Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nata a Palermo in data [...], in [...] e n.q. di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Oberdan n. 5;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto alle Amministrazioni intimate, in data 25.06.2025, di procedere ad attualizzare/rimodulare/prorogare il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) del figlio -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria versata in atti il 15.12.2025, con cui parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR BO e udito per parte ricorrente il difensore, avvocato Impiduglia, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con ricorso incardinato ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza finalizzata ad attualizzare/rimodulare/prorogare il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) in favore del disabile -OMISSIS-;
Ritenuto altresì che con memoria versata in atti il 15.12.2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere;
Considerato inoltre, per quel che concerne le spese del giudizio, che in applicazione della regola della soccombenza virtuale le stesse devono essere poste a carico solidale delle Amministrazioni intimate, dal momento che le medesime hanno posto rimedio al loro comportamento inerte soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, venendo liquidate come da dispositivo;
Rilevato infine che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, nell’eventualità di passaggio in giudicato della presente sentenza, la Segreteria sarà onerata di trasmetterne in via telematica una copia integrale alla Corte dei conti di Palermo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dispone a carico della Segreteria gli incombenti, di cui alla motivazione.
Condanna le Amministrazioni intimate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2 septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
AR BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BO | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.