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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
IN FA EN EUG, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002575570000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002575570000 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002575570000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575570000, notificatagli in data 04.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle tre cartelle di pagamento per imposte, indicate in ricorso,.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
Con successive note di replica, parte ricorrente criticava le produzioni avversarie e insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato.
La circostanza è stata contestata dalla parte ricorrente nelle note di replica alla comparsa di costituzione della convenuta. In particolare, in relazione alla notifica della cartella esattoriale n. 09420160007316624000, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, risulta documentato, con atto sottoscritto dal funzionario comunale incaricato del 30.5.3006, il deposito presso la casa comunale;
mentre la parziale leggibilità del numero dir accomandata informativa è compensato dal raffronto con quello indicato nell'elenco che lo precede;
sicché, la lettura congiunta dei due atti rassicura in ordine al rispetto dell'adempimento.
In relazione alla cartella n. 09420170003118158000, il ricorrente lamenta come il tempo decorso come il tempo decorso dalla “…notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 com. 1, a mani, oltre il termine di 30 giorni (il tentativo di notifica è datato 09.05.2017, la raccomandata informativa è del 12.06.2017)….”, sia superiore a quello “non superiore a 30 giorni”, previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. In disparte la natura ordinatoria e non perentoria di quel termine, osserva la Corte come sia errata la ricostruzione in fatto;
ed in fatti, il secondo tentativo di notifica è del 10.5.2017, mentre la raccomandata è stata consegnata per la spedizione il 5.6.2017; sicché, gli adempimenti sono stati tempestivi.
Infine, in relazione alla cartella n. 09420170015535476000, parte ricorrente lamenta come il messo notificatore avesse desunto l'irrperibilità assoluta sulla base di non adeguate ricerche.
Orbene, osserva la Corte come l'indicazione anagrafica del contribuente fosse piuttosto lacunosa: “Grotteria,
c.da Grotteria a mare snc”; sicché, l'indicazione “destinatario sconosciuto” corrispondeva a una realtà di fatto, verificata dal notificatore che trova puntuale riscontro nella mancata notificazione delle precedenti cartelle;
sicché, nonostante la verifica del rapporto anagrafico, di cui si dà atto nella cartolina AR, permaneva l'assoluta assenza del contribuente da quell'oscuro indirizzo;
sicché, appare corretta l'adozione della procedura di irreperibilità assoluta, adotta nella fattispecie, essendo evidente come il contribuente si è posto nella condizione di rendere irrintracciabile la sua persona all'indirizzo anagrafico.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 350,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
IN FA EN EUG, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002575570000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002575570000 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002575570000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575570000, notificatagli in data 04.02.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle tre cartelle di pagamento per imposte, indicate in ricorso,.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
Con successive note di replica, parte ricorrente criticava le produzioni avversarie e insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato.
La circostanza è stata contestata dalla parte ricorrente nelle note di replica alla comparsa di costituzione della convenuta. In particolare, in relazione alla notifica della cartella esattoriale n. 09420160007316624000, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, risulta documentato, con atto sottoscritto dal funzionario comunale incaricato del 30.5.3006, il deposito presso la casa comunale;
mentre la parziale leggibilità del numero dir accomandata informativa è compensato dal raffronto con quello indicato nell'elenco che lo precede;
sicché, la lettura congiunta dei due atti rassicura in ordine al rispetto dell'adempimento.
In relazione alla cartella n. 09420170003118158000, il ricorrente lamenta come il tempo decorso come il tempo decorso dalla “…notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 com. 1, a mani, oltre il termine di 30 giorni (il tentativo di notifica è datato 09.05.2017, la raccomandata informativa è del 12.06.2017)….”, sia superiore a quello “non superiore a 30 giorni”, previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. In disparte la natura ordinatoria e non perentoria di quel termine, osserva la Corte come sia errata la ricostruzione in fatto;
ed in fatti, il secondo tentativo di notifica è del 10.5.2017, mentre la raccomandata è stata consegnata per la spedizione il 5.6.2017; sicché, gli adempimenti sono stati tempestivi.
Infine, in relazione alla cartella n. 09420170015535476000, parte ricorrente lamenta come il messo notificatore avesse desunto l'irrperibilità assoluta sulla base di non adeguate ricerche.
Orbene, osserva la Corte come l'indicazione anagrafica del contribuente fosse piuttosto lacunosa: “Grotteria,
c.da Grotteria a mare snc”; sicché, l'indicazione “destinatario sconosciuto” corrispondeva a una realtà di fatto, verificata dal notificatore che trova puntuale riscontro nella mancata notificazione delle precedenti cartelle;
sicché, nonostante la verifica del rapporto anagrafico, di cui si dà atto nella cartolina AR, permaneva l'assoluta assenza del contribuente da quell'oscuro indirizzo;
sicché, appare corretta l'adozione della procedura di irreperibilità assoluta, adotta nella fattispecie, essendo evidente come il contribuente si è posto nella condizione di rendere irrintracciabile la sua persona all'indirizzo anagrafico.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 350,00.