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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da CH AN - Presidente - Sent. n. sez. 1641/2025 DR TI CC - 28/10/2025 PIERANGELO LO - Relatore - R.G.N. 27718/2025 LO EN EL UL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di rigettare l’istanza. 1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 24 luglio 2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione riesame – che, per quanto qui di interesse, nel rigettare l’istanza di riesame presentata da SO OL, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 20 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1606 Anno 2026 Presidente: AN CH Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 28/10/2025 2 giugno 2025, ritenendo a carico dell’indagato il del reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commercializzazione di prodotti contraffatti (aspirapolveri “Folletto”). Con il decreto era stata disposta la perquisizione dei locali riferibili agli indagati e il sequestro probatorio del materiale rinvenuto, «della documentazione rinvenuta e comprovante l’acquisto delle aspirapolveri, delle scatole, e in generale la provenienza e la destinazione di tali beni contraffatti» nonché «dei telefoni cellulari in uso agli indagati BA TR, SO TR e PA VI e dei siti internet, delle pagine Instagram e della pagine TikTok riferibili alle attività oggetto di indagine. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, ricorre SO TR, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «alla riconducibilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen. al SO». L’ordinanza impugnata si limiterebbe, infatti, a un generico rinvio all’informativa della Guardia di Finanza dell’8 aprile 2025, senza fornire alcuna autonoma e concreta valutazione circa l’effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, già articolate nella memoria depositata il 24 luglio 2025, secondo cui l’attività imprenditoriale svolta dal SO – consistente nell’importazione e nella commercializzazione di componenti compatibili per aspirapolveri – si sarebbe svolta in modo del tutto lecito e trasparente. La motivazione dell’ordinanza si risolverebbe in una tautologica affermazione di responsabilità, fondata su una condotta ritenuta “sicuramente lecita” ma, al contempo, considerata idonea a integrare gli estremi del reato associativo, in assenza di qualsiasi elemento che dimostri l’esistenza di un accordo criminoso o di un contributo consapevole e volontario del ricorrente alla realizzazione di un disegno illecito. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 253 e 275 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la legittimità del sequestro del telefono in uso all’indagato, in relazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità. In particolare, contesta il sequestro di tutti i dati contenuti nel telefono, ritenuto eccessivo rispetto alle esigenze probatorie. 3 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. Deduce l’omessa motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla questione con la quale difesa aveva censurato il decreto di sequestro, nella parte in cui autorizzava l’acquisizione e l’analisi dei dati personali custoditi nel telefono cellulare dell’indagato, in assenza di un previo provvedimento autorizzativo emesso da un’autorità giurisdizionale terza e imparziale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo è infondato. Invero, il Tribunale – senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico – ha rappresentato gli elementi ritenuti idonei a considerare il SO coinvolto nel reato di cui all’imputazione provvisoria (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), adeguatamente delineato, evidenziando anche la necessità del sequestro probatorio. Tale motivazione appare conforme allo “standard” argomentativo richiesto al Tribunale del riesame dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, va ricordato che, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). 1.2. Il secondo motivo, relativo al sequestro del telefono in uso all’indagato, è fondato. Al riguardo, deve essere ricordato che «è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di 4 selezione» (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092). Sebbene non possa dirsi di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, nel caso in cui sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che, in tali casi, il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti il sequestro del dispositivo privo di giustificazione, non potendosi procedere a un’acquisizione di carattere meramente esplorativo. In ragione di tale strumentalità, il vincolo, fin dall’origine, deve essere commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione. Sempre in ragione dell’esposta strumentalità, nel provvedimento che dispone il vincolo, devono essere fissati criteri di selezione, in assenza dei quali il sequestro risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità̀. Proprio in tale prospettiva è stato chiarito che, «in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia- mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità̀ delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede» (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949). Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha confermato anche il sequestro del telefono in uso all’indagato e di tutti i dati in essi contenuti, senza fare alcun riferimento ai principi esposti, nonostante la difesa, con apposita memoria, avesse dedotto la sproporzione del sequestro di tutti i «dati e files» contenuti nel dispositivo in questione, rappresentando che essi sarebbero afferenti non solo alla «sfera lavorativa» dell’indagato, ma pure alla «sua vita privata» e alle «sue relazioni più intime e riservate». L’ordinanza impugnata, pertanto, limitatamente al sequestro del telefono di SO TR, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente restituzione del medesimo all’avente diritto. 1.3. Il terzo motivo risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro del 20 giugno 2025, limitatamente al sequestro del telefono di SO TR, del quale ordina la restituzione all'avente diritto, se non sottoposto ad altro vincolo. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IE CI CH OM
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di rigettare l’istanza. 1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 24 luglio 2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione riesame – che, per quanto qui di interesse, nel rigettare l’istanza di riesame presentata da SO OL, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 20 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1606 Anno 2026 Presidente: AN CH Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 28/10/2025 2 giugno 2025, ritenendo a carico dell’indagato il del reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commercializzazione di prodotti contraffatti (aspirapolveri “Folletto”). Con il decreto era stata disposta la perquisizione dei locali riferibili agli indagati e il sequestro probatorio del materiale rinvenuto, «della documentazione rinvenuta e comprovante l’acquisto delle aspirapolveri, delle scatole, e in generale la provenienza e la destinazione di tali beni contraffatti» nonché «dei telefoni cellulari in uso agli indagati BA TR, SO TR e PA VI e dei siti internet, delle pagine Instagram e della pagine TikTok riferibili alle attività oggetto di indagine. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, ricorre SO TR, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «alla riconducibilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen. al SO». L’ordinanza impugnata si limiterebbe, infatti, a un generico rinvio all’informativa della Guardia di Finanza dell’8 aprile 2025, senza fornire alcuna autonoma e concreta valutazione circa l’effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, già articolate nella memoria depositata il 24 luglio 2025, secondo cui l’attività imprenditoriale svolta dal SO – consistente nell’importazione e nella commercializzazione di componenti compatibili per aspirapolveri – si sarebbe svolta in modo del tutto lecito e trasparente. La motivazione dell’ordinanza si risolverebbe in una tautologica affermazione di responsabilità, fondata su una condotta ritenuta “sicuramente lecita” ma, al contempo, considerata idonea a integrare gli estremi del reato associativo, in assenza di qualsiasi elemento che dimostri l’esistenza di un accordo criminoso o di un contributo consapevole e volontario del ricorrente alla realizzazione di un disegno illecito. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 253 e 275 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la legittimità del sequestro del telefono in uso all’indagato, in relazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità. In particolare, contesta il sequestro di tutti i dati contenuti nel telefono, ritenuto eccessivo rispetto alle esigenze probatorie. 3 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. Deduce l’omessa motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla questione con la quale difesa aveva censurato il decreto di sequestro, nella parte in cui autorizzava l’acquisizione e l’analisi dei dati personali custoditi nel telefono cellulare dell’indagato, in assenza di un previo provvedimento autorizzativo emesso da un’autorità giurisdizionale terza e imparziale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo è infondato. Invero, il Tribunale – senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico – ha rappresentato gli elementi ritenuti idonei a considerare il SO coinvolto nel reato di cui all’imputazione provvisoria (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), adeguatamente delineato, evidenziando anche la necessità del sequestro probatorio. Tale motivazione appare conforme allo “standard” argomentativo richiesto al Tribunale del riesame dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, va ricordato che, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). 1.2. Il secondo motivo, relativo al sequestro del telefono in uso all’indagato, è fondato. Al riguardo, deve essere ricordato che «è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di 4 selezione» (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092). Sebbene non possa dirsi di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, nel caso in cui sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che, in tali casi, il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti il sequestro del dispositivo privo di giustificazione, non potendosi procedere a un’acquisizione di carattere meramente esplorativo. In ragione di tale strumentalità, il vincolo, fin dall’origine, deve essere commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione. Sempre in ragione dell’esposta strumentalità, nel provvedimento che dispone il vincolo, devono essere fissati criteri di selezione, in assenza dei quali il sequestro risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità̀. Proprio in tale prospettiva è stato chiarito che, «in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia- mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità̀ delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede» (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949). Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha confermato anche il sequestro del telefono in uso all’indagato e di tutti i dati in essi contenuti, senza fare alcun riferimento ai principi esposti, nonostante la difesa, con apposita memoria, avesse dedotto la sproporzione del sequestro di tutti i «dati e files» contenuti nel dispositivo in questione, rappresentando che essi sarebbero afferenti non solo alla «sfera lavorativa» dell’indagato, ma pure alla «sua vita privata» e alle «sue relazioni più intime e riservate». L’ordinanza impugnata, pertanto, limitatamente al sequestro del telefono di SO TR, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente restituzione del medesimo all’avente diritto. 1.3. Il terzo motivo risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro del 20 giugno 2025, limitatamente al sequestro del telefono di SO TR, del quale ordina la restituzione all'avente diritto, se non sottoposto ad altro vincolo. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IE CI CH OM