi inviato solo alla società Società_1 S.a.s., peraltro non più esistente dal 14/10/20194 , e non anche alla ricorrente, l'invito ed il questionario da compilare per richiesta di tutta la documentazione contabile ed extracontabile per la ricostruzione analitica dell'imposta dovuta per gli anni 2017 e successivi
(ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. N. 504/1998)”. In risposta al suddetto questionario ed invito, la parte non ha fornito utile documentazione contabile ed extracontabile idonea alla determinazione analitica dell'Imposta dovuta per l'attività di raccolta di scommesse per conto della predetta società estera. Dunque l'interlocuzione dei funzionari è avvenuta solo con la società obbligata principale.
La società ricorrente ha regolarizzato i 985 punti di esercizio in Italia a lei collegati con atto del 30/01/2015
e pagamento di euro 10.000,00 per ognuno di essi. Risulta escluso il punto qui interessato.
La società esercente risulta cancellata d'ufficio dal registro delle imprese nel 2019 per inattività dal 2016.
La ricorrente produce atto di risoluzione contrattuale con l'esercente dal 31/01/2015.
L'agenzia presume l'esercizio dell'attività per gli anni dal 2017 al 2020.
La sequenza logica e la documentazione prodotta provano che la ricorrente non aveva rapporti commerciali con l'esercente dal 31/01/2025; la stessa obbligata principale non esercitava l'attività dal 2016. le presunzioni dell'agenzia non sono corroborate da elementi tali (gravi, precisi e concordanti) da renderli sufficientemente convincenti per questa Corte.
Per tutto quanto detto la Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Vista la complessità della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTG170010751U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. MTG170010751U – prot. 110338 – relativo all'imposta unica di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo d'imposta 2016. Coobbligato.
Motivi di ricorso: regolarizzazione fiscale per emersione della propria rete fisica di raccolta dal 01/01/2015 ;
La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Foggia della società obbligata principale, nel corso dell'anno 2019 ; risoluzione contrattuale del 31/01/2015.
L'Agenzia si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, sulle scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque evento anche se è svolto all'estero, è dovuta una tassa denominata Imposta Unica sulle scommesse (d'ora in poi
IUSS), la cui base imponibile è costituita “dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa” ex art. 2 del decreto legislativo citato. A norma del successivo art. 3, soggetti passivi dell'obbligazione tributaria sono coloro che gestiscono, anche in concessione, la raccolta delle scommesse. La giurisprudenza costituzionale ha interpretato estensivamente tale ultimo concetto, intendendo per attività di gestione delle scommesse l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse nel cui perimetro rientra, ad esempio, anche la messa a disposizione dei locali (cfr. Corte Cost., sent. n. 27/2018).
Al fine della contabilizzazione, è stato istituito il c.d. totalizzatore nazionale, che altro non è che un sistema informatico che provvede alla ricezione, elaborazione e controllo delle transazioni di gioco che avvengono presso i concessionari autorizzati. Il sistema del totalizzatore attribuisce a ogni giocata un numero identificativo e provvede alla determinazione delle quote di vincita e a tutte le questioni contabili che ne derivano.
Nel caso di specie l'attività di verifica veniva posta in essere in data 13/09/2013, riscontrando che presso l'esercizio commerciale si svolgeva l'attività illecita di raccolta scommesse sportive non autorizzate mediante il bookmaker estero. L'Agenzia determina induttivamente la base imponibile con riferimento ai periodi oggetto di accertamento utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Per il periodo compreso tra il 01/01/2017 e il 31/12/2017 (in considerazione del fatto che l'attività di raccolta scommesse si presuma iniziata con l'attivazione della stessa società – anche in mancanza di prova contraria – avutasi nel 2014 e proseguita nel tempo), procedendo al calcolo induttivo dell'imposta dovuta per il predetto anno oggi in discussione.
La Corte osserva , dall'esame degli atti, che la ricorrente è chiamata ad adempiere in qualità di obbligata in solido per cui è necessario principalmente rilevare la sussistenza o meno della condizione. A tale scopo si riassume quanto di seguito. Con “nota prot. 23111/RU è stato notificato alla parte (Nominativo_1 nato a [...] il Data_1, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Società_1 SAS), [rct.: quindi inviato solo alla società Società_1 S.a.s., peraltro non più esistente dal 14/10/20194 , e non anche alla ricorrente, l'invito ed il questionario da compilare per richiesta di tutta la documentazione contabile ed extracontabile per la ricostruzione analitica dell'imposta dovuta per gli anni 2017 e successivi
(ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. N. 504/1998)”. In risposta al suddetto questionario ed invito, la parte non ha fornito utile documentazione contabile ed extracontabile idonea alla determinazione analitica dell'Imposta dovuta per l'attività di raccolta di scommesse per conto della predetta società estera. Dunque l'interlocuzione dei funzionari è avvenuta solo con la società obbligata principale.
La società ricorrente ha regolarizzato i 985 punti di esercizio in Italia a lei collegati con atto del 30/01/2015
e pagamento di euro 10.000,00 per ognuno di essi. Risulta escluso il punto qui interessato.
La società esercente risulta cancellata d'ufficio dal registro delle imprese nel 2019 per inattività dal 2016.
La ricorrente produce atto di risoluzione contrattuale con l'esercente dal 31/01/2015.
L'agenzia presume l'esercizio dell'attività per gli anni dal 2017 al 2020.
La sequenza logica e la documentazione prodotta provano che la ricorrente non aveva rapporti commerciali con l'esercente dal 31/01/2025; la stessa obbligata principale non esercitava l'attività dal 2016. le presunzioni dell'agenzia non sono corroborate da elementi tali (gravi, precisi e concordanti) da renderli sufficientemente convincenti per questa Corte.
Per tutto quanto detto la Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Vista la complessità della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino