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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 870 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.12.1979, elettivamente domiciliata in US alla via Maggiore Vaccari presso lo studio dell'avv. Luca Maria, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 8.09.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in GI (Cn) alla via Priotti 6 presso lo studio dell'avv. Zamengo
Daniele, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: modifica delle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 28.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 8.09.2025, nel chiedere Parte_1 la modifica delle condizioni disciplinanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_1 CP_1
1 Vacante) adottate dal Tribunale di Paola con la sentenza n. 4/2025 del 18.12.2024, passata in giudicato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “MODIFICARE - le condizioni indicate nella parte del ricorso “In diritto”: a. Il domicilio della madre, genitore collocatario, e della figlia sarà spostato in CA delle MU (BA), al Viale della Riconciliazione dei Persona_2
Cristiani, 135. b. Nel medesimo paese frequenterà la classe quinta della scuola primaria, Per_1 presso l'Istituto Comprensivo locale. Pertanto, si rende necessario il rilascio del nullaosta scolastico da parte dell “Vienna da US”. c. La sig.ra lavorerà a Controparte_2 Pt_1 decorrere dall'01/10/2025 alle dipendenza del sig. presso “Pecora Country Pub” in Per_3
CA delle MU (BA), Via Costone di Bruno, 6, con contratto a tempo indeterminato, per sei ore giornaliere (08:30 - 14:30) e per cinque giorni a settimana, con la mansione di collaboratrice / aiuto cuoco, a decorrere dall'01/10/2025. La retribuzione sarà come da CCNL di settore. d. Il diritto – dovere di visita del padre, , rimane confermato negli Controparte_1 stessi termini stabiliti con la sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola. La madre si impegna ad accompagnare a US (CS) in occasione di uno dei weekend di competenza del Per_1 padre. Sono confermate, per il resto, tutte le altre condizioni riportate nella sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il visto in data 11.09.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
29.10.2025. Lo stesso, contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rispetto alle condizioni omologate con la sentenza n. 4/2025 di Codesto
Tribunale, alla luce di quanto argomentato nella presente difesa, apportare le seguenti modifiche: ➢ Il domicilio della sig.ra , genitore collocatario e della figlia Parte_1
è stato spostato in CA delle MU (BA), al Viale della Riconciliazione dei Persona_2
Cristiani 135. ➢ Nel medesimo paese frequenta, a far tempo dal mese di settembre 2025, Per_1 la classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo “Perotti – Ruffo”, stante il comune accordo formalizzato medio tempore dagli esercenti la responsabilità genitoriale. ➢
La sig.ra lavora, a far tempo dal 01/10/2025, alle dipendenze del sig. presso Pt_1 Per_3
“Pecora Country Pub”, nel medesimo paese over risulta domiciliata seco la figlia e corrente in
Via Costone di Bruno 6, con contratto a tempo indeterminato, per sei ore giornaliere (08:30 –
14:30) e per cinque giorni a settimana, con la mansione di collaboratrice/aiuto cuoco.
Retribuzione come da CCNL di settore. ➢ Gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano, all'esito del corrente anno scolastico ed in relazione ai presupposti che hanno giustificato la richiesta di trasferimento della sig.ra e della minore in Pt_1 Persona_2
CA delle MU, a rivalutare quale possa essere il miglior domicilio/residenza della minore in relazione al quale far discendere l'iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado.
➢ Il diritto – dovere di visita del padre, sig. rimane confermato negli stessi Controparte_1
2 termini stabiliti con la sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola. La madre si impegna ad accompagnare a US (CS) e a farsi carico anche economico di ogni trasferimento Per_1
(andata e ritorno) in occasione di entrambi i weekend di competenza paterna ovvero dei periodi di festa/di vacanza, nessuno escluso, destinati alla frequentazione padre-figlia. ➢ Gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano, almeno una volta all'anno, a consentire alla propria figlia di raggiungere il domicilio paterno corrente in Carmagnola (TO), Via Avigliana Per_1
20. Onde consentire il predetto trasferimento i genitori concorreranno paritariamente alla spesa di viaggio sottesa. ➢ Il carico fiscale relativo alla minore verrà Persona_2 paritariamente suddiviso tra i genitori. ➢ Dare atto che le somme riferite al punto 4) della sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola sono state corrisposte dal sig. alla sig.ra Per_2
e pertanto nulla è più dovuto. Sono confermate, per il resto, tutte le altre condizioni Pt_1 riportate nella sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola”.
Aperto un sub-procedimento iscritto al R.G. n. 870-1/2025 in merito all'istanza dell'attrice volta ad ottenere il rilascio di un nullaosta per trasferimento scolastico della figlia minore, lo stesso è stato dichiarato estinto in data 17.09.2025, avendo le parti raggiunto un accordo sul punto.
Con istanza congiunta depositata il 19.11.2025, le parti, rappresentando di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere (depositato unitamente alla medesima istanza), hanno chiesto la sostituzione dell'udienza fissata in data 1.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Sostituita detta udienza con il deposito di note scritte, le parti, provvedendo a tale incombente, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto dell'accordo depositato in atti;
quindi, il Giudice relatore, vista la comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 20.11.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (modificando in parte le disposizioni di cui alla sentenza n. 4/2025) mediante l'omologa delle condizioni (oggetto dell'accordo sottoscritto il 17.11.2025 depositato in atti) di seguito testualmente riportate: “a. Il domicilio della madre (genitore collocatario), sig.ra
[...]
e della figlia è spostato in CA delle MU (BA), al Viale della Parte_1 Persona_2
Riconciliazione dei Cristiani, 35. b. Nel medesimo paese frequenta la classe quinta della Per_1 scuola primaria, presso l'Istituto Comprensivo “Perotti – Ruffo”. Per detto trasferimento, il padre, sig. , ha già concesso, all'inizio del corrente anno scolastico, consenso Controparte_1 CP_ per il rilascio del nullaosta da parte dell' “Vienna da US”. c. Il diritto – dovere di visita del padre, , rimane confermato negli stessi termini stabiliti con la Controparte_1 sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola. d. La madre si impegna ad accompagnare a Per_1
3 US (CS), e a riportarla a CA delle MU (BA), a sue spese, in occasione dei weekend, delle festività e delle vacanze di competenza del padre. e. Gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano, all'esito del corrente anno scolastico e qualora il sig.
Vacante ottenga il trasferimento lavorativo dal Piemonte verso la Calabria, a rivalutare quale possa essere il miglior domicilio/residenza della minore, in ragione del quale sarà effettuata l'iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado. f. I genitori si impegnano, almeno una volta all'anno, a consentire alla propria figlia di raggiungere il domicilio paterno, Per_1 corrente attualmente in Carmagnola (TO), Via Avigliana 20. I signori e Per_2 Pt_1 concorreranno paritariamente alla spesa di viaggio sottesa. g. Il carico fiscale relativo alla minore verrà paritariamente suddiviso tra i genitori. *** *** *** Sono Persona_2 confermate, per il resto, tutte le altre condizioni riportate nella sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola, in particolare, rimangono confermati il contributo al mantenimento da parte del sig. in favore della figlia nella misura di € 200,00, da versare alla sig.ra , Per_2 Per_1 Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
la ripartizione delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa del 07.11.2017 del Tribunale di Paola;
gli assegni familiari nella misura del 100% alla sig.ra . Il carico fiscale relativo alla minore sarà Pt_1 Persona_2 paritariamente suddiviso tra i genitori. Si dà atto che in merito alle somme di cui al punto 4) della sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Paola, nulla è più dovuto dal sig. Vacante alla sig.ra
”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che Pt_1 non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 870/2025, così provvede:
- omologa, a parziale modifica delle disposizioni adottate dal Tribunale di Paola con la sentenza n. 4/2025 emessa il 18.12.2024, le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_2 riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 2/12/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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