TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4118/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso CodiceFiscale_1
lo studio degli avvocati Aldo Pintor e Francesco Pintor, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo
Spiga, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento
[...] CP_1
dell'aggravamento della malattia professionale costituita da “ESITI
ANATOMICI E LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLA COLONNA CON
ARTRODESI L4-L5 E LIMITAZIONE MOVIMENTI DEL TRONCO
pagina 1 SUPERIORE CON PERDITA DI ½ DELLA NORMALE ESCURSIONE”, in relazione alla quale il grado di menomazione dell'integrità psicofisica, ex art.13 D. Lgs. n. 38/2000, in data 23.8.2018 era stato stimato in misura pari al 18%.
Il ricorrente ha quindi sostenuto che, nel corso del tempo, si era verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale, essendo presente, come comprovata dai referti allegati, una nuova misura della menomazione dell'integrità psicofisica, pari al 22%.
Ha quindi sostenuto che, in ragione di tale aggravamento, aveva presentato all' la relativa domanda di revisione, la quale era stata CP_1
rigettata.
Avverso il rigetto di tale domanda amministrativa, aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
2. Con memoria del 26.5.2025 l' si è costituito in giudizio, CP_1
proponendo, al solo fine di comporre bonariamente la controversia, il riconoscimento di un danno biologico complessivo nella misura del 21%.
Ha pertanto richiesto che, in caso di accettazione di tale proposta da parte del ricorrente, il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite secondo giustizia.
3. Nelle successive note di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025, parte ricorrente ha dichiarato che intendeva accettare la quantificazione della percentuale di danno biologico operata dall' , ed ha quindi CP_1
richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e competenze.
******
4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Considerato che il riconoscimento del diritto fatto valere dal ricorrente
pagina 2 è avvenuto solo in corso di causa, e considerato altresì che l' aveva CP_1
a disposizione tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda già in via stragiudiziale, le spese processuali debbono essere integralmente poste a carico dell' , da ritenersi virtualmente CP_1
soccombente.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese CP_1
processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro
5.200,01 a euro 26.000,00), determinato ai sensi dell'art. 13 secondo comma c.p.c., con liquidazione ai valori prossimi a quelli minimi, data la natura della controversia, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
6. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Aldo Pintor e Francesco Pintor.
pagina 3 Cagliari, 25.6.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 4