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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1172/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1172/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Pellegrini;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Taddia;
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefania Sorrenti;
Controparte_2 P.IVA_2
ER AM
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
23.09.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_2
per ivi ottenerne la condanna al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051, dei Controparte_1 danni asseritamente sofferti a seguito di un sinistro occorso in data 30 Agosto 2015, lungo la Via
Vecchia Aurelia, nel tratto di Viale Matteotti, a SC SC, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, segnatamente per essere caduto a terra a causa della presenza di un dosso artificiale sulla carreggiata. Sulla scorta di tale ricostruzione, ha dedotto la responsabilità del convenuto ex CP_1 art. 2051 c.c., quale custode del tratto di strada teatro del sinistro. Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al pagamento in proprio favore della somma di Euro 17.827,00, ovvero della pagina 1 di 10 somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2020, si è costituito in giudizio il
, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per Controparte_1 essere il Comune estraneo ai fatti di causa, stante la responsabilità esclusiva della Controparte_2 in relazione al sinistro occorso all'attore, sul presupposto che la gestione della Strada Provinciale 84, teatro del sinistro, rientrerebbe ex art.2 Codice della Strada nelle competenze dell'ente provinciale, trattandosi di strada provinciale che attraversa un centro abitato con una popolazione non superiore a diecimila abitanti;
sempre in via preliminare, ha chiesto, sulla scorta delle precedenti difese, autorizzazione alla chiamata in causa di della;
nel merito, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea, deducendo altresì un concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del sinistro;
ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto integrale della domanda;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi che l'evento per cui è causa, se provato, sarebbe imputabile a responsabilità della , con richiesta di condanna Controparte_2 esclusiva della terza chiamata;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.04.2021, si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva per essere la estranea ai fatti di causa, stante la CP_2 responsabilità esclusiva del in relazione al sinistro occorso all'attore, quale custode Controparte_1 dell'area dove si trovava collocato il dosso artificiale per cui è causa e soggetto competente per la segnaletica all'interno del centro abitato, nonché in ragione dell'espresso esonero di responsabilità previsto dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC, tra cui quello oggetto di lite.
Nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, oltre che non provata;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie istruttorie, ammesse ed espletate prove per testimoni e per interpello, dopodiché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal convenuto e dalla terza chiamata . Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 10 Si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11
n.14177), per cui la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, sul punto si deve aderire al recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.
2951 del 2016, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
(ii) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
(iii) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
(iv) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; (v) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; (vi) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Nella specie, non pare idonea a fondare l'eccepito difetto di “legittimazione passiva” (rectius,
“titolarità”) degli Enti convenuti l'allegazione secondo cui la custodia dell'area dove si verificò il sinistro spetterebbe all'uno o all'altro Ente.
Invero, nella specie, trattasi di questione attinente alla titolarità passiva (e dunque al merito) della pretesa, tenuto conto che, da un lato, la gestione della Strada Provinciale 84, teatro del sinistro, rientra pagina 3 di 10 astrattamente nelle competenze dell'ente provinciale ex art.2 Codice della Strada, trattandosi di strada provinciale che attraversa un centro abitato con una popolazione non superiore a diecimila abitanti;
dall'altro lato, risulta comunque astrattamente predicabile una responsabilità del in Controparte_1 relazione al medesimo sinistro, quale custode dell'area (comunale) dove si trovava collocato il dosso artificiale per cui è causa e soggetto competente, per legge, per la segnaletica all'interno del centro abitato, cui si aggiunge la questione, dedotta dalla , dell'espresso esonero di responsabilità CP_2 previsto dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC, tra cui quello oggetto di lite (cfr. doc. 6 ). CP_2
Da tutto quanto esposto, deve quindi concludersi per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, potendosi al più riqualificare l'eccezione in commento quale eccezione di difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, la quale tuttavia, siccome attiene al merito della causa, deve essere indagata all'esito dell'istruttoria.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Circa la dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., va preliminarmente osservato che, per costante giurisprudenza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761).
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del pagina 4 di 10 fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406). pagina 5 di 10 Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente pubblico, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada) e l'evento di danno (le lesioni), quando il soggetto sia a conoscenza dello stato dei luoghi e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada pericolosa, non risponde per la caduta del danneggiato, quando le sue CP_1 condizioni sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una insidia sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali dissesti costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse criticità vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di criticità, a prescindere dalla circostanza che non risultino visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerle, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Innanzitutto, l'istruttoria espletata (cfr. dichiarazioni dei testi all'udienza del 9 gennaio Testimone_1
2024 e all'udienza del 7 febbraio 2023) ha sostanzialmente confermato che il sinistro Testimone_2 per cui vi è causa avvenne all'interno del centro abitato di e che il dosso artificiale che avrebbe CP_1 causato la caduta dalla bicicletta per cui vi è causa, fu posizionato dal di quale Ente CP_1 CP_1 competente per la segnaletica all'interno del centro abitato.
Sul punto, va rilevato che l'art 2 del Codice della Strada che, al comma 7, prevede che «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti ».
Nella specie, trattandosi pacificamente di Comune con popolazione inferiore ai 10.000,00 abitanti, risulta documentato che, su apposita istanza presentata dallo stesso di competente sul CP_1 CP_1 tratto di strada luogo del sinistro, la Provincia aveva rilasciato l'autorizzazione per l'esecuzione dei pagina 6 di 10 lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC (cfr. doc. 6 ) che sono risultati, all'esito dell'istruttoria, gli unici attraversamenti pedonali presenti CP_2 nella via dove è avvenuto il sinistro, come risulta anche dalla documentazione fotografica versata in atti
(cfr. doc.7 ) e dalla integrazione documentale del con nota assunta al CP_2 Controparte_1 protocollo dell'Ente prot. 53801 del 3/04/2015 (cfr. doc. 8 ). CP_2
Risulta anche che, ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, la aveva Controparte_2 imposto al il rispetto di determinate condizioni, tra le quali quelle di cui ai punti 2), Controparte_1
5), 6), 7) e 9) della citata autorizzazione (cfr. doc. 6 ), prevedendo in particolare: “2) che CP_2 all'utente concessionario faccia carico la responsabilità a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere;
(…) 5) che la posa in opera e la successiva manutenzione delle opere sia completo carico di Codesto comune. Eventuali richieste di risarcimento o quant'altro riconducibile alla posa in opera e al mantenimento degli attraversamenti competerà esclusivamente ai Comuni di Gavorrano e , sollevando CP_1 completamento questa Provincia;
(…) 7) che le opere eseguite siano tenute costantemente in buone condizioni di manutenzione dal richiedente e suoi eredi o successori;
9) che al richiedente faccia carico la responsabilità, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzioni e manutenzione delle opere, restandone completamente sollevata la , nonché CP_2
i Funzionari e gli Agenti da essa dipendenti” (cfr. doc. 6 ). CP_2
Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che la competenza nella posa in opera e manutenzione degli attraversamenti rialzati (dossi) e per la custodia della strada rientrante nel centro abitato fosse, all'epoca dei fatti di causa e per quanto qui interessa, in capo al , che ha accettato le Controparte_1 condizioni imposte dalla unitamente agli oneri posti a proprio carico nella gestione delle CP_2 opere, quali la manutenzione costante delle stesse e la responsabilità, a qualsiasi effetto, nel caso di incidenti.
Deve dunque ritenersi, conclusivamente, che l'area dove si verificò il sinistro ricadesse sotto la custodia del convenuto e non della , con conseguente titolarità passiva CP_1 Controparte_2 della pretesa ex art. 2051 c.c. in capo al . Controparte_1
Quanto alla dedotta responsabilità del in relazione al sinistro occorso al si osserva CP_1 Pt_1 quanto segue.
Innanzitutto, va rilevata l'assenza di dichiarazioni testimoniali provenienti da testi oculari, posto che nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver assistito alla dinamica del sinistro.
pagina 7 di 10 Invero, vi è in atti una dichiarazione scritta (cfr. doc. 17 parte attrice) dell'unica teste che avrebbe assistito alla caduta ( , la quale tuttavia non è stata escussa in corso di causa e le cui Testimone_3 dichiarazioni scritte non possono ritenersi decisive ai fini della prova della dinamica dell'incidente.
Va sul punto osservato che, per consolidata giurisprudenza, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. Sent. 24976/17).
Gli ulteriori testi escussi non hanno, come emerso dall'istruttoria, assistito alla dinamica del sinistro, trattandosi di soggetti che non erano presenti al momento della caduta del Pt_1
Circa il cattivo stato manutentivo del dosso in questione, i testi e (cfr. Testimone_1 Testimone_2 verbali di udienza del 9 gennaio 2024 e del 7 febbraio 2023) rendendo dichiarazioni credibili e coerenti, non hanno fatto emergere alcun profilo di criticità, né risulta, dal restante compendio probatorio in atti, che il dosso in questione si presentasse rotto, rialzato o comunque in condizioni tali da rappresentare un pericolo per gli utenti della strada. CP_ In particolare, il teste all'epoca dei fatti dipendente dell' convenuto, ha confermato Testimone_2 che il dosso in questione era “un attraversamento pedonale rialzato” di tipo prefabbricato, con
“un'altezza standard di 3 centimetri e non 5” (sebbene non sia stato in grado di ricordare l'esatta misura), mentre alla successiva udienza del 9 Gennaio 2024, il teste alle dipendenze Testimone_1 della terza chiamata, ha confermato che “il dosso è segnalato da segnaletica verticale relativa alla indicazione della presenza di una serie di dossi e alla velocità di percorrenza da tenersi”, con la ulteriore precisazione che “la pedana ha una sporgenza di 5 cm rispetto al manto della carreggiata con i bordi esterni inclinati ed a scivolo per l'attraversamento dei mezzi” (…) e che “il dosso è caratterizzato dalla presenza di uno scivolo da entrambi i lati della corsia di marcia”.
Invero, dalle suddette dichiarazioni, valutate unitamente ai documenti in atti, risulta che il bene si presentava, al momento del sinistro, sostanzialmente conforme alle disposizioni in materia e correttamente segnalato, circostanze che portano ad escludere profili di responsabilità a carico del custode.
Nemmeno emerge, dalla lettura delle dichiarazioni contenute nel documento n. 17 di parte attrice, il carattere insidioso del dosso artificiale per cui è causa, né altra situazione di pericolo addebitabile al custode dell'area. pagina 8 di 10 Dalla suddetta dichiarazione, infatti, emerge come l'attore intraprese l'attraversamento del dosso in questione nello spazio tra la pedana ed il cordolo del marciapiede, circostanza confermata, altresì, dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, allorquando il ha confermato il punto esatto in Pt_1 cui effettuò l'attraversamento, ovvero in corrispondenza della “X” apposta all'elaborato fotografico prodotto in atti (cfr. doc.11 atto di citazione), segnatamente nella penultima foto dove viene indicato con una “X” il punto in cui avvenne la caduta (cfr. verbale di udienza del 9 Gennaio 2024).
Alla medesima udienza, il ha confermato altresì che si trovava in sella alla propria bicicletta Pt_1 sportiva “indossando una scarpa munita di tacchetti e bloccata ai pedali del mezzo”, precisando di aver attraversato il dosso in corrispondenza del punto segnato con una X nella penultima fotografia mostrata
(cfr. doc.11 atto di citazione).
Deve dunque rilevarsi come, sulla base delle suddette dichiarazioni, sia ragionevole concludere che l'attore realizzò una incauta manovra nell'attraversare il dosso, dirigendosi nello spazio tra la pedana ed il cordolo del marciapiede, il tutto mentre si trovava in sella ad un velocipede sportivo con il blocco dei pedali, che ragionevolmente impedì ulteriori possibilità di manovra, rendendo probabile, se non inevitabile, la caduta al suolo.
Peraltro, non è emersa alcuna circostanza concretamente ostativa alla visibilità del dosso artificiale, il quale si presentava, da quanto emerso dall'istruttoria, ben visibile, opportunamente segnalato e con le caratteristiche che ne avrebbero consentito l'attraversamento in tutta sicurezza.
Per tutti i suindicati rilievi, deve ritenersi che l'accaduto sia ascrivibile al caso fortuito, integrato dalla condotta dello stesso attore.
Da tanto deriva il rigetto integrale della domanda.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione tra tutte le parti in causa;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti (i) la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva presenza di un dosso artificiale al momento del sinistro in corrispondenza del quale avvenne la caduta, manufatto che, seppur privo del carattere di insidia, si ritiene abbia ragionevolmente interferito nella dinamica dell'incidente; (ii) la non manifesta infondatezza della chiamata in causa della CP_2
da parte del , attesa l'individuazione della titolarità passiva della pretesa
[...] Controparte_1 individuata in capo al solo all'esito dell'istruttoria, posto il generale criterio della competenza CP_1 gestionale in capo alla ex art 2 c. 7 del Codice della Strada per i “tratti interni di strade statali, CP_2 regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”, superato, tra le altre cose, in ragione dell'espresso esonero di responsabilità previsto pagina 9 di 10 dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC, tra cui quello oggetto di lite (cfr. doc. 6 ). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 19.12.2025
Si comunichi. Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1172/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Pellegrini;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Taddia;
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefania Sorrenti;
Controparte_2 P.IVA_2
ER AM
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
23.09.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_2
per ivi ottenerne la condanna al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051, dei Controparte_1 danni asseritamente sofferti a seguito di un sinistro occorso in data 30 Agosto 2015, lungo la Via
Vecchia Aurelia, nel tratto di Viale Matteotti, a SC SC, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, segnatamente per essere caduto a terra a causa della presenza di un dosso artificiale sulla carreggiata. Sulla scorta di tale ricostruzione, ha dedotto la responsabilità del convenuto ex CP_1 art. 2051 c.c., quale custode del tratto di strada teatro del sinistro. Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al pagamento in proprio favore della somma di Euro 17.827,00, ovvero della pagina 1 di 10 somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2020, si è costituito in giudizio il
, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per Controparte_1 essere il Comune estraneo ai fatti di causa, stante la responsabilità esclusiva della Controparte_2 in relazione al sinistro occorso all'attore, sul presupposto che la gestione della Strada Provinciale 84, teatro del sinistro, rientrerebbe ex art.2 Codice della Strada nelle competenze dell'ente provinciale, trattandosi di strada provinciale che attraversa un centro abitato con una popolazione non superiore a diecimila abitanti;
sempre in via preliminare, ha chiesto, sulla scorta delle precedenti difese, autorizzazione alla chiamata in causa di della;
nel merito, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea, deducendo altresì un concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del sinistro;
ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto integrale della domanda;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi che l'evento per cui è causa, se provato, sarebbe imputabile a responsabilità della , con richiesta di condanna Controparte_2 esclusiva della terza chiamata;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.04.2021, si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva per essere la estranea ai fatti di causa, stante la CP_2 responsabilità esclusiva del in relazione al sinistro occorso all'attore, quale custode Controparte_1 dell'area dove si trovava collocato il dosso artificiale per cui è causa e soggetto competente per la segnaletica all'interno del centro abitato, nonché in ragione dell'espresso esonero di responsabilità previsto dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC, tra cui quello oggetto di lite.
Nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, oltre che non provata;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie istruttorie, ammesse ed espletate prove per testimoni e per interpello, dopodiché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal convenuto e dalla terza chiamata . Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 10 Si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11
n.14177), per cui la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, sul punto si deve aderire al recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.
2951 del 2016, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
(ii) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
(iii) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
(iv) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; (v) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; (vi) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Nella specie, non pare idonea a fondare l'eccepito difetto di “legittimazione passiva” (rectius,
“titolarità”) degli Enti convenuti l'allegazione secondo cui la custodia dell'area dove si verificò il sinistro spetterebbe all'uno o all'altro Ente.
Invero, nella specie, trattasi di questione attinente alla titolarità passiva (e dunque al merito) della pretesa, tenuto conto che, da un lato, la gestione della Strada Provinciale 84, teatro del sinistro, rientra pagina 3 di 10 astrattamente nelle competenze dell'ente provinciale ex art.2 Codice della Strada, trattandosi di strada provinciale che attraversa un centro abitato con una popolazione non superiore a diecimila abitanti;
dall'altro lato, risulta comunque astrattamente predicabile una responsabilità del in Controparte_1 relazione al medesimo sinistro, quale custode dell'area (comunale) dove si trovava collocato il dosso artificiale per cui è causa e soggetto competente, per legge, per la segnaletica all'interno del centro abitato, cui si aggiunge la questione, dedotta dalla , dell'espresso esonero di responsabilità CP_2 previsto dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC, tra cui quello oggetto di lite (cfr. doc. 6 ). CP_2
Da tutto quanto esposto, deve quindi concludersi per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, potendosi al più riqualificare l'eccezione in commento quale eccezione di difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, la quale tuttavia, siccome attiene al merito della causa, deve essere indagata all'esito dell'istruttoria.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Circa la dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., va preliminarmente osservato che, per costante giurisprudenza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761).
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del pagina 4 di 10 fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406). pagina 5 di 10 Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente pubblico, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada) e l'evento di danno (le lesioni), quando il soggetto sia a conoscenza dello stato dei luoghi e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada pericolosa, non risponde per la caduta del danneggiato, quando le sue CP_1 condizioni sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una insidia sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali dissesti costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse criticità vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di criticità, a prescindere dalla circostanza che non risultino visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerle, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Innanzitutto, l'istruttoria espletata (cfr. dichiarazioni dei testi all'udienza del 9 gennaio Testimone_1
2024 e all'udienza del 7 febbraio 2023) ha sostanzialmente confermato che il sinistro Testimone_2 per cui vi è causa avvenne all'interno del centro abitato di e che il dosso artificiale che avrebbe CP_1 causato la caduta dalla bicicletta per cui vi è causa, fu posizionato dal di quale Ente CP_1 CP_1 competente per la segnaletica all'interno del centro abitato.
Sul punto, va rilevato che l'art 2 del Codice della Strada che, al comma 7, prevede che «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti ».
Nella specie, trattandosi pacificamente di Comune con popolazione inferiore ai 10.000,00 abitanti, risulta documentato che, su apposita istanza presentata dallo stesso di competente sul CP_1 CP_1 tratto di strada luogo del sinistro, la Provincia aveva rilasciato l'autorizzazione per l'esecuzione dei pagina 6 di 10 lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC (cfr. doc. 6 ) che sono risultati, all'esito dell'istruttoria, gli unici attraversamenti pedonali presenti CP_2 nella via dove è avvenuto il sinistro, come risulta anche dalla documentazione fotografica versata in atti
(cfr. doc.7 ) e dalla integrazione documentale del con nota assunta al CP_2 Controparte_1 protocollo dell'Ente prot. 53801 del 3/04/2015 (cfr. doc. 8 ). CP_2
Risulta anche che, ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, la aveva Controparte_2 imposto al il rispetto di determinate condizioni, tra le quali quelle di cui ai punti 2), Controparte_1
5), 6), 7) e 9) della citata autorizzazione (cfr. doc. 6 ), prevedendo in particolare: “2) che CP_2 all'utente concessionario faccia carico la responsabilità a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere;
(…) 5) che la posa in opera e la successiva manutenzione delle opere sia completo carico di Codesto comune. Eventuali richieste di risarcimento o quant'altro riconducibile alla posa in opera e al mantenimento degli attraversamenti competerà esclusivamente ai Comuni di Gavorrano e , sollevando CP_1 completamento questa Provincia;
(…) 7) che le opere eseguite siano tenute costantemente in buone condizioni di manutenzione dal richiedente e suoi eredi o successori;
9) che al richiedente faccia carico la responsabilità, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzioni e manutenzione delle opere, restandone completamente sollevata la , nonché CP_2
i Funzionari e gli Agenti da essa dipendenti” (cfr. doc. 6 ). CP_2
Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi che la competenza nella posa in opera e manutenzione degli attraversamenti rialzati (dossi) e per la custodia della strada rientrante nel centro abitato fosse, all'epoca dei fatti di causa e per quanto qui interessa, in capo al , che ha accettato le Controparte_1 condizioni imposte dalla unitamente agli oneri posti a proprio carico nella gestione delle CP_2 opere, quali la manutenzione costante delle stesse e la responsabilità, a qualsiasi effetto, nel caso di incidenti.
Deve dunque ritenersi, conclusivamente, che l'area dove si verificò il sinistro ricadesse sotto la custodia del convenuto e non della , con conseguente titolarità passiva CP_1 Controparte_2 della pretesa ex art. 2051 c.c. in capo al . Controparte_1
Quanto alla dedotta responsabilità del in relazione al sinistro occorso al si osserva CP_1 Pt_1 quanto segue.
Innanzitutto, va rilevata l'assenza di dichiarazioni testimoniali provenienti da testi oculari, posto che nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver assistito alla dinamica del sinistro.
pagina 7 di 10 Invero, vi è in atti una dichiarazione scritta (cfr. doc. 17 parte attrice) dell'unica teste che avrebbe assistito alla caduta ( , la quale tuttavia non è stata escussa in corso di causa e le cui Testimone_3 dichiarazioni scritte non possono ritenersi decisive ai fini della prova della dinamica dell'incidente.
Va sul punto osservato che, per consolidata giurisprudenza, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. Sent. 24976/17).
Gli ulteriori testi escussi non hanno, come emerso dall'istruttoria, assistito alla dinamica del sinistro, trattandosi di soggetti che non erano presenti al momento della caduta del Pt_1
Circa il cattivo stato manutentivo del dosso in questione, i testi e (cfr. Testimone_1 Testimone_2 verbali di udienza del 9 gennaio 2024 e del 7 febbraio 2023) rendendo dichiarazioni credibili e coerenti, non hanno fatto emergere alcun profilo di criticità, né risulta, dal restante compendio probatorio in atti, che il dosso in questione si presentasse rotto, rialzato o comunque in condizioni tali da rappresentare un pericolo per gli utenti della strada. CP_ In particolare, il teste all'epoca dei fatti dipendente dell' convenuto, ha confermato Testimone_2 che il dosso in questione era “un attraversamento pedonale rialzato” di tipo prefabbricato, con
“un'altezza standard di 3 centimetri e non 5” (sebbene non sia stato in grado di ricordare l'esatta misura), mentre alla successiva udienza del 9 Gennaio 2024, il teste alle dipendenze Testimone_1 della terza chiamata, ha confermato che “il dosso è segnalato da segnaletica verticale relativa alla indicazione della presenza di una serie di dossi e alla velocità di percorrenza da tenersi”, con la ulteriore precisazione che “la pedana ha una sporgenza di 5 cm rispetto al manto della carreggiata con i bordi esterni inclinati ed a scivolo per l'attraversamento dei mezzi” (…) e che “il dosso è caratterizzato dalla presenza di uno scivolo da entrambi i lati della corsia di marcia”.
Invero, dalle suddette dichiarazioni, valutate unitamente ai documenti in atti, risulta che il bene si presentava, al momento del sinistro, sostanzialmente conforme alle disposizioni in materia e correttamente segnalato, circostanze che portano ad escludere profili di responsabilità a carico del custode.
Nemmeno emerge, dalla lettura delle dichiarazioni contenute nel documento n. 17 di parte attrice, il carattere insidioso del dosso artificiale per cui è causa, né altra situazione di pericolo addebitabile al custode dell'area. pagina 8 di 10 Dalla suddetta dichiarazione, infatti, emerge come l'attore intraprese l'attraversamento del dosso in questione nello spazio tra la pedana ed il cordolo del marciapiede, circostanza confermata, altresì, dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, allorquando il ha confermato il punto esatto in Pt_1 cui effettuò l'attraversamento, ovvero in corrispondenza della “X” apposta all'elaborato fotografico prodotto in atti (cfr. doc.11 atto di citazione), segnatamente nella penultima foto dove viene indicato con una “X” il punto in cui avvenne la caduta (cfr. verbale di udienza del 9 Gennaio 2024).
Alla medesima udienza, il ha confermato altresì che si trovava in sella alla propria bicicletta Pt_1 sportiva “indossando una scarpa munita di tacchetti e bloccata ai pedali del mezzo”, precisando di aver attraversato il dosso in corrispondenza del punto segnato con una X nella penultima fotografia mostrata
(cfr. doc.11 atto di citazione).
Deve dunque rilevarsi come, sulla base delle suddette dichiarazioni, sia ragionevole concludere che l'attore realizzò una incauta manovra nell'attraversare il dosso, dirigendosi nello spazio tra la pedana ed il cordolo del marciapiede, il tutto mentre si trovava in sella ad un velocipede sportivo con il blocco dei pedali, che ragionevolmente impedì ulteriori possibilità di manovra, rendendo probabile, se non inevitabile, la caduta al suolo.
Peraltro, non è emersa alcuna circostanza concretamente ostativa alla visibilità del dosso artificiale, il quale si presentava, da quanto emerso dall'istruttoria, ben visibile, opportunamente segnalato e con le caratteristiche che ne avrebbero consentito l'attraversamento in tutta sicurezza.
Per tutti i suindicati rilievi, deve ritenersi che l'accaduto sia ascrivibile al caso fortuito, integrato dalla condotta dello stesso attore.
Da tanto deriva il rigetto integrale della domanda.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione tra tutte le parti in causa;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti (i) la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva presenza di un dosso artificiale al momento del sinistro in corrispondenza del quale avvenne la caduta, manufatto che, seppur privo del carattere di insidia, si ritiene abbia ragionevolmente interferito nella dinamica dell'incidente; (ii) la non manifesta infondatezza della chiamata in causa della CP_2
da parte del , attesa l'individuazione della titolarità passiva della pretesa
[...] Controparte_1 individuata in capo al solo all'esito dell'istruttoria, posto il generale criterio della competenza CP_1 gestionale in capo alla ex art 2 c. 7 del Codice della Strada per i “tratti interni di strade statali, CP_2 regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”, superato, tra le altre cose, in ragione dell'espresso esonero di responsabilità previsto pagina 9 di 10 dall'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato di SC SC, tra cui quello oggetto di lite (cfr. doc. 6 ). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 19.12.2025
Si comunichi. Il Giudice dott. Amedeo Russo
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