Art. 4.
Il Ministro per il commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento del primo concorso, di cui al precedente articolo 3, e' autorizzato ad assumere personale temporaneo con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , per un periodo anche continuativo non superiore ad un anno, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.
Il Ministro per il commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento del primo concorso, di cui al precedente articolo 3, e' autorizzato ad assumere personale temporaneo con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , per un periodo anche continuativo non superiore ad un anno, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.