Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del 30/01/2025, notificato il 31/01/2025, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, con il quale veniva irrogata al ricorrente la “ sanzione della PENA PECUNIARIA (4/30 di una mensilità) ”;
- della delibera dell’11/02/2025 del Consiglio Regionale di disciplina del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, con la quale veniva proposta l’irrogazione a carico del ricorrente della “ sanzione della pena pecuniaria nella misura di quattro trentesimi di una mensilità [...] ”, già comminata con decreto notificato;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, anche quelli della fase istruttoria conclusasi con la relazione conclusiva del funzionario istruttore appositamente nominato, nonché di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. SC BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 28 marzo 2025 veniva impugnato, unitamente agli atti ad esso presupposti, il decreto adottato in data 30 gennaio 2025, successivamente notificato il 31 gennaio 2025, a mezzo del quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, irrogava al ricorrente la “ sanzione della PENA PECUNIARIA (4/30 di una mensilità) ”.
Venivano, al riguardo, articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Illegittimità per violazione delle norme sul procedimento disciplinare - violazione degli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 449/1992 – violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio – violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo - illogicità manifesta – vizio di motivazione postuma, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – violazione delle regole di correttezza e lealtà – preconfezionamento della sanzione disciplinare; II. Illegittimità per carenza di potere – arbitrarietà – incompetenza; III. Illegittimità per violazione dell’art. 1 del d. lgs. 449/1992 – violazione dell’art. 3, comma 2, lett. d del d. lgs. 449/1992 – travisamento dei fatti; IV. Illegittimità per violazione delle norme sul procedimento disciplinare - violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 449/1992 – violazione del diritto di difesa ”.
Con atto depositato in data 14 maggio 2025 si costituiva in resistenza il Ministero della Giustizia.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo viene contestata la violazione degli artt. 3, comma 3, 16 e 17 del d. lgs. n. 449/1992 in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione resistente a motivo del fatto che il gravato decreto di irrogazione della sanzione pecuniaria è stato adottato dal Provveditore il 30 gennaio 2025, prima che la Commissione regionale di disciplina avesse deliberato e comunicato la proposta sanzionatoria.
La censura è meritevole di condivisione giacché la proposta del Consiglio regionale di disciplina reca una data successiva all’adozione del provvedimento disciplinare, quando avrebbe dovuto, al contrario, costituire rispetto a quest’ultimo un prius logico e cronologico.
A ulteriore conferma delle violazione procedurali in cui è incorsa l’Amministrazione resistente valga considerare che la medesima ha rappresentato, in riscontro ai chiarimenti richiesti da questo Tribunale, che gli atti adottati dal Consiglio di disciplina “ non sono trasmessi mediante protocollazione interna, bensì depositati brevi manu” al Provveditorato regionale, non essendo, con tutta evidenza, riuscita a provare che la trasmissione della proposta abbia preceduto l’adozione del provvedimento sanzionatorio né a giustificare la circostanza per cui il formale provvedimento di deliberazione rechi un data successiva a quello disciplinare.
Il positivo apprezzamento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti, dal cui esame il ricorrente non potrebbe, invero, trarre nessuna ulteriore utilità.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni, il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
SC BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC BA | RI SA |
IL SEGRETARIO