Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 11/05/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente Dott. Giuseppe VICANOLO Componente Dott.ssa SA CONTE Componente relatore pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.
13763 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:
1. – [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] (P.I. [omissis]),
con sede in [Omissis] ([OMISSIS]), Via [omissis] [Omissis], n. [omissis], in persona del legale rappresentante [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]), rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Luccarini
(C.F.: [...]), presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliata in Perugia, Via della Treggia, n. 42/B (p.e.c.:
luigi.luccarini@avvocatiperugiapec.it);
2. - [OMISSIS] [Omissis], nato il [omissis].[omissis].[omissis] a [Omissis] ([OMISSIS]) (C.F.:
[OMISSIS]), residente a [Omissis] ([OMISSIS]) in [Omissis] [Omissis] [omissis]
[Omissis], n. 202, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Luccarini (C.F.:
Sentenza n. 14/2026
[...]), presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Perugia, Via della Treggia, n. 42/B (p.e.c.:
luigi.luccarini@avvocatiperugiapec.it);
3. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] il [omissis].[omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]), residente a [Omissis], Via [Omissis], n. [omissis].
VISTO l’atto di citazione.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 15 aprile 2026, svoltasi con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore Dott.ssa SA Conte, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.
Enrico Amante e l’Avv. Luccarini per i convenuti [OMISSIS] [Omissis]
[Omissis] e [Omissis] [Omissis]; né comparso né costituito il convenuto
[Omissis] [Omissis].
Ritenuto in
TO
I. - Con atto di citazione depositato in data 07.11.2025, la Procura regionale ha riassunto innanzi a questa Sezione, ai sensi dell’art. 20 disp.
att. c.g.c., il giudizio - inizialmente incardinato presso la Sezione giurisdizionale per la regione AZ che, con ordinanza n. 155/2025, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale – azionato nei confronti dei soggetti sopra indicati per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del danno complessivamente quantificato in € 466.100,00, con vincolo di solidarietà per l’intero importo (a titolo di dolo) ovvero, in via meramente subordinata, con ripartizione paritaria (a titolo di colpa grave).
II. – La vicenda origina da una segnalazione effettuata alla Procura regionale per il AZ dal Dipartimento del Tesoro - Direzione V –
Regolamento e Vigilanza del Sistema Finanziario – Ufficio VIII – del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con cui si denunciavano
“anomalie nella gestione del Fondo Antiusura del [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS]
[OMISSIS] con sede in [Omissis] ([OMISSIS])” (nel prosieguo “Società”), che aveva ricevuto, tra gli anni 2010 e 2016, contributi statali per un ammontare di euro 634.110,56 a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui all’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. In particolare, si evidenziava che la Società, oltre a non essere più operativa nella prestazione di garanzie a valere sul Fondo usura dall’anno 2016, doveva ancora regolarizzare la propria posizione relativamente ad una serie di prelievi irregolari dal conto corrente appositamente dedicato al Fondo speciale antiusura, per un importo complessivo pari ad euro 466.100,00; non avendo, peraltro, inviato alcuna relazione in merito alle attività poste in essere a far data dal 2016 ed risultando irreperibili i relativi amministratori. Conseguentemente, il Ministero aveva chiesto la pronta restituzione, con raccomandata del 06.02.2019, dei fondi non impegnati, che, tuttavia, non veniva ritirata e tornava al mittente per compiuta giacenza. L’Ufficio Ispettivo Centrale del Dipartimento del Tesoro effettuava, tra gli anni 2019 e 2020, una verifica presso la Società, senza collaborazione alcuna da parte degli amministratori, evidenziante gravi irregolarità nella gestione delle risorse assegnate, tra cui l’esecuzione di n. 41 (quarantuno) prelievi illeciti, non giustificati e distrattivi di risorse vincolate dal conto corrente appositamente dedicato al Fondo speciale antiusura, per il menzionato importo complessivo di € 466.100,00. Con dichiarazioni raccolte a verbale, il dott. [Omissis], amministratore delegato, comunicava all’Ispettore ministeriale di aver eseguito egli stesso le operazioni in uscita dal conto corrente in quanto munito, fin dalla data 02.11.2015 della delega per la firma dei contratti e per la gestione finanziaria dell’attività ordinaria della Società, affermando di essere convinto che detto conto corrente non fosse vincolato alle finalità “dell’antiusura” e, quindi, della presunta correttezza delle operazioni medesime, anche in ragione dell’assenza di una formale opposizione della Banca convenzionata.
L’ispezione si concludeva in data 11.06.2020 con la sottoscrizione, da parte dell’Ispettore, del Presidente del CdA e legale rappresentante della Società, dott. [Omissis], e del dott. [Omissis], Amministratore delegato (nel prosieguo “A.D.”), del verbale di fine verifica, in cui questi ultimi riconoscevano il debito contratto dalla medesima, quantificato in euro 466.100,00, e ne concordavano l’estinzione mediante un Piano di rientro che prevedeva il pagamento di n. 22 (ventidue) rate dell’importo di 20.000,00 euro ciascuna, aventi tutte scadenza trimestrale (la prima con termine 31 luglio 2020), oltre al saldo finale pari ad € 26.100,00, da versare nell’unico conto corrente antiusura ancora intestato all’Ente presso la Banca [Omissis] [Omissis] [Omissis]. L’accordo, inoltre, prevedeva espressamente la decadenza automatica dal beneficio del termine e la risoluzione del predetto Piano di rientro in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. La Società si rendeva, tuttavia, inadempiente, sicché il Ministero, in data 08.06.2022, inviava una diffida alla restituzione dell’importo di € 466.100,00, valevole quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 c.c. .
III. – Con invito a dedurre in data 02.01.2024, la Procura regionale per il AZ, nel richiamare la situazione sopra descritta affermava:
i) la giurisdizione contabile in fattispecie, con riferimento al danno erariale e al rapporto di servizio sussistente tra la P.A. erogatrice del contributo statale e i soggetti privati che disponevano delle somme erogate distraendole dallo scopo perseguito dell’Amministrazione;
ii) che i contribuiti erogati alla Società costituivano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80% le banche e gli istituti di credito concedenti finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario;
iii) che la Società, ai sensi del d.P.R. n. 315 del 1997 (“Regolamento di attuazione dell’art. 15 della legge n. 108/1996, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”), avrebbe dovuto:
- (art. 7): costituire e gestire il fondo antiusura in forma separata dal fondo rischi ordinario e riservarlo esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dalla legge;
- (art. 10, comma 1): inviare la “relazione sull’operatività”, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero del Tesoro, attestante: a)
l’ammontare dei prestiti garantiti; b) l’elenco dei beneficiari con l’indicazione dei finanziamenti deliberati, della relativa scadenza, dell’importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento; c) l’elenco delle garanzie escusse distinto per banca e con il relativo importo pagato; d) l’ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse esclusivamente per i cofidi; e) il rendiconto di gestione del fondo antiusura;
- (art. 10, comma 2): restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, in caso di cessazione di attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei soggetti beneficiari, entro sei mesi da tali eventi;
iv) la responsabilità amministrativa dei seguenti soggetti:
a) del Dott. [Omissis] (amministratore delegato della Società), per aver eseguito di persona le n. 41 operazioni illecite realizzate dal 12.01.2016 al 13.01.2017, come ivi specificate; a nulla rilevando l’addotto presunto errore concernente la libera disponibilità delle somme presenti sul Fondo antiusura acceso, con il vincolo di destinazione, presso la Banca
[Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis]; ciò, atteso che tra i compiti del medesimo risultavano, ai sensi dell’art. 5.2. lett. d) dello Statuto della Società, quelli di “negoziare e concludere con banche convenzioni finanziarie a consentire la concessione e l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle imprese socie ad alto rischio finanziario attraverso le garanzie del Fondo speciale antiusura costituito presso la [OMISSIS] prevalentemente con contributi concessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 della legge n. 108 del 1996”; non sussistendo, pertanto, alcun dubbio circa il vincolo delle somme del Fondo antiusura e, pertanto, risultando le condotte del predetto volontariamente ordinate a deviare il finanziamento pubblico ricevuto rispetto allo scopo per il quale era destinato;
b) del Dott. [Omissis], in quanto firmatario anch’egli (con il Dott. [Omissis])
dell’accordo sul Piano di rientro del correlato riconoscimento del debito, siglato in data 11.06.2020, prevedente il pagamento, a pena di decadenza, della prima rata entro il 31/07/2020 (vale a dire venti giorni dopo la firma); al riguardo rilevando il mancato pagamento anche della prima rata in termini di preordinazione da parte di entrambi i predetti firmatari “a prendere tempo innanzi alle richieste dell’Ispettore del Ministero, nella consapevolezza e rappresentazione della comune intenzione di non rispettare i contenuti del piano di rientro”;
c) della Società, che in altro caso analogo (rif.: Sez. Abruzzo, n. 107 del 2022) veniva ritenuta agente contabile tenuta alla redazione dei conti giudiziali relativi alla gestione del Fondo Antiusura, risultando al riguardo inadempiente, con obbligo di restituzione delle somme ricevute “nella sola ipotesi in cui dimostri che gli ingiustificati ammanchi non sussistano o, qualora esistenti, siano dovuti al caso fortuito o alla forza maggiore”
v) che il danno da risarcire ammontava a euro 466.1000,00 oltre alla rivalutazione monetaria, con riferimento alle precitate n. 41 operazioni illecite ricostruite nel dettaglio nell’ambito dell’ispezione ministeriale.
IV. – La Società e l’ulteriore invitato [Omissis], con memoria in data 16/02/2024 e nell’ambito dell’audizione del 04/03/2024 (presente il rappresentante legale per la Società), deducevano:
a) l’incompetenza territoriale della Corte dei conti per il AZ, affermando tutti gli attori della vicenda residenti nella regione Umbria e ivi essendosi svolta l’attività per la quale si voleva azionare un giudizio di responsabilità;
b) l’intervenuta prescrizione del diritto dell’azione della Procura erariale, in quanto insussistenti atti di messa in mora nel periodo antecedente la notificazione dell’invito a dedurre; non potendosi configurare tali né la nota del 06.02.2019 dal Ministero inviata alla sola Società (in cui si chiedeva la restituzione di fondi “non impegnati") né la nota del 08/06/2022 in cui il Ministero avrebbe mandato una comunicazione di diffida, intervenuta dopo il quinquennio e, comunque, considerato che la stessa non si riferiva ai presunti ammanchi e alla relativa responsabilità, ma al mancato pagamento delle rate del Piano di rientro;
c) la mancata interruzione della prescrizione per l’effetto ricognitivo del riconoscimento del debito, né integrando l’accordo stipulato dai Dott.ri
[Omissis] (amministratore delegato della Società) e [Omissis] (Presidente del CdA della Società) un riconoscimento di debito né, comunque, disponendo i predetti di tale potere, eccedente l’ordinaria amministrazione, ai sensi dello Statuto della Società, la cui gestione straordinaria risultava di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) l’inconfigurabilità della responsabilità in capo al [Omissis], non potendo la sottoscrizione dell’accordo assumere natura di addebito specifico personale, non emergendo al riguardo alcuna dichiarazione auto-accusatoria;
d) l’inconfigurabilità, in capo alla Società, della qualifica di Agente contabile, imponendo l’art. 10 del d.P.R. n. 315 del 1997 specifici obblighi di rendicontazione;
e) la sussistenza della responsabilità della Banca, presso cui i fondi statali venivano allocati dalla Società, che nulla aveva opposto all’utilizzo dei fondi diverso da quello normativamente destinato (le garanzie previste dall’art. 15 della legge n. 108 del 1996); non potendosi ritenere legittime le operazioni di “giroconto” effettuate dal Dott.
[Omissis], per sua stessa ammissione, dal relativo conto vincolato su altro conto corrente ordinario e non vincolato della Società, presso Poste Italiane, ovvero per bonifici in favore di un soggetto terzo ([OMISSIS]
S.r.l.) estraneo all’attività per i quali i fondi erano vincolati, dovendo la Banca rifiutarne l’esecuzione ovvero quantomeno informare il cliente.
IV.1. – In sede di audizione, i predetti invitati deducevano, altresì, la violazione degli obblighi di protezione del cliente attuata dalla Banca
[Omissis] [Omissis], che aveva reso attività istruttoria in favore della Procura regionale erariale.
V. – Con l’atto di citazione del 01.10.2024, la Procura regionale per il AZ riteneva non superate le contestazioni rivolte con l’invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti e, nel ribadire gli addebiti contenuti nell’invito a dedurre, argomentava che:
a) eccezione di incompetenza territoriale: il criterio era quello dell’incardinazione della Società nell’Amministrazione (MEF), sicché l’evento dannoso si era verificato al MEF di Roma;
b) prescrizione: il ricevimento della raccomandata MEF alla Società si era perfezionato per compiuta giacenza in data 06.02.2019; con riferimento alle questioni poste nella nota (n.d.r.: gli adempimenti stabiliti dal d.P.R. n.
315 del 1997), si affermava che la raccomandata aveva integrato un atto di messa in mora relativo all’adempimento degli obblighi restitutori;
nessun pregio rivestivano, al riguardo, le contrarie argomentazioni in quanto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, del c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto nei confronti degli altri debitori; quindi, con la firma del verbale che concordava il Piano di rientro dell’11.06.2020, veniva fissato un nuovo dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto
(coincidente con la scadenza della prima rata del piano di rientro, rimasta inadempiuta, cioè il 31.07.2020); infine, con nota degli Uffici competenti del 08.06.2022, il MEF aveva costituito in mora la Società per il danno in contestazione. L’invito a dedurre del 02.01.2024, poi, aveva ulteriormente interrotto i termini di prescrizione;
c) l’A.D. della Società: con riferimento al convenuto [Omissis], si rilevava che lo stesso aveva pacificamente ammesso di aver eseguito le n. 41 operazioni illecite realizzate dal 12.01.2016 al 13.01.2017 e si affermava che, considerando la posizione di amministratore delegato da questi rivestita, non poteva non conoscere i limiti e i vincoli imposti dal legislatore alla gestione del Fondo antiusura, con conseguente configurazione del dolo;
d) il Presidente del CdA della Società: il medesimo elemento soggettivo veniva individuato anche con riferimento al convenuto [Omissis],
firmatario anch’egli dell’accordo sul Piano di rientro, con cui veniva riconosciuto il debito, che prevedeva il pagamento, a pena di decadenza, della prima rata entro il 31/07/2020. Detto accordo non veniva onorato con conseguente preordinazione, da parte dei convenuti, finalizzata esclusivamente, a prendere tempo innanzi alle richieste dell’Ispettore del Ministero, nella consapevolezza e rappresentazione della comune intenzione di non rispettare i contenuti del Piano di rientro;
e) la Società: questa, ai sensi dell’art. 610, comma 3, R.D. n. 827/1924, poteva essere ritenuta, per mezzo dei suoi organi, un Agente contabile e, in quanto tale, tenuta a provvedere – cosa che, invece, non aveva fatto
- alla redazione dei conti giudiziali relativi alla gestione del Fondo antiusura. Tanto considerato, richiamato il diverso onere della prova sull’elemento psicologico – gravante sull’Agente – in caso di responsabilità contabile, evocava la costante giurisprudenza secondo cui nel giudizio di responsabilità amministrativa può confluire anche la responsabilità contabile;
f) indagini integrative nei riguardi dell’Istituto di credito [OMISSIS] [Omissis] [Omissis]: si sostenevano aver queste dimostrato l’esclusione di corresponsabilità degli Organi della Banca; inoltre, dalla relazione si rilevava che le operazioni del [Omissis] venivano svolte tutte da remoto, previa legittimazione dello stesso sul sito della Banca (codice cliente e password)
e tale modalità era disciplinata contrattualmente dalle parti e con riferimento alle quali non era mai pervenuta all’Istituto una richiesta di blocco delle n. 41 operazioni finanziarie, che si sarebbe potuta effettuare attraverso il rappresentante legale della Società; inoltre, senza la collaborazione della Banca, l’Ispettore ministeriale non sarebbe stato in grado di concludere gli accertamenti ispettivi non essendosi la Società peritata di reperire né gli estratti dei conti correnti bancari antiusura, né i dati riguardanti l’operatività antiusura; tanto evidenziava, secondo la Procura regionale, che la situazione di estremo caos in cui versava la Società aveva reso possibile ed estremamente facile, realizzare gli illeciti in contestazione, con accettazione del relativo rischio di condotte illecite da parte dei propri organi; attesa, anche, la totale mancanza di un sistema interno di registrazioni contabili in grado di dare traccia dei movimenti finanziari a valer sul conto corrente che la Società utilizzava per movimentare il Fondo antiusura, pubblico e con destinazione vincolata (rif.: la figura giuridica del “dolo eventuale”).
Sulla base di quanto sopra esposto, la Procura regionale per AZ concludeva per la condanna dei convenuti a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà, ed ai soli fini del riparto interno in pari quote, del danno cagionato al MEF, nella misura complessiva di euro 466.100,00 oltre alla rivalutazione; in via meramente subordinata si domandava la condanna, sempre in pari quote, a titolo di colpa grave.
VI. – Non costituitosi nel giudizio il convenuto [Omissis], con unica memoria datata 25.09.2025, la Società e il convenuto [Omissis]
preliminarmente rilevavano ed eccepivano il difetto di competenza territoriale della Sezione giurisdizionale per la regione AZ.
VII. - La Sezione precit., con l’ordinanza n. 155 del 07.10.2025, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria.
VIII. – Con atto di citazione in riassunzione del 05.11.2025, depositato il 07.11.2025, la Procura regionale per l’Umbria, riproponeva, innanzi a questa Sezione, le contestazioni e le conclusioni già formulate nei confronti dei convenuti.
IX. – Si costituivano, depositando un’unica memoria, il convenuto
[Omissis] e la Società, eccependo:
i) la prescrizione dell’azione: dovendosi individuare il dies a quo nel 13.1.2017, data dell'ultimo atto di presunta mala gestio dei contributi, posto che non vi era stato alcun occultamento e considerando, altresì, che – dato l’obbligo di invio di una relazione sulla gestione entro il 31 marzo di ciascun anno ex art. 10, d.P.R. n. 315/1997, recante il regolamento di attuazione dell’art. 15, l. n. 108/1996 – il diritto alla restituzione dei fondi poteva essere fatto valere dal MEF a decorrere dal 1° aprile 2017. Si asseriva, inoltre, la mancanza di un valido atto interruttivo della prescrizione, non potendosi considerare tale la nota inviata dal MEF alla sola Società (quindi non valida nei confronti del dott.
[Omissis]) in data 06.02.2019 – che si limitava a chiedere la restituzione dei fondi non impegnati – né quella del 08.06.2022, poiché intervenuta quando la prescrizione si era già compiuta e, comunque, non riferita a presunti ammanchi, ma al mancato pagamento delle rate del piano di rientro, aventi natura meramente civilistica. Peraltro, anche a voler considerare valida come atto interruttivo la nota del 06.02.2019, dalla stessa sarebbero comunque trascorsi oltre 7 (sette) anni, posto che l’art.
60 c.g.c. dispone che “al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni”.
Contestavano, poi, la valenza di riconoscimento di debito e, dunque, il prodursi dell’interruzione della prescrizione di cui all’art. 2944 c.c., del verbale dell’11.06.2020, riguardo al quale non risultava formulata alcuna rinuncia a contraddire da parte dei soggetti che lo avevano sottoscritto che, peraltro, non erano in grado di impegnare la Società con la loro sottoscrizione. Difatti, costituendo il riconoscimento del debito atto di straordinaria amministrazione, questo necessitava di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione della Società, a norma dell’art. 24, comma 11 dello Statuto relativo. Anche nella nomina dell’A.D. [Omissis], peraltro, si disponeva che gli atti di straordinaria amministrazione rientravano nella competenza del Consiglio; il successivo art. 26 dello statuto, poi, prescriveva che il Presidente del CdA [Omissis] aveva soltanto il potere di disporre gli atti ivi espressamente previsti, tra i quali non era in alcun modo compresa l’assunzione di impegni esulanti da quelli così autorizzati.
Si richiamava, inoltre, il novellato art. 1, c. 2, della l. n. 20/1994, a norma del quale “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”;
ii) il difetto di giurisdizione: posto che la ricognizione di debito contenuta nel verbale ministeriale si riferiva soltanto alla Società e che solo rispetto a questa sarebbe stato, eventualmente, configurabile un rapporto di servizio; non potendosi lo stesso configurare, invece, rispetto a chi era a questa legato da un rapporto organico – come il Presidente del CdA
[Omissis] – e non aveva posto in essere alcuna partecipazione effettiva alle condotte contestate. Difatti, l’A.D. [Omissis] aveva ammesso di aver disposto le movimentazioni bancarie, mentre al convenuto [Omissis]
veniva contestato solo di aver sottoscritto il verbale, con il quale, comunque, non aveva assunto in proprio il debito né aveva in qualche modo così confessato una qualsivoglia partecipazione alle operazioni gestite personalmente dal [Omissis]. Si affermava, inoltre, che poiché la Procura aveva inteso avvalersi del contratto prevedente il rimborso delle somme come fonte della responsabilità della Società, tanto determinerebbe una carenza di giurisdizione contabile, in quanto la competenza a decidere in ordine al mancato adempimento di un obbligo assunto nelle forme di un negozio civilistico doveva ritenersi esclusivamente devoluto all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Richiamando la natura privatistica della Società nonché affermando che la sottoposizione al giudizio erariale dipendeva solo dal fatto che la stessa era stata qualificata come Agente contabile di fatto, si insisteva ancora per il difetto di giurisdizione;
iii) la posizione del [Omissis]: nel merito, supposta, la responsabilità del
[Omissis], si sosteneva non provata alcuna condotta del convenuto di dolosa appropriazione dei finanziamenti;
iv) la posizione della Società: si eccepiva che la contestazione secondo cui
“[OMISSIS] non ha provveduto alla necessaria rendicontazione contabile relativa all’impiego del Fondo Antiusura, rendendosi sotto questo profilo inadempiente agli obblighi previsti dalla legge di settore”, non era sufficiente per sostenere l'esonero della Procura dal fornire la prova per cui la pretesa del Ministero sarebbe stata pari all'importo di € 466.100,00. Peraltro, nel rapporto dell’ispezione, rispetto a tale somma, si riferiva di un utilizzo improprio, ma non illegittimo, posto che non veniva fornita alcuna evidenza che potesse ricondurre bonifici e giroconti dal conto
"dedicato", depositario dei Fondi, a quello "ordinario" della Società, a fattispecie di appropriazione indebita, non potendosi, quindi, nemmeno considerare il danno provato in re ipsa in un ammontare corrispondente alla mera sommatoria delle movimentazioni in uscita dai cc/cc
"dedicati". Inoltre, la prova difetterebbe anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo richiesto per la realizzazione dell'illecito contabile ascritto alla Società – ossia il dolo - che, secondo la Procura, doveva ritenersi interamente a carico della stessa in considerazione di
“una sua voluta a ed inescusabile sciatteria (con accettazione del relativo rischio di condotte illecite da parte dei proprio organi) che risulta dimostrata dall’assenza di elementari meccanismi di controllo interno - preventivi, concomitanti e successivi – nonché dalla totale mancanza di un sistema interno di registrazioni contabili”.
X. –All’udienza del 15.04.2026, né costituitosi né presente il convenuto
[Omissis]:
i) il Pubblico ministero, ripercorrendo quanto già argomentato nell’atto di citazione, insisteva per l’accoglimento della domanda, ribadendo: a)
l’infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di difetto di giurisdizione; b) che il verbale ispettivo integrava l’esercizio di un diritto dell’Amministrazione alla restituzione, contenendo un’intimazione di immediata reintegrazione, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione; c) la sussistenza, nella vicenda, della palese violazione di obblighi di comunicazione gravando sulla Società un obbligo di rendicontazione entro il 31 marzo di ogni anno, previsto per legge e a ciò non avendo ottemperato la medesima dall’anno 2016, dovendo ritenersi pertanto integrato l’occultamento doloso; d) in merito all’elemento soggettivo, che questo era integrato – in termini di dolo -
nella stessa divergenza tra il comportamento dovuto e quello tenuto, quali l’indiscriminato utilizzo di risorse vincolate specificamente destinate, attraverso operazioni di home-banking, trattandosi di soggetti particolarmente qualificati;
ii) il Difensore del convenuto [Omissis] e della Società, nel richiamare quanto già dedotto, anche nelle proprie deduzioni, depositate presso la Procura AZ, insisteva/censurava: a) per l’avvenuto compimento della prescrizione, definendo tardiva l’ispezione che si sarebbe dovuta attivare già alla data del 1° aprile 2017 nonché improprio il riferimento all’occultamento doloso del danno in considerazione del fatto che la violazione dell’obbligo di presentare la relazione annuale avrebbe dovuto far scattare prontamente i controlli, sicché l’inerzia del Ministero era ingiustificabile; b) che la presunta ricognizione di debito di cui al verbale dell’ispezione Ministeriale, sottoscritto dall’A.D. e dal Presidente del CdA, non impegnava la Società - secondo i poteri definiti dallo Statuto – e, comunque, il verbale non costituiva un riconoscimento di debito, con conseguente sua inidoneità ad interrompere la prescrizione; c) che l’illecito era legato ad operazioni bancarie le cui chiavi di accesso erano nell’esclusivo possesso dell’A.D.,
che aveva riconosciuto la paternità delle operazioni; d) che la Procura non aveva chiarito in base a quale titolo aveva citato il Presidente del CdA, neppure potendosi addebitare al medesimo alcun illecito doloso, essendosi unicamente contestata una firma sull’atto di rateizzazione per la restituzione di fondi e neppure potendosi il medesimo - in quanto organo della Società - ritenersi assimilabile a un funzionario di fatto della P.A., risultando quest’ultimo eventualmente responsabile verso la Società e non verso l’Amministrazione, con conseguente difetto di giurisdizione; e) che andava altresì considerata l’inazione della Banca per l’improprio utilizzo, da parte dell’A.D., dei fondi vincolati; f) in subordine, in caso di condanna, il Difensore domandava l’applicazione della novella di cui alla legge n. 1/2026 in relazione al tetto del 30%;
iii) il P.M., su replica consentita, affermava che il thema decidendum era chiaro e che la Procura regionale non aveva né inventato né ipotizzato responsabilità dolose o desumibili in re ipsa, essendo state disposte le n.
41 operazioni di home banking per finalità estranee ed essendosi omessa la relativa rendicontazione.
Considerato in
TT
1. – Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del convenuto
[Omissis] [Omissis] che, nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione, non si è costituito in giudizio.
2. – In via ulteriormente preliminare, occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti costituiti.
2.1 – L’eccezione merita parziale accoglimento.
Uno degli elementi fondanti la giurisdizione contabile è, come noto, l’utilizzo di denaro e beni pubblici per la cura di pubblici interessi. Tale assunto è stato declinato dalla Corte di Cassazione, con specifico riferimento all’erogazione e all’utilizzo di contributi pubblici, dichiarando la sussistenza della giurisdizione contabile nei casi di concorso del beneficiario del contributo alla realizzazione di un programma della Pubblica amministrazione, poiché tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, con la conseguenza che il privato percettore è chiamato a rispondere innanzi al Giudice contabile per il danno ingiusto arrecato all’ente pubblico erogante (cfr. ex multis, Cass. SS.UU. nn. 9659/2023; 3100/2022;
30526/2019; 295/2013). In altre parole, è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie in cui, per la natura del finanziamento, la relativa erogazione costituisce il mezzo attraverso il quale la P.A.
persegue un pubblico interesse, instaurandosi un rapporto di servizio tra quest’ultima e il percettore in virtù della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione del finanziamento (Corte dei conti, Sez.
II app., sent. n. 97/2022 e n. 836/2017; Sez. Piemonte, sent. n. 8/2023; Sez.
Emilia-Romagna, sent. n. 49/2024). Da ciò discende, quindi, che solo laddove il contributo abbia esclusivamente una funzione indennitaria è da escludere la sussistenza della giurisdizione contabile (Cass. civ., sent.
n. 9846/2011).
Nel caso di specie il Collegio ritiene che i contributi erogati ai Confidi ex art. 15, legge n. 108/1996 non si sottraggano al paradigma ora declinato, trattandosi indubitabilmente di risorse destinate al perseguimento di un pubblico interesse, che si ravvisa nel favorire, al fine della prevenzione del fenomeno dell’usura, l’accesso al credito delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario
(cfr. art. 15, commi 1 e 2), con la conseguente configurazione di un rapporto di servizio tra il soggetto percettore - i Confidi - e l’Amministrazione erogante - MEF- (sul punto, cfr. Sez. Campania, sent.
n. 21/2025). Si tratta, difatti, di fondi pubblici espressamente vincolati ad uno scopo specifico, ossia la concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all’80% alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’art. 111 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario (cfr. art. 15 cit., comma 2). Il vincolo impresso dalla legge ai fondi erogati, poi, è chiaramente evincibile anche dal fatto che il contributo deve confluire in uno speciale Fondo antiusura, costituito dai singoli Confidi beneficiari, separato dai fondi rischi ordinari [art. 15, comma 2, lett. b)]. I Confidi sono, poi, tenuti a relazionare entro il 31 marzo di ciascun anno sulla propria attività e sulla gestione dei contributi ricevuti e a restituire le somme erogate entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti (art. 10, d.P.R. 315/1997).
Appare, pertanto, palese che l’erogazione dei fondi ex art. 15, legge n.
108/1996, costituisca il mezzo attraverso il quale la P.A. persegue un pubblico interesse, con la conseguente individuazione di un rapporto di servizio tra i Confidi beneficiari e l’Amministrazione erogante (MEF) e la derivante affermazione della giurisdizione di questa Corte, in relazione al profilo sia della indebita percezione del finanziamento, sia del relativo non corretto utilizzo, in conformità agli analoghi precedenti di questa Sezione (Sez. Umbria, sent. nn. 1 e 49/2023 e 58/2025).
2.2. – Tanto premesso in termini generali, appare indubitabile che – nei termini sopra richiamati – sussista un rapporto di servizio tra il MEF e la [Omissis], in quanto percettrice del contributo pubblico ex art. 15, legge n. 108/1996, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile, altresì considerato che gli obblighi al riguardo derivanti per la Società discendono direttamente dalla predetta legge nonché dal d.P.R.
315/1997 e non dal correlato disciplinare contrattuale (rif., al riguardo, Cass. SS.UU. n. 12156 del 2026).
Ciò posto, deve quindi esaminarsi la posizione degli ulteriori soggetti convenuti, nelle loro qualifiche, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di amministrazione ([Omissis]) e di Amministratore delegato
([Omissis]).
Soccorre, al riguardo e ancora, la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione, avendo la stessa – con orientamento consolidato –
affermato la configurabilità di un rapporto di servizio “multilaterale”
nel caso di uno stesso centro di imputazione di interessi, come avviene nel caso delle società private che percepiscono contributi pubblici, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, difatti, precisato che “in tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell’ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti” (cfr. Cass. SS.UU., sent.
n. 15893/2022 e n. 18900/2023; Corte dei conti, Sez. Puglia, sent. n.
85/2026). Difatti, l’instaurazione del rapporto di servizio non è correlata solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del contributo, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all’attività della persona fisica che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello lecito o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, ha provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione (in ordine alla sussistenza del rapporto funzionale di servizio, con l’Amministrazione erogante il beneficio, non solo dell’amministratore di diritto, ma altresì dell’amministratore di fatto, cfr. Corte dei conti, Sez. Campania, n. 200 del 2025).
2.2.a. - Tanto chiarito, per quanto concerne il convenuto [Omissis] – che in sede di ispezione ha espressamente riconosciuto di aver egli stesso effettuato i bonifici enucleati dalla Procura regionale nell’atto di citazione - sussiste indubitabilmente la giurisdizione di questa Corte, posto che lo stesso ha, con un comportamento attivo, partecipato (recte, determinato) la condotta causativa dell’azionato danno erariale (“Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione”; in termini: Cass. SS.UU. n. 295, 2013, precit., e la giurisprudenza ivi richiamata).
2.2.b. - Differenti valutazioni vanno, invece, effettuate con riguardo al convenuto [Omissis]. Dagli atti del processo risulta, difatti, che l’unico comportamento addebitato al predetto consiste nell’aver sottoscritto il verbale conclusivo del procedimento ispettivo. Da tale atto risulta, tuttavia, che il comportamento distrattivo dei contributi pubblici rispetto al vincolo cui erano predestinati è stato posto in essere dall’Amministratore delegato [Omissis]. Sebbene dallo Statuto sociale emerga che il Presidente del Consiglio di amministrazione abbia alcuni poteri gestori (es. provvedere ai pagamenti ed eseguire incassi, cfr. art.
26), la prospettazione della Procura regionale si è di fatto limitata a rappresentare la sussistenza di una asserita conoscenza degli illeciti -
da parte del [Omissis], peraltro non comprovata se non all’atto della sua sottoscrizione del verbale dell’Ispezione ministeriale - che, in quanto tale, si configura del tutto prescindente dall’attribuzione, alla relativa persona fisica, di alcuna attività di gestione dei contributi pubblici sottoposta pertanto al rispetto di obblighi di servizio derivanti dall’incardinamento, eventuale, del medesimo nella P.A. .
Conseguentemente, alla luce di quanto precede, non potendosi configurare un rapporto funzionale di servizio del convenuto [Omissis]
con la P.A. unicamente in virtù del rapporto organico del medesimo con l’Ente percettore del contributo, ne consegue che deve essere dichiarata l’insussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti nei confronti del predetto.
3. - Occorre, quindi, esaminare l’eccezione di prescrizione opposta dai convenuti costituiti, a parere dei quali, in assenza di validi atti interruttivi, l’azione sarebbe prescritta dovendosi individuare il dies a quo del quinquennio prescrizionale nel 13.01.2017, data dell'ultimo bonifico effettuato e, dunque, dell’ultimo atto di presunta mala gestio dei fondi, considerando, altresì che – dato l’obbligo di invio di una relazione sulla gestione entro il 31 marzo di ciascun anno – il diritto alla restituzione dei fondi poteva essere fatto valere dal MEF a decorrere dal 1° aprile 2017.
3.1 – L’eccezione è priva di pregio.
3.1.a. - Preliminarmente, va rilevato che alcuni degli atti citati in relazione alla presunta – o avversata – interruzione della prescrizione non fanno riferimento alla restituzione al Ministero dei fondi non destinati alla concessione di garanzie, bensì al riversamento degli stessi nel conto corrente dedicato al "Fondo speciale antiusura" costituito dalla Società, in essere presso la sede di [Omissis] della Banca [Omissis]
[Omissis] [Omissis] [Omissis]; ci si riferisce, in particolare, al verbale conclusivo dell’attività ispettiva dell’11.06.2020.
Tuttavia, vale considerare che l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 315/1997 dispone che “Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato”. Ebbene, l’obbligo di restituzione al Ministero del contributo non impegnato per la concessione delle garanzie – ossia anche di quello eventualmente destinato a finalità che sono altre da quelle previste dall’art. 15 della l. n. 108/1996 – decorre dal termine di sei mesi dal verificarsi di una delle fattispecie individuate dalla disposizione sopra richiamata. Nella nota del 06.02.2019, il MEF, nel rilevare la mancata operatività della Società nel biennio 2016-2017, ha chiesto la restituzione dei fondi erogati e non impegnati. Considerando che la previsione della cessazione dell’attività di cui al precitato art. 10 deve intendersi –
trattandosi di previsione generica – come cessazione della concessione delle specifiche garanzie di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996 (posto che i Confidi possono svolgere anche ulteriori e diverse attività), il dies a quo della prescrizione relativa all’obbligazione restitutoria non può che individuarsi nel compiersi dei sei mesi dalla predetta cessazione.
Nel caso di specie, essendo questa intervenuta, di fatto, nell’esercizio 2016, il dies a quo deve identificarsi nel 01.06.2017. Risulta, difatti, con la precitata nota del 06.02.2019, il Ministero ha chiesto inequivocabilmente la restituzione dei fondi non impegnati.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza civile è solida nell’affermare che affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione questo deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito –
determinato o determinabile - di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. sent. n.
18546/2020; n. 15714/2018; n. 16465/2017; n. 24054/2015; n. 3371/2010; n.
24656/2010 n. 5681/2006; Cass. n. 4464/2003). Inoltre, la Corte di Cassazione ha recentemente osservato che “l’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943, co. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art.
2934 c.c. (cfr. Cass. n. 15766/2006). In altri termini, perché sia interruttivo, basta che l’atto sia uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all’adempimento” (Cass. sent. n. 13430/2025).
Orbene, il fatto che la nota ministeriale prot. DT 10617-06/02/2019 integrasse un atto di costituzione in mora - in quanto manifestante la volontà di ottenere il soddisfacimento di un credito che, sebbene non quantificato era determinabile - risulta per tabulas dal testo della nota stessa: “Considerate l’inadeguata rendicontazione contabile e il protrarsi dell’inattività da parte di questo Ente (mancato invio della Relazione sull’operatività del 2017, mancata operatività nel biennio 2016-2017) si richiede la pronta restituzione dei fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura non impegnati, da quantificare documentalmente”.
Vale, poi, anche considerare che in data 09.06.2022 il MEF ha nuovamente intimato la restituzione del contributo di euro 466.100,00.
Pertanto, l’azione risulta tempestiva.
3.1.b. - In merito alle argomentazioni formulate in relazione all’applicazione del termine prescrizionale di sette anni di cui all’art. 66 c.g.c., si osserva quanto segue.
Il comma 2 dell’art. 1 della legge 20/1994, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 1/2026, prevede che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno
(…)”. Orbene, l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella scadenza dei sei mesi previsti per legge per la restituzione dei contributi, come sopra enunciato, appare del tutto conforme alla previsione del nuovo dettato normativo, posto che fino alla scadenza del termine previsto per la restituzione non solo il danno non sarebbe attuale, ma il titolare del diritto alla restituzione non potrebbe nemmeno farlo valere.
In relazione all’art. 66 c.g.c., a norma del quale “Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso”, deve rilevarsi che, come osservato dalla Sezione II di appello nella sentenza n. 32/2025, in ragione del fatto che, in forza dell’Allegato 3, art. 2, comma 2, al c.g.c.
“le disposizioni di cui all’art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice” (7 ottobre 2016) e che, quindi, detta disposizione non ha efficacia retroattiva per espresso dettato di legge”, la previsione di cui all’art. 66 non appare, per quanto già fin qui osservato, applicabile al caso di specie. Al riguardo, vale comunque precisare che «il limite prescrizionale di sette anni è stato previsto dal codice di giustizia contabile per gli atti interruttivi disposti dal Procuratore regionale, mentre non trova applicazione nei casi, come nella specie, in cui l’interruzione della prescrizione è disposta dall’amministrazione.” Al riguardo è stato già puntualizzato (Sez. II app. n.
281/2023), infatti, che “il tenore letterale del criterio recato dall’art. 20, lett. d),
della legge delega n. 124/2015 (“prevedere l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora”) conferma che la costituzione in mora da parte del P.M.
contabile, nell’ambito e indipendentemente dall’invito a dedurre, ha costituito l’oggetto non già di una nuova attribuzione, bensì di una disciplina limitativa per l’attore pubblico (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 209/2021); fermo restando, beninteso, la facoltà per l’amministrazione danneggiata di adottare atti di costituzione in mora senza le predette limitazioni, in ossequio agli ordinari criteri civilistici (art. 2943 c.c.).» (Sez. II app., sent. n. 233/2025).
Tanto precisato, sono prive di pregio le argomentazioni formulate dai convenuti costituiti, al pari di quelle relative alla natura civilistica del Piano di rientro che, come emerso, non rileva ai fini della prescrizione.
3.1.c. – Infondate si manifestano, altresì, le argomentazioni formulate sempre in punto di prescrizione dell’azione di responsabilità, riferite all’applicazione della legge n. 1/2026, in relazione alla quale il fatto dannoso si sarebbe determinato alla data delle operazioni di homebanking attuate dall’A.D. e non sussisterebbe, nel caso, alcun doloso occultamento del danno. Al riguardo si osserva, difatti, che l’individuazione del dies a quo della prescrizione, come sopra descritto, dal decorso del termine di sei mesi dalla cessazione dell’attività appare del tutto conforme con la modifica apportata all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 dalla novella del 2026, posto che non viene in tale caso in rilievo il momento in cui questa Corte o l’Amministrazione danneggiata sono venute a conoscenza del danno. Peraltro, vale osservare che, posto quanto sopra rappresentato circa la violazione dell’obbligo di comunicazione della cessazione dell’attività da parte della Società, nel caso di specie ben potrebbe configurarsi – sempre sulla base della nuova formulazione dell’art. 1, comma 2 della legge n.
20/1994 - un’ipotesi di occultamento doloso, che la nuova previsione collega espressamente, tra l’altro, alla violazione di obblighi di comunicazione. In tale caso, decorrendo la prescrizione dalla scoperta del danno, la prescrizione non potrebbe decorrere prima del 06.02.2019, data della nota con cui il MEF, in considerazione della mancata operatività nel biennio 2016- 2017, aveva richiesto la restituzione del contributo, o, al più tardi, dell’11.06.2020, data del verbale di conclusione dell’indagine ispettiva con cui tutti gli inadempimenti sono stati accertati. Anche seguendo tale ricostruzione, non risulterebbe pertanto maturata la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, in considerazione sia dell’atto di messa in mora emanato il 08/06/2022 dal Ministero nei confronti della Società, (vale a dire a seguito dell’ispezione, precit.) sia dell’invito a dedurre notificato alla medesima, in data 04/01/2024, dalla Procura regionale della Corte dei conti per il AZ.
4. – Passando all’esame del merito della causa, con riguardo ai convenuti Società [Omissis] e [Omissis] [Omissis] la domanda è fondata nei termini di successiva motivazione.
4.1. – Dalla ricostruzione dei fatti emerge innanzitutto in modo chiaro come i convenuti abbiano oggettivamente non destinato somme vincolate alle specifiche finalità previste dall’art. 15, comma 2, della legge n. 108/1996, essendo state le medesime trasferite con le n. 41 operazioni di home-banking - attuate dall’A.D. – ad altro conto, non vincolato, della stessa Società ovvero in favore di un conto corrente di un soggetto terzo. I predetti fatti risultano non contestati dalla Società nonché ammessi dall’A.D. .
Sempre dal verbale ispettivo del MEF emerge che l’Ente (n.d.r.: il Presidente del CdA e l’A.D., firmatari del verbale, precit.) pur sollecitato, non sarebbe stato in grado di fornire alcun elemento in ordine all’attività della Società in materia di antiusura e sulle garanzie antiusura in essere
(cfr. pp. 4 e 5 del predetto verbale).
Il Collegio, pertanto, giudica incontrovertibilmente accertata agli atti del giudizio la condotta illecita ascritta ai convenuti.
4.2. - Nessun dubbio, inoltre, può porsi in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le predette condotte di distrazione dei fondi
(accertate) e il prefigurato danno erariale atteso che, anche a fronte delle reiterate richieste di restituzione del contributo, le somme non venivano restituite allo Stato: fatto anch’esso non contestato dalle parti.
4.3. – Quanto all’elemento soggettivo qualificato della responsabilità amministrativa, va quindi rilevato quanto segue.
4.3.a. – La condotta distrattiva ascritta alla Società risulta connotata da dolo eventuale; ciò in adesione alla c.d. “prima formula di Frank”, per la quale l’assunzione del rischio dell’evento dannoso “prevedibile” si manifesta correlata alla volontà dell’agente di determinare il pregiudizio (diversamente dalla colpa cosciente, in cui tale volontà risulterebbe non ricorrente). A tanto depongono le irregolarità gestionali
– a partire dalla mancanza di rendicontazione - riverberanti nella mancata rappresentazione, all’Ispettore ministeriale, di ogni elemento conoscitivo sulle attività antiusura svolte dalla Società (rif.: il verbale ispettivo, precit.) le quali, ad avviso del Collegio, si configurano del tutto preordinate all’utilizzo del contributo statale per finalità non consentite dal relativo vincolo di scopo.
È appena il caso di rilevare, a conferma di quanto sopra esposto e motivato, che la ricostruzione dell’utilizzo delle somme si è avuta unicamente a seguito dell’acquisizione di elementi conoscitivi, attuata dall’Ispettore ministeriale, nei confronti della Banca (n.d.r.: con riferimento all’efficacia probatoria del verbale dell’11.06.2020, precit.,
confronta infra, il successivo capo 4.3.b.).
Nel merito, non appare diversamente interpretabile il silenzio serbato dalla Società, se non nell’ottica della distrazione volontaria delle somme, con riferimento all’evidenza della conoscenza delle n. 41 operazioni di home-banking illecite, attuate dal 16/01/2016 al 13/01/2017 sul conto corrente n. 01/01/4429 acceso il 18.04.2014 presso la [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] (di rendicontazione quanto meno annuale, se non trimestrale), vincolato alla gestione dei fondi pubblici antiusura (cfr.: la relazione in data 11.06.2024 del predetto Istituto di credito).
4.3.b. – Per quanto attiene al convenuto [Omissis], reputa il Collegio che le relative e reiterate condotte illecite siano connotate dal dolo dell’agente.
Vale innanzitutto rilevare che lo stesso, in qualità di Amministratore delegato e, in quanto tale, munito di poteri gestori – sia per quanto emerge dallo statuto (art. 24) che dall’atto di nomina (da verbale del consiglio di amministrazione del 02.11.2015, deleghe relative alla gestione finanziaria e alla firma dei contratti) – ha personalmente effettuato i n. 41 bonifici contestati dall’ispettore del MEF per complessivi euro 466.100,00. Di tanto vi è espressa evidenza nel verbale di conclusione dell’ispezione, sottoscritto dallo stesso, nel quale è riportato che questi “evidenzia che le operazioni sopra indicate sono state eseguite da lui stesso, con riferimenti all’attività ordinaria dell’ente, nella convinzione erronea che il conto in essere presso la [Omissis] dell’[Omissis] [Omissis] non fosse vincolato all’antiusura e quindi della correttezza delle operazioni anche in ragione del fatto che la Banca non si è opposta all’esecuzione delle stesse”.
Orbene, come messo in luce dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.
4006 del 2022)” (Cass. ord. n. 36573/2022).
Nessuna giustificazione, infine, può ammettersi con riferimento all’asserita convinzione “erronea” del non trattarsi, lo specifico conto, del conto corrente destinato alle attività antiusura.
È appena il caso di rilevare che questi, in quanto A.D. della Società ed espressamente tributario della delega alla gestione finanziaria della stessa, era il soggetto eminentemente destinatario delle prescrizioni di legge concernenti l’utilizzo dei contributi della legge antiusura.
Di conseguenza - palesemente violando le condizioni della concessione del contributo e del suo utilizzo, in particolare, per quanto qui interessa, l’obbligo di destinare le risorse erogate alla sola concessione di garanzie in favore dei soggetti individuati dalla normativa - il convenuto deve ritenersi aver consapevolmente realizzato i presupposti per la violazione degli obblighi di servizio imposti:
- dall’art. 15, comma 2, lett. b), della legge n. 108 del 1996, prevedente espressamente che i contributi ai Confidi a valere sul Fondo antiusura sono destinati per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario e che gli stessi devono confluire in speciali fondi antiusura, costituiti dai Confidi, separati dai fondi rischi ordinari;
- dall’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 315/1997, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della L. 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura”, a norma del quale
“Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi;
b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge”.
5. – Ritiene il Collegio che il danno erariale sia stato oggettivamente individuato nell’an della pretesa nonché correttamente quantificato nel ridetto importo di euro 446.100,00, relativamente alle n. 41 (quarantuno)
operazioni di home-banking di trasferimento di somme attuate negli anni 2016-2017, a valere sullo specifico conto corrente vincolato destinato alle garanzie antiusura.
Al riguardo, ha eccepito la Società che:
- a fronte delle predette operazioni la Procura regionale non ha dato prova che le somme, prelevate dallo specifico conto corrente, abbiamo integrato l’illegittimo utilizzo del contributo pubblico ovvero una appropriazione indebita;
- non può ritenersi il danno provato in re ipsa nell’ammontare corrispondente alla mera sommatoria delle movimentazioni in uscita dai cc/cc "dedicati";
- il Piano di rientro ancorché sottoscritto dal Presidente del C.d.A. e dall’A.D., non comportava alcun riconoscimento di debito della Società, in quanto - a mente dello Statuto - era il Consiglio di Amministrazione a poter deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.
Nel merito, deve innanzitutto osservarsi che le somme assegnate al Consorzio, come riportato dal verbale ispettivo sul punto incontestato, risultavano le seguenti:
anno importi totale incrementale 75.000,00 203.290,00 146.451,08 126.540,26 82.829,22 634.110,56 75.000,00 278.290,00 424.741,08 551.281,34 634.110,56 Al riguardo va altresì constatato che:
- dagli unici bilanci della Società nel quale veniva iscritta la voce “fondo antiusura” gli importi del medesimo risultavano (n.d.r.: correttamente)
dell’ammontare di euro 424.741,00 (esercizi 2014 e 2015); nessuna contestazione in ordine all’avvenuta percezione degli ulteriori contributi veniva attuata, neppure nel corso del giudizio;
- che, a fronte dunque dell’avvenuta erogazione di contributi statali per euro 634.100,56, vincolati alle garanzie antiusura rilasciate, nessuna notizia di erogazione di somme afferenti alle predette garanzie - ove apprestate - veniva dalla Società comunicata al Ministero (rif.: il punto 11, del verbale, precit.), né dedotta nel giudizio odierno; va sul punto sottolineato che, nel ridetto verbale, l’ispettore ha ricostruito la sussistenza di pratiche di mutuo deliberate dalla Società, mutui poi erogati dalle banche convenzionate, ma ha attestato, come sopra riportato, l’insussistenza di elementi conoscitivi relativi all’intervenuta erogazione di somme per le garanzie deliberate dal CdA della Società;
- in siffatto contesto, inequivocabilmente risultano le n. 41 operazioni di home-banking dell’ammontare complessivo di euro 446.100,00 (tutte dell’anno 2016, tranne due del 9 e 13 gennaio 2017, e tutte effettuate dall’A.D.),
di prelievo “improprio” delle somme allocate nel conto concorrente bancario vincolato alle attività antiusura; fatto anche questo incontestato.
Ordunque, afferma nel merito il Collegio che:
- quanto alla prova del pregiudizio erariale: nessuna rendicontazione delle somme erogate dal Ministero e utilizzate dalla Società ai fini antiusura, veniva attuata; inoltre, ancor oggi risulta disattesa, senza specifica contestazione alcuna, la conseguente “legittima” richiesta di restituzione dell’importo di euro 446.100,00 dal Dicastero effettuata, sulla base della constatazione della mancata rendicontazione delle somme effettivamente destinate alla copertura delle rilasciate garanzie;
- quanto alla prova della quantificazione del danno: premessa la mancata restituzione del precitato importo, ne sussiste in atti la prova dell’utilizzo improprio attestato dal rappresentante legale nonché dall’Amministratore delegato della Società, che tanto asseveravano firmando sia il verbale ispettivo dell’11/06/2020 sia l’annesso Piano di ammortizzazione del debito di pari ammontare (euro 446.100,00).
Per tutto quanto sopra esposto, consegue che anche le eccezioni in argomento, concernenti l’elemento costitutivo della responsabilità amministrativa relativo al pregiudizio erariale, devono essere disattese in quanto destituite di fondamento.
5.3. – L’importo del risarcimento da statuire sull’azionata pretesa, va quindi confermato in complessivi euro 446.100,00, non potendo trovare ingresso le richieste di riduzione della predetta quantificazione - vuoi quella discrezionale, vuoi quella obbligatoria di cui al novellato art. 1, commi 1-bis e 1-octies, della legge n. 20 del 1994 - in considerazione del titolo doloso degli addebiti (rif., supra i capi 4.3.a e 4.3.b.).
6. – In ragione del vincolo di solidarietà della responsabilità dei convenuti - Società ed A.D. - di nessun rilievo, ai fini della decisione, si manifesta la pur sollevata questione dell’eventuale responsabilità della Banca, per non aver esercitato attività di vigilanza nei riguardi dell’utilizzo delle somme vincolate all’interesse pubblico (cfr.: l’art. 83, comma 2, del c.g.c.).
7. - Sulla base di tutto quanto sopra esposto e motivato, la domanda della Procura regionale, in quanto fondata, deve essere accolta - previa dichiarazione di contumacia del convenuto [OMISSIS] [Omissis] e del difetto di giurisdizione nei riguardi del convenuto [OMISSIS] [Omissis] -
con la condanna dei convenuti [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS]
[OMISSIS] e [OMISSIS] [Omissis] al pagamento della somma complessiva di euro 466.100,00 (quattrocentosessantaseimilacento/00),
oltre agli accessori di legge, in via solidale per l’intero e riparto, a soli fini dell’eventuale azione di regresso, della quota del 50% ognuno.
8. – Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
9. – Con riferimento al convenuto [Omissis], in considerazione della dichiarazione del difetto di giurisdizione, le spese di lite vanno compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. .
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, previa dichiarazione di contumacia del convenuto [OMISSIS] [Omissis],
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, contrariis reiectis:
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda proposta nei confronti del convenuto [OMISSIS] [Omissis] e compensa le spese di lite per l'intero, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna in solido i convenuti [OMISSIS]
[OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS] [Omissis] al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’importo di euro 466.100,00 (quattrocentosessantaseimilacento/00), con quantificazione delle quote per le eventuali azioni di regresso nella misura del 50% ognuno.
L’importo per cui v’è condanna va incrementato della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal momento di consumazione del danno e fino alla pubblicazione della sentenza e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo di euro 1.208,38 (diconsi milleduecentotto/38) ponendosi il relativo onere a carico dei convenuti condannati in solido e con ripartizione per l’eventuale azione di regresso in misura paritaria.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA Conte Giuseppe De Rosa
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria l’11 maggio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena Errico
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL PRESIDENTE
Giuseppe De Rosa
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria l’11 maggio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena Errico
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena Errico
(f.to digitalmente)