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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1304/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 26 novembre 2025 alle ore 10.24 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Lorusso Luciano Cont per il dott. Guercio Antonio per INPS nessuno compare i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia dell'ente previdenziale Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LORUSSO LUCIANO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio ex art 417 bis cpc Controparte_1 P.IVA_1 dei funzionari e AN RC Controparte_3
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_2
Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio il (erroneamente indicato in Parte_1 Controparte_4 ricorso come ) per vedere accolte le seguenti conclusioni: << …rilevato che Controparte_5
l'inoculazione del vaccino cd. Anti Covid-19 ha dimostrato nei fatti di non possedere alcun effetto di prevenzione circa la circolazione del virus e il conseguente contagio ad opera dello stesso, risultando notoriamente nulla la differenza tra individuo vaccinato e individuo non vaccinato ai fini della esposizione al contagio e considerato che le norme di emergenza hanno trovato esclusivo sostegno proprio nell'assunto (smentito dai fatti oramai pubblicamente ed universalmente noti) che il vaccino fosse utile all'impedire il contagio, dichiarare illegittima la sospensione del rapporto di lavoro comminata al ricorrente e, per l'effetto, ordinare l'erogazione di tutte le contribuzioni, retribuzioni, scatti di anzianità, aggiornamenti
TFS, ferie e permessi non goduti non erogati in conseguenza ed a causa di tale sospensione. Voglia altresì l'II.mo Giudice del Lavoro, ritenuta per quanto esposto in narrativa ingiustamente discriminatoria e illegittima la sospensione dall'attività lavorativa comminata al ricorrente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da discriminazione sul posto di lavoro da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di procedura>>. Co 2. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1 3. Nonostante la chiamata in causa iussu iudicis, l'INPS è rimasto contumace.
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno derivante dall'applicazione delle norme di cui al DL
172/2021 e successive integrazioni e modificazioni e del DL 44/2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni, recanti disposizioni in materia di c.d. “Super Green Pass” ed estensione dell'obbligo vaccinale.
7. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta infatti che il ricorrente – dopo l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico - sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione dal lavoro ai sensi dell'art 2 comma 3 DL 172/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, dal 10.3.2022 al 31.3.2022.
8. Non è inoltre contestato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del ricorrente , né la soggezione del medesimo a tale obbligo.
9. Il lamenta infatti che la normativa emergenziale che ha introdotto l'obbligo vaccinale per alcune Pt_1 categorie di soggetti, quali i dipendenti impiegati nell'istruzione pubblica, si fonda su un presupposto errato quale la capacità del vaccino anti-Covd 19 di evitare il contagio e conseguentemente la circolazione virus: “Il venir meno, pertanto, dell'efficacia preventiva del siero vaccinale rispetto alla possibilità di contrarre l'infezione, fa cadere in modo inequivocabile la fonte stessa di sostegno cui l'intera normazione di emergenza in materia attinge per risultare legittima e conforme a costituzione. In altre parole è oramai scientificamente e certificatamente dimostrato, al punto di risultare di dominio pubblico, che il Vaccino Anti Covid-19 in alcun modo era ed è efficace ai fini dell'eliminazione del rischio di contrarre l'infezione” (pag. 7 ric.).
10. Secondo il ricorrente, dunque, <da tale considerazione discende l'assoluta innegabilità ed illegittimità costituzionale dell'intera normazione d'emergenza anti-covid 19 e, segnatamente e più ancora specificatamente, del d.l. 172 21, laddove tutte le innumerevoli compressioni dei diritti singoli individui non sottoposti al trattamento vaccinale….si rivelano come atti tutto arbitrari odiosi, capaci perfino di generare una inaccettabile ignobile spaccatura nel tessuto sociale che ha lasciato segni evidenti nell'amor proprio ciascun interessato. si deve può parlare a questo punto viste evidenze scientifiche seguite alla campagna vaccinale in ordine sua efficienza rispetto allo scopo dichiarato, normativi emergenza, ma piuttosto (deliberatamente?) discriminatori tesi ad imporre linea pensiero (o forse ossequiare interessi noi noti su cui varrebbe la pena indagare approfonditamente) discriminando - appunto – segnando pubblica
2 sensibilità coloro che a tale linea di pensiero non hanno ritenuto di adeguarsi: il SISTEMA
contro
IL
LIBERO ARBITRIO e LA LIBERA DETERMINAZIONE, ossia il fulcro più genuino e archetipo dell'abuso di
Stato e della mortificazione della libertà e dei diritti inviolabili dell'individuo, tutelati dalla nostra
Costituzione>> (pagg.
7-8 ric.).
11. Ora, deve in primo luogo osservarsi che è impedita al giudice ogni valutazione circa il merito delle discrezionali scelte legislative, risultando, dunque, del tutto irrilevanti le argomentazioni svolte da parte ricorrente sulla idoneità o meno della vaccinazione a prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 o a garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, a meno di non ravvisare un contrasto tra le disposizioni normative sopra citate e la Costituzione della Repubblica Italiana e/o il diritto dell'Unione
Europea.
12. Come infatti ampiamente argomentato dal Tribunale di Novara nella sentenza n. 191 del 21.9.2023 che si richiama anche ai sensi dell'art 118 disp att. cpc., << Il ricorso muove da un presupposto fallace e cioè che il richiamo del disposto dell'art 2, comma 3, d.l. n. 172/2021… presupporrebbe la necessità di accertare l'idoneità delle misure ivi previste a ridurre il rischio di contagio nei luoghi di lavoro. Appare evidente, dalla sua lettura, che la disposizione non lasci al datore di lavoro alcun margine di apprezzamento discrezionale circa l'introduzione di misure alternative e – secondo la tesi attorea – ugualmente idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di salute e sicurezza, di cui all'art 2087 c.c. e al d. lgs. 81/2008. L'impossibilità temporanea e assoluta della prestazione e la conseguente sospensione dal lavoro, in altri termini, costituiscono l'effetto, previsto come necessario dalla citata fonte, dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale imposto a talune categorie di soggetti, indicate dalla legge. Ciò appurato e traslando, quindi, sul piano giudiziario le conseguenze di tali previsioni (promananti – è appena il caso di rilevare – da fonte avente rango primario) si deve osservare che, diversamente da quanto sembrano intendere i ricorrenti, l'art 101, secondo comma, Cost preclude al giudice di censurare una norma di legge in quanto la ritenga eventualmente inopportuna, potendosi, invece, rilevare, nelle forme e nei termini previsti dalla Costituzione stessa e dal diritto dell'UE, il suo contrasto con altra norma sovraordinata. Ne consegue che restano prive di qualsiasi rilevanza, in questa sede, le considerazioni circa la presunta inefficacia dei vaccini e ancor di più quelle circa la maggiore utilità della previsione di un obbligo di assoggettarsi periodicamente a esami diagnostici, non potendo senz'altro il Tribunale sostituirsi al legislatore, modificando una norma di legge per individuare mezzi eventualmente più efficaci per perseguire il medesimo scopo da quest'ultimo perseguito. Per altro verso, quand'anche l'effettuazione dei tamponi fosse da ritenersi misura necessaria per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori… ciò non comporterebbe affatto la disapplicazione delle disposizioni recanti l'obbligo vaccinale ma, tutt'al più,
l'individuazione di una misura ulteriore>>.
3 13. Nel caso di specie, peraltro, tale inefficacia è sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio e assurge a mera petizione di principio;
non si comprende cioè quali siano le evidenze scientifiche (di cui non c'è traccia in atti) che giustificherebbero i dedotti profili di incostituzionalità della disciplina emergenziale in materia di obbligo vaccinale, senza considerare che in ogni caso la legittimità della stessa deve essere valutata sulla base delle conoscenze scientifiche e degli elementi di fatto noti al momento della loro emanazione.
14. In linea generale, non può non rilevarsi che la Consulta ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità dell'obbligo vaccinale nelle sentenze n. 14/2023 e n. 15/2023, chiarendo alcuni profili che – pur relativi ad altra categoria di lavoratori (ovvero gli addetti alle professioni sanitarie) - appaiono rilevanti anche nel caso di specie alla luce dei motivi di doglianza del ricorrente.
15. Nella prima pronuncia, la Corte Costituzionale ha condivisibilmente affermato, tra l'altro, quanto di seguito si trascrive: <<… Nel merito, per la trattazione della prima questione sollevata in riferimento all'art. 32
Cost., occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario. Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità. Questa Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990). Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in
4 osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 5.1.– Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico»
(ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012)......6. Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996). In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate
“scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che
5 sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche». È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021).
L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52. A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali. Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. 7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze. Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32
Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo
6 la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n.
288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017)»
(sentenza n. 5 del 2018). 8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018). Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche. 8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima. 8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico- scientifiche istituzionalmente preposte. Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2….anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o
7 meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore. E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte. D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica. E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del 2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata. La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite. La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018). Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subito nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo. E anzi, è l'intera disciplina relativa alla gestione della pandemia ad aver subito continue modifiche in risposta all'evoluzione della situazione sanitaria nonché delle conoscenze mediche. Basti pensare alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione, al diritto allo studio e all'esercizio delle attività produttive e lavorative, che sono state nel tempo modificate e infine revocate, sempre sulla base dell'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e dell'evoluzione degli strumenti offerti dalla scienza medica per fronteggiarla. In
8 particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria
(oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022. Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso,
«dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia» (…). 9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime. Infatti, come detto, il sindacato richiesto a questa
Corte presuppone di verificare se il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita. 10.– Per CP_ Co far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall' , dall , dal
[...]
, dalla Controparte_8 Controparte_9
e dalla , tutti depositati dall'Avvocatura
[...] Controparte_10 generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. 10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le CP_ Co conclusioni dell' , dell' e del Segretariato generale del . Viene innanzitutto Controparte_8 attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, Co testualmente, la nota dell' sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la
9 salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard (…). Co Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» Co (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-
CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS). (…) 11.–
Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA
e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire
10 contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. (…)
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del
2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale.
D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione. (…)>>.
11 16. Analoghe considerazioni si leggono nella sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'obbligo vaccinale anche del personale scolastico. In essa si legge altresì che <12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018). Il che, per le ragioni esposte…deve escludersi. 13.5.– È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.(…). 17. Per quanto concerne, invece, il diritto eurounitario, deve, in primo luogo, ribadirsi che i CP_ vaccini anti SARS-CoV-2 immessi in commercio sono stati autorizzati da EMA e mediante lo strumento della “autorizzazione condizionata”, prevista e regolata dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006 per le “situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità”, fattispecie alla quale è certamente da ricondurre la pandemia da Covid-19. Come già aveva osservato il Consiglio di Stato, dunque, “L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare
12 irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (…) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata” (Consiglio di Stato, 20.10.21, n. 7045). Il giudice amministrativo di appello, quindi, nella citata pronuncia, aveva già affermato, con argomentazioni che si condividono, che si deve decisamente confutare e respingere l'affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano “sperimentali” in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione, perché la CMA è una procedura in cui la maggiore rapidità e la parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione - cd. fast track/partial overlap - consentono di acquisire dati sufficientemente attendibili, secondo i parametri proprî della medicina dell'evidenza, in ordine all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci, che nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione. 18. In secondo luogo, deve rilevarsi che la materia degli obblighi vaccinali non rientra tra quelle di competenza dell'Unione e che la Corte di Cassazione, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'U.E. e dalla Corte Costituzionale, ha ripetutamente affermato l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (il cui art. 3 sancisce il diritto alla tutela dell'integrità della persona) nelle materie non regolate dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di respingere, sia, istanze di rinvio pregiudiziale, per evidente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia, richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella
Carta (v., fra le altre, Cass., Sez. L, n. 2286/2018). Non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va, pertanto, escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione. Ma alcun contrasto è ravvisabile neppure fra la succitata normativa nazionale in tema di obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori e il Regolamento UE 2021/953.
Premesso, infatti, che il considerando n. 36 del Regolamento UE 2021/953, che prevede che, essendo necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, o perché non rientrano nel gruppo di soggetti vaccinabili, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o “hanno scelto di non essere vaccinate”, “il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti
13 Covid-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, non contiene, in quanto tale, enunciati di carattere normativo;
deve rilevarsi che, in ogni caso, detto Regolamento ha introdotto il certificato Covid digitale quale strumento di facilitazione della libertà di movimento entro lo spazio europeo, al solo fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini nell'UE durante la pandemia, a fronte di eventuali misure restrittive degli spostamenti transfrontalieri introdotte dalle legislazioni emergenziali nazionali. L'ambito di operatività della previsione, dunque, risulta, in ogni caso, circoscritto alla libertà di circolazione. Infine, pare da escludere che l'introduzione dell'obbligo vaccinale in ambito lavorativo di cui al D.L. n. 44/2021 summenzionato, possa costituire una discriminazione “per convinzioni personali” di coloro che sono per scelta contrari alla vaccinazione, vietata dall'art. 1 del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 che ha dato attuazione alla direttiva antidiscriminatoria 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti e autonomi. Ai sensi dell'art. 3, co. 3 dello stesso decreto (di attuazione dell'art. 4, co. 1 della direttiva
2000/78/CE), infatti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non sussiste discriminazione quando le differenze di trattamento sono dovute a caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale (v. in tal senso art.
4-ter, co. 2 D.L. n. 44/2021) e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, per la natura stessa dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata. Nel caso che ci occupa, ossia quello del personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, infatti, l'obbligo di vaccinazione anti Covid-19 risulta soddisfare tutti i predetti requisiti, posto che, come rilevato dalla Corte Costituzionale nelle pronunce sopra esaminate, l'imposizione di un obbligo vaccinale quale condizione di idoneità per l'espletamento di attività lavorative che espongono gli operatori a un potenziale rischio di contagio, e, quindi, a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico;
costituisce attuazione dell'art. 32 Cost., comprendendo quest'ultimo il dovere dell'individuo di non ledere, né, porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili, mediante il contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività; è misura di natura temporanea e non comporta, in caso di inadempimento, una modificazione definitiva del rapporto di lavoro, né, comunque, conseguenze disciplinari>>.
14 17. Tanto chiarito deve concludersi per il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza a favore dell'unica parte costituita, con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e della riduzione ex art 152 bis disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore del delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite che si liquidano in € 2950,00 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
15
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1304/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 26 novembre 2025 alle ore 10.24 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Lorusso Luciano Cont per il dott. Guercio Antonio per INPS nessuno compare i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia dell'ente previdenziale Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LORUSSO LUCIANO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio ex art 417 bis cpc Controparte_1 P.IVA_1 dei funzionari e AN RC Controparte_3
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_2
Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio il (erroneamente indicato in Parte_1 Controparte_4 ricorso come ) per vedere accolte le seguenti conclusioni: << …rilevato che Controparte_5
l'inoculazione del vaccino cd. Anti Covid-19 ha dimostrato nei fatti di non possedere alcun effetto di prevenzione circa la circolazione del virus e il conseguente contagio ad opera dello stesso, risultando notoriamente nulla la differenza tra individuo vaccinato e individuo non vaccinato ai fini della esposizione al contagio e considerato che le norme di emergenza hanno trovato esclusivo sostegno proprio nell'assunto (smentito dai fatti oramai pubblicamente ed universalmente noti) che il vaccino fosse utile all'impedire il contagio, dichiarare illegittima la sospensione del rapporto di lavoro comminata al ricorrente e, per l'effetto, ordinare l'erogazione di tutte le contribuzioni, retribuzioni, scatti di anzianità, aggiornamenti
TFS, ferie e permessi non goduti non erogati in conseguenza ed a causa di tale sospensione. Voglia altresì l'II.mo Giudice del Lavoro, ritenuta per quanto esposto in narrativa ingiustamente discriminatoria e illegittima la sospensione dall'attività lavorativa comminata al ricorrente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da discriminazione sul posto di lavoro da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di procedura>>. Co 2. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1 3. Nonostante la chiamata in causa iussu iudicis, l'INPS è rimasto contumace.
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno derivante dall'applicazione delle norme di cui al DL
172/2021 e successive integrazioni e modificazioni e del DL 44/2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni, recanti disposizioni in materia di c.d. “Super Green Pass” ed estensione dell'obbligo vaccinale.
7. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta infatti che il ricorrente – dopo l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico - sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione dal lavoro ai sensi dell'art 2 comma 3 DL 172/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, dal 10.3.2022 al 31.3.2022.
8. Non è inoltre contestato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del ricorrente , né la soggezione del medesimo a tale obbligo.
9. Il lamenta infatti che la normativa emergenziale che ha introdotto l'obbligo vaccinale per alcune Pt_1 categorie di soggetti, quali i dipendenti impiegati nell'istruzione pubblica, si fonda su un presupposto errato quale la capacità del vaccino anti-Covd 19 di evitare il contagio e conseguentemente la circolazione virus: “Il venir meno, pertanto, dell'efficacia preventiva del siero vaccinale rispetto alla possibilità di contrarre l'infezione, fa cadere in modo inequivocabile la fonte stessa di sostegno cui l'intera normazione di emergenza in materia attinge per risultare legittima e conforme a costituzione. In altre parole è oramai scientificamente e certificatamente dimostrato, al punto di risultare di dominio pubblico, che il Vaccino Anti Covid-19 in alcun modo era ed è efficace ai fini dell'eliminazione del rischio di contrarre l'infezione” (pag. 7 ric.).
10. Secondo il ricorrente, dunque, <da tale considerazione discende l'assoluta innegabilità ed illegittimità costituzionale dell'intera normazione d'emergenza anti-covid 19 e, segnatamente e più ancora specificatamente, del d.l. 172 21, laddove tutte le innumerevoli compressioni dei diritti singoli individui non sottoposti al trattamento vaccinale….si rivelano come atti tutto arbitrari odiosi, capaci perfino di generare una inaccettabile ignobile spaccatura nel tessuto sociale che ha lasciato segni evidenti nell'amor proprio ciascun interessato. si deve può parlare a questo punto viste evidenze scientifiche seguite alla campagna vaccinale in ordine sua efficienza rispetto allo scopo dichiarato, normativi emergenza, ma piuttosto (deliberatamente?) discriminatori tesi ad imporre linea pensiero (o forse ossequiare interessi noi noti su cui varrebbe la pena indagare approfonditamente) discriminando - appunto – segnando pubblica
2 sensibilità coloro che a tale linea di pensiero non hanno ritenuto di adeguarsi: il SISTEMA
contro
IL
LIBERO ARBITRIO e LA LIBERA DETERMINAZIONE, ossia il fulcro più genuino e archetipo dell'abuso di
Stato e della mortificazione della libertà e dei diritti inviolabili dell'individuo, tutelati dalla nostra
Costituzione>> (pagg.
7-8 ric.).
11. Ora, deve in primo luogo osservarsi che è impedita al giudice ogni valutazione circa il merito delle discrezionali scelte legislative, risultando, dunque, del tutto irrilevanti le argomentazioni svolte da parte ricorrente sulla idoneità o meno della vaccinazione a prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 o a garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, a meno di non ravvisare un contrasto tra le disposizioni normative sopra citate e la Costituzione della Repubblica Italiana e/o il diritto dell'Unione
Europea.
12. Come infatti ampiamente argomentato dal Tribunale di Novara nella sentenza n. 191 del 21.9.2023 che si richiama anche ai sensi dell'art 118 disp att. cpc., << Il ricorso muove da un presupposto fallace e cioè che il richiamo del disposto dell'art 2, comma 3, d.l. n. 172/2021… presupporrebbe la necessità di accertare l'idoneità delle misure ivi previste a ridurre il rischio di contagio nei luoghi di lavoro. Appare evidente, dalla sua lettura, che la disposizione non lasci al datore di lavoro alcun margine di apprezzamento discrezionale circa l'introduzione di misure alternative e – secondo la tesi attorea – ugualmente idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di salute e sicurezza, di cui all'art 2087 c.c. e al d. lgs. 81/2008. L'impossibilità temporanea e assoluta della prestazione e la conseguente sospensione dal lavoro, in altri termini, costituiscono l'effetto, previsto come necessario dalla citata fonte, dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale imposto a talune categorie di soggetti, indicate dalla legge. Ciò appurato e traslando, quindi, sul piano giudiziario le conseguenze di tali previsioni (promananti – è appena il caso di rilevare – da fonte avente rango primario) si deve osservare che, diversamente da quanto sembrano intendere i ricorrenti, l'art 101, secondo comma, Cost preclude al giudice di censurare una norma di legge in quanto la ritenga eventualmente inopportuna, potendosi, invece, rilevare, nelle forme e nei termini previsti dalla Costituzione stessa e dal diritto dell'UE, il suo contrasto con altra norma sovraordinata. Ne consegue che restano prive di qualsiasi rilevanza, in questa sede, le considerazioni circa la presunta inefficacia dei vaccini e ancor di più quelle circa la maggiore utilità della previsione di un obbligo di assoggettarsi periodicamente a esami diagnostici, non potendo senz'altro il Tribunale sostituirsi al legislatore, modificando una norma di legge per individuare mezzi eventualmente più efficaci per perseguire il medesimo scopo da quest'ultimo perseguito. Per altro verso, quand'anche l'effettuazione dei tamponi fosse da ritenersi misura necessaria per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori… ciò non comporterebbe affatto la disapplicazione delle disposizioni recanti l'obbligo vaccinale ma, tutt'al più,
l'individuazione di una misura ulteriore>>.
3 13. Nel caso di specie, peraltro, tale inefficacia è sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio e assurge a mera petizione di principio;
non si comprende cioè quali siano le evidenze scientifiche (di cui non c'è traccia in atti) che giustificherebbero i dedotti profili di incostituzionalità della disciplina emergenziale in materia di obbligo vaccinale, senza considerare che in ogni caso la legittimità della stessa deve essere valutata sulla base delle conoscenze scientifiche e degli elementi di fatto noti al momento della loro emanazione.
14. In linea generale, non può non rilevarsi che la Consulta ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità dell'obbligo vaccinale nelle sentenze n. 14/2023 e n. 15/2023, chiarendo alcuni profili che – pur relativi ad altra categoria di lavoratori (ovvero gli addetti alle professioni sanitarie) - appaiono rilevanti anche nel caso di specie alla luce dei motivi di doglianza del ricorrente.
15. Nella prima pronuncia, la Corte Costituzionale ha condivisibilmente affermato, tra l'altro, quanto di seguito si trascrive: <<… Nel merito, per la trattazione della prima questione sollevata in riferimento all'art. 32
Cost., occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario. Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità. Questa Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990). Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in
4 osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 5.1.– Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico»
(ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012)......6. Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996). In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate
“scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che
5 sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche». È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021).
L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52. A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali. Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. 7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze. Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32
Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo
6 la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n.
288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017)»
(sentenza n. 5 del 2018). 8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018). Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche. 8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima. 8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico- scientifiche istituzionalmente preposte. Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2….anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o
7 meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore. E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte. D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica. E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del 2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata. La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite. La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018). Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subito nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo. E anzi, è l'intera disciplina relativa alla gestione della pandemia ad aver subito continue modifiche in risposta all'evoluzione della situazione sanitaria nonché delle conoscenze mediche. Basti pensare alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione, al diritto allo studio e all'esercizio delle attività produttive e lavorative, che sono state nel tempo modificate e infine revocate, sempre sulla base dell'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e dell'evoluzione degli strumenti offerti dalla scienza medica per fronteggiarla. In
8 particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria
(oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022. Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso,
«dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia» (…). 9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime. Infatti, come detto, il sindacato richiesto a questa
Corte presuppone di verificare se il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita. 10.– Per CP_ Co far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall' , dall , dal
[...]
, dalla Controparte_8 Controparte_9
e dalla , tutti depositati dall'Avvocatura
[...] Controparte_10 generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. 10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le CP_ Co conclusioni dell' , dell' e del Segretariato generale del . Viene innanzitutto Controparte_8 attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, Co testualmente, la nota dell' sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la
9 salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard (…). Co Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» Co (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-
CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS). (…) 11.–
Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA
e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire
10 contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. (…)
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del
2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale.
D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione. (…)>>.
11 16. Analoghe considerazioni si leggono nella sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'obbligo vaccinale anche del personale scolastico. In essa si legge altresì che <12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018). Il che, per le ragioni esposte…deve escludersi. 13.5.– È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.(…). 17. Per quanto concerne, invece, il diritto eurounitario, deve, in primo luogo, ribadirsi che i CP_ vaccini anti SARS-CoV-2 immessi in commercio sono stati autorizzati da EMA e mediante lo strumento della “autorizzazione condizionata”, prevista e regolata dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006 per le “situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità”, fattispecie alla quale è certamente da ricondurre la pandemia da Covid-19. Come già aveva osservato il Consiglio di Stato, dunque, “L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare
12 irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (…) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata” (Consiglio di Stato, 20.10.21, n. 7045). Il giudice amministrativo di appello, quindi, nella citata pronuncia, aveva già affermato, con argomentazioni che si condividono, che si deve decisamente confutare e respingere l'affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano “sperimentali” in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione, perché la CMA è una procedura in cui la maggiore rapidità e la parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione - cd. fast track/partial overlap - consentono di acquisire dati sufficientemente attendibili, secondo i parametri proprî della medicina dell'evidenza, in ordine all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci, che nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione. 18. In secondo luogo, deve rilevarsi che la materia degli obblighi vaccinali non rientra tra quelle di competenza dell'Unione e che la Corte di Cassazione, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'U.E. e dalla Corte Costituzionale, ha ripetutamente affermato l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (il cui art. 3 sancisce il diritto alla tutela dell'integrità della persona) nelle materie non regolate dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di respingere, sia, istanze di rinvio pregiudiziale, per evidente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia, richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella
Carta (v., fra le altre, Cass., Sez. L, n. 2286/2018). Non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va, pertanto, escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione. Ma alcun contrasto è ravvisabile neppure fra la succitata normativa nazionale in tema di obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori e il Regolamento UE 2021/953.
Premesso, infatti, che il considerando n. 36 del Regolamento UE 2021/953, che prevede che, essendo necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, o perché non rientrano nel gruppo di soggetti vaccinabili, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o “hanno scelto di non essere vaccinate”, “il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti
13 Covid-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, non contiene, in quanto tale, enunciati di carattere normativo;
deve rilevarsi che, in ogni caso, detto Regolamento ha introdotto il certificato Covid digitale quale strumento di facilitazione della libertà di movimento entro lo spazio europeo, al solo fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini nell'UE durante la pandemia, a fronte di eventuali misure restrittive degli spostamenti transfrontalieri introdotte dalle legislazioni emergenziali nazionali. L'ambito di operatività della previsione, dunque, risulta, in ogni caso, circoscritto alla libertà di circolazione. Infine, pare da escludere che l'introduzione dell'obbligo vaccinale in ambito lavorativo di cui al D.L. n. 44/2021 summenzionato, possa costituire una discriminazione “per convinzioni personali” di coloro che sono per scelta contrari alla vaccinazione, vietata dall'art. 1 del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 che ha dato attuazione alla direttiva antidiscriminatoria 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti e autonomi. Ai sensi dell'art. 3, co. 3 dello stesso decreto (di attuazione dell'art. 4, co. 1 della direttiva
2000/78/CE), infatti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non sussiste discriminazione quando le differenze di trattamento sono dovute a caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale (v. in tal senso art.
4-ter, co. 2 D.L. n. 44/2021) e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, per la natura stessa dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata. Nel caso che ci occupa, ossia quello del personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, infatti, l'obbligo di vaccinazione anti Covid-19 risulta soddisfare tutti i predetti requisiti, posto che, come rilevato dalla Corte Costituzionale nelle pronunce sopra esaminate, l'imposizione di un obbligo vaccinale quale condizione di idoneità per l'espletamento di attività lavorative che espongono gli operatori a un potenziale rischio di contagio, e, quindi, a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico;
costituisce attuazione dell'art. 32 Cost., comprendendo quest'ultimo il dovere dell'individuo di non ledere, né, porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili, mediante il contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività; è misura di natura temporanea e non comporta, in caso di inadempimento, una modificazione definitiva del rapporto di lavoro, né, comunque, conseguenze disciplinari>>.
14 17. Tanto chiarito deve concludersi per il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza a favore dell'unica parte costituita, con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e della riduzione ex art 152 bis disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore del delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite che si liquidano in € 2950,00 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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