Art. 2.
Per i dipendenti previsti nel secondo comma dello articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , l'utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre Amministrazioni.
Per i dipendenti previsti nel secondo comma dello articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , l'utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre Amministrazioni.