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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4318/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 04/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SIMONETTI PATRIZIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
- contumace -
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente;
1 rilevato che all'udienza del 9.12.2025, compariva personalmente senza Controparte_1
privo di difesa tecnica e che pertanto accertata la regolarità della notifica ne dichiara la contumacia in questa sede essendo stata omessa tale pronuncia a verbale;
che le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“affidamento condiviso della minore da parte di entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale sita
in Pieve di Soligo, Treviso, via Mure 18, affinché la abiti con le figlie;
il marito lascerà tale
abitazione entro il termine di mesi 2 dalla data del presente provvedimento. Il padre potrà
vedere quando lo desideri, previo avviso alla madre, il venerdì sera dalle ore 18:30 Per_1
alle 21:30, a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera quando alle
ore 21:00 porterà a casa della madre, nonché anche 15 giorni anche non Per_1
consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Trascorrerà giorni sette durante le vacanze Natalizie comprendenti alternativamente i
giorni 25 e 26 dicembre (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06/01); il prossimo
Natale 2025 lo trascorrerà con la madre, giorni tre durante le vacanze Pasquali alternando
annualmente Pasqua e Pasquetta.
Il convenuto corrisponderà al ricorrente per il mantenimento di entrambe le figlie
compresa maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somma Per_2
complessiva di euro 700, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da
corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 25 di ogni mese. Le spese straordinarie
saranno a carico del padre nella misura del 60% come da Protocollo in uso presso questo
tribunale.
L'assegno unico universale per euro 278,90 verrà percepito unicamente dalla ricorrente.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Si dà atto che il convenuto presta il consenso a che le figlie siano sottoposte a visite
2 oculistiche, nonché il consenso anche per il corso di patente di guida da parte di
sopportando le spese nella misura sopra indicata. Per_2
Spese di lite compensate.”
Poiché le parti sono nate in Albania, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi,
sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111
del 25.6.2019 applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile,
la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.7 lett.a).
Poiché la fattispecie presenta profili di trasnazionalità, per quanto attiene alla domanda di affidamento della minore, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 essendo residente abitualmente Per_1
in Italia;
la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la Legge
n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità
genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano, prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
3 18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto
Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15, stesso
Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare.
Ciò premesso rilevato che le condizioni concordate tra le parti in base alla proposta suggerita dal Giudice relatore siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il
Collegio si pronuncia come di seguito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in Divjake - Albania il 23/12/2005 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie
C, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1. affida in via condivisa ad entrambi i genitori la minore con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale sita in Pieve di
Soligo, Treviso, via Mure 18, affinché la abiti con le figlie.
2. Si dà atto che il marito lascerà tale abitazione entro il termine di mesi 2 dalla data del presente provvedimento.
3. Il padre potrà vedere quando lo desideri, previo avviso alla madre, il venerdì Per_1
sera dalle ore 18:30 alle 21:30, a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera quando alle ore 21:00 porterà a casa della madre, nonché anche 15 giorni Per_1
anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. Trascorrerà giorni sette durante le vacanze Natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
06/01); il prossimo Natale 2025 lo trascorrerà con la madre, giorni tre durante le vacanze
4 Pasquali alternando annualmente Pasqua e Pasquetta.
4. Il convenuto corrisponderà alla ricorrente per il mantenimento di entrambe le figlie compresa maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_2
complessiva di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 25 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 60% e del
40% a carico della madre come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
5. L'assegno unico ed universale per l'importo mensile di euro 278,90 verrà percepito unicamente ed integralmente dalla ricorrente.
6. Si dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
7. Si dà atto che il convenuto presta il consenso a che le figlie siano sottoposte a visite oculistiche, nonché il consenso anche per il corso di patente di guida da parte di Pt_2
sopportando le spese nella misura sopra indicata.
8. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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