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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1568/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5182/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23606-2025 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16 settembre 2025 la società Ricorrente_1 (Società_1), rappresentata e difesa dal dott. Difensore_2 , commercialista, e dell'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento n.23606, notificato il 15 luglio 2025 e in pretesa riguardante un “omesso/parziale/tardivo versamento” dell'Imposta Municipale
Unica (IMU) per Euro 22.081,00 relativa all'anno 2020; ne lamentava l'illegittimità perché le tre unità immobiliari interessate, destinate a mercato ortofrutticolo, ittico e florovivaistico, rispettivamente, da parte di una società a capitale quasi interamente pubblico, quale il Società_1, andavano catastalmente inquadrate in categoria E/03 per via delle finalità pubbliche perseguite (anziché in categoria D/08) ed erano, quindi, esenti dal pagamento di IMU;
precisava di essersi attivato tramite procedura c.d. DOCFA per rettificare l'erroneo accatastamento dei tre fabbricati in quanto tali unità immobiliari che componevano l'area mercatale all'ingrosso, non rivolta al pubblico, erano destinate a particolari esigenze pubbliche che giustificavano l'attribuzione della categoria catastale E/03, con conseguente assegnazione provvisoria di quest'ultima categoria catastale dal febbraio del 2020; aggiungeva che l'Agenzia delle Entrate aveva nuovamente ed erroneamente attribuito la categoria D/08 con provvedimento notificato l'11 febbraio 2020, giudizialmente impugnato con ricorso accolto con sentenza n.1572/2024, gravata d'appello ma esecutiva, per cui il nuovo classamento in categoria catastale E/03 non poteva che avere effetti ex tunc, applicabile dalla data di decorrenza del classamento giudicato errato e, per tale ragione, annullato;
tutto ciò premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Costituitosi, il Comune di Catania deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 17 novembre 2025 era accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Successivamente, in data 13 gennaio 2026, la società ricorrente depositava una memoria difensiva.
All'udienza pubblica del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha posto a base dell'impugnazione dell'atto impositivo notificatogli dal Comune di Catania per
IMU 2020 (rectius, gennaio 2020) le caratteristiche funzionali degli immobili interessati, in quanto finalizzati allo svolgimento di attività nient'affatto imprenditoriali ma di pubblica utilità, come ha allegato essere stato riconosciuto dall'invocata sentenza di questa stessa Corte tributaria n.1572/2024, appellata ma, nella prospettazione del ricorrente, con piena efficacia esecutiva ed effetti retroattivi.
Al riguardo, però, è stato piuttosto affermato e va condiviso che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, in forza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l'iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo basato sulla rendita originaria, poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamento passato in giudicato, e non nell'esecutività provvisoria (cfr. Cass., sezione tributaria, 22 luglio 2024 n.20240, ordinanza).
Può pertanto confermarsi che, in tema di imposta comunale sugli immobili, la base imponibile è individuata dall'art.5, secondo comma, d.lgs. n.504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di un'unità immobiliare e rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica, eventualmente in via di autotutela, ovvero di impugnare in sede giurisdizionale l'atto di accatastamento o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto) sul provvedimento definitivo
(cfr. Cass., sezione tributaria, 7 giugno 2017 n.14114).
Nel caso a mano e allo stato, è incontestato e comunque provato che per il mese di gennaio del 2020 gli immobili controversi erano catastati in categoria D/8, per cui su tale parametro andava calcolata la tassa locale, e che la questione del corretto inquadramento catastale degli immobili di proprietà del Società_1, dalla cui definizione deriveranno gli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali e -se del caso- quelli specifici riconosciuti dalla S.C. in caso di valutazione delle caratteristiche esistenti alla data in cui venne attribuita la rendita (cfr. Cass., sezione 6-5, 20 marzo 2019 n.7745, ordinanza), è tuttora sub iudice.
Eventuali pagamenti non dovuti a seguito di eventuali giudicati contrari che sopravvenissero (ma sulla questione di merito si è pronunziata sfavorevolmente Cass., sezione quinta, 25 gennaio 2022 n.2038, secondo cui il mercato ortofrutticolo, essendo destinato allo scambio di merci all'ingrosso, non rientra nella categoria catastale E, ma in quella D/8) potranno essere oggetto di richiesta di rimborso.
La complessità e peculiarità della questione rendono opportuna la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 e compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5182/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23606-2025 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16 settembre 2025 la società Ricorrente_1 (Società_1), rappresentata e difesa dal dott. Difensore_2 , commercialista, e dell'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento n.23606, notificato il 15 luglio 2025 e in pretesa riguardante un “omesso/parziale/tardivo versamento” dell'Imposta Municipale
Unica (IMU) per Euro 22.081,00 relativa all'anno 2020; ne lamentava l'illegittimità perché le tre unità immobiliari interessate, destinate a mercato ortofrutticolo, ittico e florovivaistico, rispettivamente, da parte di una società a capitale quasi interamente pubblico, quale il Società_1, andavano catastalmente inquadrate in categoria E/03 per via delle finalità pubbliche perseguite (anziché in categoria D/08) ed erano, quindi, esenti dal pagamento di IMU;
precisava di essersi attivato tramite procedura c.d. DOCFA per rettificare l'erroneo accatastamento dei tre fabbricati in quanto tali unità immobiliari che componevano l'area mercatale all'ingrosso, non rivolta al pubblico, erano destinate a particolari esigenze pubbliche che giustificavano l'attribuzione della categoria catastale E/03, con conseguente assegnazione provvisoria di quest'ultima categoria catastale dal febbraio del 2020; aggiungeva che l'Agenzia delle Entrate aveva nuovamente ed erroneamente attribuito la categoria D/08 con provvedimento notificato l'11 febbraio 2020, giudizialmente impugnato con ricorso accolto con sentenza n.1572/2024, gravata d'appello ma esecutiva, per cui il nuovo classamento in categoria catastale E/03 non poteva che avere effetti ex tunc, applicabile dalla data di decorrenza del classamento giudicato errato e, per tale ragione, annullato;
tutto ciò premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Costituitosi, il Comune di Catania deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 17 novembre 2025 era accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Successivamente, in data 13 gennaio 2026, la società ricorrente depositava una memoria difensiva.
All'udienza pubblica del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha posto a base dell'impugnazione dell'atto impositivo notificatogli dal Comune di Catania per
IMU 2020 (rectius, gennaio 2020) le caratteristiche funzionali degli immobili interessati, in quanto finalizzati allo svolgimento di attività nient'affatto imprenditoriali ma di pubblica utilità, come ha allegato essere stato riconosciuto dall'invocata sentenza di questa stessa Corte tributaria n.1572/2024, appellata ma, nella prospettazione del ricorrente, con piena efficacia esecutiva ed effetti retroattivi.
Al riguardo, però, è stato piuttosto affermato e va condiviso che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, in forza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l'iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo basato sulla rendita originaria, poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamento passato in giudicato, e non nell'esecutività provvisoria (cfr. Cass., sezione tributaria, 22 luglio 2024 n.20240, ordinanza).
Può pertanto confermarsi che, in tema di imposta comunale sugli immobili, la base imponibile è individuata dall'art.5, secondo comma, d.lgs. n.504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di un'unità immobiliare e rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica, eventualmente in via di autotutela, ovvero di impugnare in sede giurisdizionale l'atto di accatastamento o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto) sul provvedimento definitivo
(cfr. Cass., sezione tributaria, 7 giugno 2017 n.14114).
Nel caso a mano e allo stato, è incontestato e comunque provato che per il mese di gennaio del 2020 gli immobili controversi erano catastati in categoria D/8, per cui su tale parametro andava calcolata la tassa locale, e che la questione del corretto inquadramento catastale degli immobili di proprietà del Società_1, dalla cui definizione deriveranno gli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali e -se del caso- quelli specifici riconosciuti dalla S.C. in caso di valutazione delle caratteristiche esistenti alla data in cui venne attribuita la rendita (cfr. Cass., sezione 6-5, 20 marzo 2019 n.7745, ordinanza), è tuttora sub iudice.
Eventuali pagamenti non dovuti a seguito di eventuali giudicati contrari che sopravvenissero (ma sulla questione di merito si è pronunziata sfavorevolmente Cass., sezione quinta, 25 gennaio 2022 n.2038, secondo cui il mercato ortofrutticolo, essendo destinato allo scambio di merci all'ingrosso, non rientra nella categoria catastale E, ma in quella D/8) potranno essere oggetto di richiesta di rimborso.
La complessità e peculiarità della questione rendono opportuna la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 e compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi