Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8410 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES R M8410/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. NE Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5410/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Cron.19263 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: C.I.M. CALCI IDRATE MARCELLINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FILLEA CGIL FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio2001 1768 dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 11058/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/06/98 R.G.N. 51672/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito l'Avvocato FARANDA per delega PANICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 3 luglio 1993 la s.p.a. C.I.M. - Calci Idrate Marcellina - proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma nel riformare il precedente decreto pronunziato in data 16 luglio 1990, aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società "concretizzatasi nel licenziamento del sig. De CA NZ, r.s.a. della Fillea Cgil, dichiarando contestualmente la nullità del licenziamento intimato al De CA in data 12 giugno 1990 ed ordinando alla IM di reintegrare il medesimo nel posto di lavoro e UI EU di pagargli tutte le mensilità di retribuzioni dal licenziamento all'effettiva reintegra", oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. Con sentenza dell'8 giugno 1998 il Tribunale di Roma rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del presente giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che la nullità del licenziamento era stata affermata con una sua precedente decisione, pronunziata in data 3 dicembre 1997,con la quale si era accertato che il licenziamento era stato intimato perchè, a seguito di visita operata ex art. 5 1. 20 maggio 1970 n. 300, la 1 competente USL aveva ritenuto l'inidoneità del lavoratore a svolgere mansioni di "palista" ed a -sopportare compiti importanti per l'effetto della guida di mezzi meccanici delle vibrazioni dannose - per l'apparato osteo-articolare. All'esito dell'espletamento della prova testimoniale era emerso però che, nell'officina dello stabilimento della società presso cui lavorava il De CA, esisteva tutta una serie di lavorazioni espletabili dallo stesso De CA senza l'esposizione allo specifico rischio di vibrazioni (non solo attività di riparazione e manutenzione mezzi meccanici Gusle Viden aziendali ma anche lavori di carpenteria in ferro o idraulica, come posa di tubi per illavori di trasporto dell'acqua), circostanza questa non contestata dalla IM che, peraltro, non aveva addotto ragioni aziendali atte ad impedire l'adibizione del lavoratore a tali ulteriori incombenze. In ogni caso le vibrazioni da assorbire a causa di un continuativo l'inidoneità a sopportare leimpiego della motopala - quali da parte del De CA era stata, appunto, all'origine del suo licenziamento - non potevano per quantità ed intensità a quelle essere paragonate originate da un mezzo meccanico in occasione di una attività di manutenzione e/o riparazione che 2 solitamente veniva effettuata con il motore spento e, comunque, con il mezzo fermo, e che pertanto poteva espletata dal De CA. essere legittimamente l'inidoneità alle mansioni di In altri termini, "palista", accertata in sede di visita medica e che aveva originato il licenziamento, non poteva essere adotta a giustificazione del recesso del De CA dopo che atteso che lo stesso sin dall'agosto 1989 aveva svolto attività di addetto ad una motopala gommata di tipo Volvo 160 era stato poi incaricato - di svolgere presso l'officina dell'azienda le mansioni Guide Victue di meccanico-saldatore, originariamente espletate sino al 1987, sicchè il recesso operato dalla IM non poteva ritenersi sorretto da ragioni idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1464 c.c. Da tutto ciò il Tribunale di Roma deduceva che, avendo la IM basato la pretesa insussistenza del carattere antisindacale della condotta esclusivamente sull'asserita legittimità del licenziamento del De CA, invece giudizialmente esclusa, nessun dubbio poteva permanere sulla infondatezza del proposto gravame. Avverso tale sentenza la s.p.a. C.I.M. Calci Idrate Marcellina-propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. 3 Resiste con controricorso la Fillea Cgil, Federazione Italiani lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed Estrattive. La Fillea-Cgil ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società IM deduce insufficiente e contraddittoria motivazioneomessa, su un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare deduce che il Tribunale ha cioè che nell'ambito dell'officina cui era addetto il911 GU LE fondato le proprie argomentazioni su una circostanza emersa dalla prova testimoniale (teste Di Biagio), e nonDe CA sussistevano incombenze lavorative comportanti l'esposizione allo specifico vizio di vibrazioni. Una simile circostanza doveva però escludersi alla stregua di una attenta valutazione delle emergenze processuali, con l'ulteriore conseguenza che non poteva imporsi ad essa società di modificare la propria organizzazione lavorativa al fine di creare una nuova posizione lavorativa cui adibire il De CA. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare deduce che la sentenza impugnata va 4 censurata per non avere tenuto conto del disposto dell'art. 2087 c.c., del d.p.r. n. 547 del 27 aprile 1955 (art. 4,5, e 6) nonchè del d. lgs. 19 settembre 1994. In particolare anche se rispondeva al vero che la visita alla Usl era stata richiesta per le sole mansioni di palista, era altrettanto vero però che la Commissione sanitaria aveva accertato una situazione ben più grave di quelle denunciata e che, conseguentemente, il De CA non era idoneo alla conduzione di qualsiasi macchina che trasmettesse vibrazioni al conduttore. Il carattere puntuale GU Volun dell'accertamento impediva non solo lo svolgimento delle mansioni di palista ma anche di quelle attività che implicavano una conduzione, anche in via di macchine importanti vibrazioni. episodica, Pertanto, risultava del tutto irrilevante che la richiesta di accertamento sanitario fosse stato formulata in tempi precedenti per una mansione specifica all'epoca svolta, essendo, appunto, emersa in fase di accertamento una patologia assai più grave che impediva appunto l'adibizione del lavoratore anche ad altre mansioni implicanti un minimo contatto con la causa determinante l'evento da evitare. I due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della interdipendenze logico-giuridica 5 delle questioni con essi sollevate, vanno rigettati perchè infondati. Va premesso che il denunziato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad "un punto - decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" le argomentazioni svolte dal GUlolen giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. ex plurimis : Cass. 17 gennaio 2000 n. 456;Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). Orbene, il Tribunale con una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto conforme a diritto pertanto, non suscettibile in alcun modo die, legittimità ha censura in questa sede di 6 evidenziato, a seguito di un attento esame delle risultanze istruttorie, le ragioni per le quali ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al De CA. A tale riguardo ha sottolineato, con un giudizio che investe il merito della controversia, che l'infermità fisica del De CA, riscontrata in sede di visita medica ex art. 5 stat. lav., non giustificava in alcun modo il recesso del datore di lavoro in quanto al momento del licenziamento il De era addetto ad una attività, quella di CA GU LEn meccanico-saldatore, che non importava pericoli per la salute del suddetto lavoratore, inidoneo, invece, fisicamente a svolgere le precedenti mansioni di "palista", e più precisamente di addetto alla guida di una "motopala di tipo Volvo 160", che nella conduzione provocava numerose e forti vibrazioni. E sempre con un giudizio di merito, anche stavolta condivisibile per la sua logicità, ilpienamente Tribunale ha evidenziato come il pericolo di esposizione alle vibrazioni fosse del tutto marginale nell'espletamento delle mansioni di meccanico saldatore, e come conseguentemente non valesse a legittimare il recessO della società dal rapporto lavorativo. Ad ulteriore conforto delle sue conclusioni il giudice d'appello ha infine evidenziato 7 come nell'organizzazione aziendale della società CIM fosse riscontrabile un settore adibito a lavori di carpenteria in ferro ed a lavori di idraulica,cui in ogni caso, avrebbe potuto essere addetto il De CA. Orbene, contrariamente a quanto si è sostenuto in questa considerazione non è ricorso, anche suscettibile di alcuna censura stante il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente ad integrare gli estremi del giustificato motivo oggettivo la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore per le mansioni GU LEn svolte essendo anche necessaria la dimostrazione della inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni lavorative, anche inferiori a quelle in precedenza espletate, dovendosi il licenziamento considerare una extrema ratio ( cfr. tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998 n. 7755; Cass. 23 agosto 1997 n. 7908; Cass. 3 luglio 1997 n. 5961); principio questo ora recepito dal legislatore che ammette il licenziamento per inidoneità sopravvenuta solo se sia impossibile una utilizzazione del lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori, e che prevede, in ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, anche il diritto alla conservazione del trattamento della precedente qualifica(cfr. art. 4, comma 4, legge n. 68 del 1999). 8 Per le argomentazioni svolte e non riscontrandosi per quanto ora detto il denunziato vizio di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorso va rigettato perchè infondato. Al riguardo va anche ribadito che, avendo la società nel corso dell'intero giudizio contestato l'antisindacalità del licenziamento del De CA sostenendone la piena legittimità ex art. 1464 c.c. licenziamento che invece per quanto sinora detto - - ildeve ritenersi privo di valida giustificazione ricorso in esame non può trovare accoglimento. ricorrente va condannata al pagamento delle speseLa del presente giudizio di legittimità liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in all'avv. Pier Luigi dispositivo, con attribuzione IC, che ha dichiarato di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 448000 oltre lire 3.000.000 (tremilioni) daper onorari difensivi I attribuirsi all'avv. Pier Luigi IC, dichiaratosi D A , S 0 1 S O . L A anticipatario. L T T 3 , O R 3 A B A ' 5 S I Così deciso in Roma il 10 aprile 2001. E L D : L P S E N A I D T N S 3 I IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE G S O 7 O N P 9 E живий A 0 M S I 1 D I 1 9 A E A , The D O O E O R T T T T S I N D I E R G S IL CANCELLI E P E R A O Depositato in Cancelleria L 20 GIU, 2001 oggi, IL CANCELLIERE T R O C