Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026REG.PROV.COLL.
N. 00724/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRTIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2024, proposto da
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale Sanità Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera Igiene Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
Avincis Aviation Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Martinez, Carmelo Mendolia e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1661/2024, resa tra le parti, notificata il 17 maggio 2024, per l’ottemperanza della sentenza n. 3158 dell’11 novembre 2022 della Prima Sezione del TAR Sicilia che ha ordinato all’Assessorato Regionale di “ procedere alla revisione prezzi secondo i criteri indicati nella parte motiva ” in relazione al contratto di durata quinquennale stipulato in data 26 marzo 1998 fra l’Assessorato Regionale e l’appaltatrice TI composta dalla mandataria Elilario Italia S.p.A. (ora Avincis Aviation Italia S.p.A.) e la mandante Elilombarda S.r.l., per l'affidamento del “ Servizio di soccorso di Emergenza con Ambulanza ” per il territorio regionale;
nonché per la conseguente declaratoria di nullità: - della nota n. 15061 del 3 marzo 2023, nella parte in cui l’Assessorato Regionale della Salute ha rappresentato alla scrivente che “ ha acquisito dal Servizio Statistica ed Analisi Economica della Ragioneria Generale - Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'Assessorato Regionale dell'Economia, gli indici ISTAT FOI (escluso i tabacchi) ”, nonché nella parte in cui ha dichiarato di non aver rinvenuto documentazione relativa all'avviamento del servizio presso la base di Lampedusa,
e per la nullità dei provvedimenti connessi e adottati in via derivata, anche conseguenti ed eventualmente ignoti;
- della nota n. 53 del 23 gennaio 2023 del Servizio Statistica ed Analisi Economica della Ragioneria Generale – Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato Regionale dell’Economia, che ha ritenuto l’indice FOI come il più adeguato alla fattispecie;
in subordine, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a., per l’annullamento:
- della nota n. 15061 del 3 marzo 2023, dell’Assessorato Regionale della Salute;
- della nota n. 53 del 23 gennaio 2023 del Servizio Statistica ed Analisi Economica della Ragioneria Generale - Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'Assessorato Regionale dell’Economia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avincis Aviation Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. OL AN e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’annosa vicenda oggetto del presente contenzioso trae origine dal contratto, di durata quinquennale, stipulato in data 26 marzo 1998 fra l’Assessorato e l’appaltatrice TI indicata in epigrafe, sopra specificato. Il ricorso, definito con la sentenza appellata, mirava al riconoscimento del compenso revisionale a far data dal 1° luglio 1999, da calcolarsi secondo metodo ed indice indicati nella precedente sentenza di cognizione n. 3158 del 2022.
Espone l’Amministrazione appellante che la Società odierna appellata agiva (asseritamente erroneamente in punto di scelta del rito) per l’esecuzione della sentenza n. 3158 dell’11 novembre 2022, che – in esito all’integrale annullamento dell’atto di revisione prezzi adottato dall’Assessorato alla salute – aveva ordinato a quest’ultimo di “ procedere alla revisione prezzi secondo i criteri indicati nella parte motiva ”.
L’Amministrazione premetteva che l’annullamento del provvedimento di revisione prezzi pronunciato nella decisione n. 3158/2022 sarebbe stato integrale, sicché aveva – suo dire - legittimamente riesercitato la potestà affidatale nel rispetto dell’unico vincolo derivante dal giudicato, costituito dalla data da prendere a base del calcolo del compenso. Evidenziava, poi, che a seguito di approfondita ricerca negli archivi, non aveva rinvenuto “ alcuna documentazione inerente all’attivazione dell’operatività dell’elisoccorso sulla base di Lampedusa”, per cui non riteneva giustificata l’applicazione “anche a tale servizio, l’istituto della revisione dei prezzi ”.
Con la sentenza appellata il T.A.R., invece riteneva che la precedente sentenza (3158/2022) avesse annullato il provvedimento di determinazione del compenso revisionale unicamente sul punto dell’individuazione dell’anno di presentazione dell’offerta quale fattore di calcolo, essendo stato assunto come parametro “ fisso ” con cui confrontare la variazione percentuale dei prezzi di tutte le annualità successive). Nel momento in cui l’Amministrazione appellante, riesercitando la potestà revisionale, ha applicato un diverso indice, avrebbe esercitato un potere di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, senza le garanzie dell’autotutela in fatto di motivazione.
A riguardo, dunque, l’Amministrazione contesta l’eccezionalità di un annullamento parziale in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il provvedimento n. 15061 del 3 marzo 2023 costituirebbe al contrario il frutto dell’esercizio di una potestà interamente restituita dal T.A.R. Pertanto, l’adozione dell’indice FOI in luogo di quello IC sarebbe del tutto legittima e le ragioni di tale adozione sarebbero state pienamente esplicitate nella nota 15061 del 2023. Sul punto invoca la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, il 23 aprile 2014 n. 2052, relativa ad un procedimento di revisione prezzi di contratto avente per contenuto l’erogazione di un servizio di elisoccorso. Aggiunge che la funzione della revisione prezzi consiste nel rinvenire un punto di equilibrio tra rimuneratività della prestazione ed il contenimento della spesa pubblica. Ancora precisa che l’Amministrazione avrebbe agito nel perimetro delineato dal canone del ‘ one shot ’.
Si è costituita la Società appellata, ricostruendo l’ iter procedimentale e giudiziario e precisando che con il provvedimento prot. n. 2151 del 3 dicembre 2019, l’Assessorato alla Salute aveva provveduto a riconoscere il diritto alla revisione e a quantificare (ed erogare) il relativo importo, applicando l’indice IC, in quanto “ più idoneo e pertinente al servizio di cui alla Convenzione per il servizio di pronto soccorso con eliambulanza ”, cosicché, con la sentenza n. 3158/2022, era stato annullato il provvedimento revisionale solo quanto alla decorrenza, ferma la corretta applicazione dell’indice di rilevazione prezzi IC.
Deduce, dunque, che la stessa Amministrazione aveva in realtà già avuto modo di riesaminare in via definitiva l’intera vicenda (in occasione dell’adozione del provvedimento prot. 2151 del 3 dicembre 2019, conseguente alla statuizione del CGA Sicilia n. 136/2018) e, dunque, aveva già esaurito in quella sede il suo potere di riesame.
Del resto, con il provvedimento prot. n. 2151 del 3 dicembre 2019, l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana aveva riconosciuto ed erogato in favore dell’TI CI (allora BC) l’importo revisionale di € 1.655.803,22 (di cui € 1.257.717,94 a titolo di sorte capitale, € 13 184.858,43 a titolo di interessi e, infine, € 213.226,85 a titolo di IVA), come da tabelle “a” e “b” allegate al medesimo provvedimento. L’indice di rilevazione impiegato in quella sede dall’Amministrazione corrispondeva al IC (non al FOI). Con la nuova determinazione revisionale, invece, l’Amministrazione ha deciso, questa volta, di applicare l’indice FOI, senza che medio tempore sia mutata la situazione di fatto o di diritto, tale da legittimare l’adozione di un provvedimento di segno contrario al primo. Conseguentemente, in modo contraddittorio, l’appaltatore si troverebbe a percepire un credito revisionale calcolato, in parte, sulla base dell’indice IC (quello erogato con il provvedimento 2151 del 3 dicembre 2019) e, in parte (a saldo). In subordine l’appellata precisa che l’applicazione dell’indice IC “ Trasporto Aereo passeggeri ” sarebbe pienamente aderente alle peculiarità insite nelle prestazioni oggetto d’appalto. Infatti, seppur non totalmente sovrapponibili, il servizio di elisoccorso (oggetto di affidamento) e il servizio aereo hanno con ogni evidenza caratteristiche e, soprattutto, oneri del tutto assimilabili. Ribadisce anche che l’indice IC costituisce un indice statistico ‘ufficiale’ ISTAT ed alternativo al FOI, la cui applicazione fa sì che il compenso revisionale sia il più possibile aderente al dato fattuale rappresentato dall’effettiva oscillazione dei prezzi del mercato di riferimento nell’arco temporale individuato. Diversamente opinando, si finirebbe per addossare all’appaltatore l’erosione (o addirittura l’azzeramento) dell’utile, derivante dall’omessa considerazione dell’inflazione di costi specifici (quelli afferenti al trasporto aereo) di cui non viene data evidenza alcuna nel paniere dell’indice FOI. Richiama, dunque, l’Allegato II.2- bis al d.lgs. n. 36/2023 recante gli “ Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture ”. Pertanto, la tesi di parte appellante sarebbe smentita anche alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (avendo riguardo alla vigente disciplina in materia).
A seguito di replica dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 dicembre 2025.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II - La sentenza n. 3158/2022 (giudizio n. R.G. 908/2020) interveniva a seguito della sentenza n. 136 del 12 marzo 2018 di questo C.G.A., con cui in accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 1524 del 24 luglio 2013, era ritenuta fondata, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 537/1993, la richiesta dell’impresa al riconoscimento della revisione a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale nonché nel periodo di proroga del contratto.
In tale sede si esponeva che, con provvedimento n. 2151 del 3 dicembre 2019, il Dirigente generale dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana aveva quantificato l’importo dovuto, applicando l’indice IC “ Trasporto aereo passeggeri ” in vigore alla data di presentazione dell'offerta da parte dell‘TI (verbale di gara del 15 maggio 1997), in rapporto agli indici IC corrispondenti, per i singoli mesi da considerare oggetto di revisione, a partire dal secondo anno di decorrenza contrattuale (luglio 1999);
- l’Amministrazione quantificava anche gli interessi, con decorrenza dalla “ data di presentazione all'Assessorato della richiesta di revisione prezzi contrattuale (aprile 2003) ”;
- la ricorrente si rivolgeva quindi nuovamente al C.G.A. per l’esecuzione della sopra citata sentenza n. 136/2018, lamentando che, in violazione del giudicato, l’Amministrazione procedente: a) nel quantificare l’importo avrebbe erroneamente calcolato la variazione dell’indice Istat rispetto ad un’annualità antecedente la stipula del contratto e l’avvio dell’esecuzione, mantenendo la stessa modalità di calcolo (ossia il raffronto con l’indice dell’anno 1997) anche per le ulteriori annualità per le quali spetta la revisione prezzi (anni: 2000, 2001, 2002 e 2003); b) avrebbe conteggiato erroneamente gli interessi, senza effettuare il computo degli interessi moratori, spettanti quale conseguenza del ritardo nel pagamento del dovuto, calcolandoli solo a far data dal 2003 e non dalla data di operatività della revisione;
- con sentenza n. 426 del 12 giugno 2020 questo C.G.A. respingeva la domanda principale di ottemperanza e quella di condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ulteriore ritardo, e, in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla ricorrente, riteneva sussistenti “ i presupposti per la conversione dell’azione, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione cui resta riservata la competenza allo scrutinio dei motivi di censura che involgono (non già la nullità per violazione o elusione del giudicato ma) la legittimità dell’atto impugnato ”;
- i vizi erano riprodotti, dunque, nel giudizio R.G. 908/2020 e consistevano nella contestazione della quantificazione dell’importo con calcolo della variazione dell’indice Istat rispetto ad un’annualità antecedente la stipula del contratto e l’avvio dell’esecuzione e dell’erroneo conteggio degli interessi, senza effettuare il computo degli interessi moratori.
Con la sentenza n 3158/2022, di cui si discute l’ottemperanza, il T.A.R., dunque, statuiva che “ la revisione prezzi opera avendo come termine di raffronto il prezzo del primo anno contrattuale, e non quello di offerta ”, pertanto “ Sotto tale profilo dunque la censura in esame va accolta ed il provvedimento impugnato deve essere annullato. Sono infondate le restanti censure aventi ad oggetto il calcolo degli interessi ” e conseguentemente accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento gravato, “ nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ”.
Ne discende che l’impostazione di parte appellante, laddove afferma che il provvedimento era annullato interamente, con conseguente restituzione del potere di determinazione all’Amministrazione, risulta smentito dalla lettera della sentenza.
Risulta palese che nel precedente giudizio, ciò che era venuto in contestazione era esclusivamente la decorrenza della revisione e non l’indice applicabile.
Rispetto a tale criterio del resto l’Amministrazione si era già determinata ad esito della pronunzia di questo Consiglio nel 2018.
Non può essere, dunque, rimessa in discussione – nella presente sede dell’esecuzione della sentenza che si è pronunziata in ordine alla decorrenza - la scelta già effettuata dall’Amministrazione, con specifica motivazione, relativa all’indice applicabile.
III - La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “In applicazione del principio del c.d. one shot temperato, per evitare che l'amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l'avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi” (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3480).
Da quanto sopra evidenziato, appare evidente che l’Amministrazione, nella specie che occupa, aveva avuto modo di ri-esaminare “ l'affare nella sua interezza” nel 2019.
Sia in ragione del contenuto della sentenza n. 3158/2022, sia in ossequio al principio sopra richiamato, l’appello deve essere respinto, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
IV – Le spese del presente grado seguono la soccombenza come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore della Società appellata delle spese del presente grado di giudizio, che sono liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
OL AN, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN | TO AG |
IL SEGRETARIO