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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG TO Presidente
Valeria Monti Giudice
IS RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3289/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/06/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARTELLI SIMONA
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARTELLI SIMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono che codesto On.le Tribunale Voglia disporre con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti concordate condizioni:
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 29.12.2007 trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri dello stato civile del Comune di Viadana al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2008 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viadana a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2.i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3.la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori eserciteranno separatamente la potestà sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza della minore presso di sé e cioè del genitore che avrà con sé la figlia;
4. avrà residenza privilegiata presso il padre. La madre potrà vedere e
Per_1 tenere con sé due weekend alternati al mese e due giorni durante la
Per_1 settimana, compatibilmente con gli impegni di studio e di svago della minore e previo accordo con il sig. Durante le festività natalizie rimarrà con Parte_1 Per_1 il padre dal 23/12 al 30/12 di ogni anno e con la madre dal 31/12 al 06/01 di ogni anno;
durante le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con un
Per_1 genitore il giovedì, il venerdì e sabato santo e con l'altro genitore la Pasqua, la Pasquetta ed il martedì. Durante le vacanze estive potrà trascorrere con
Per_1 la madre fino a 15 gg anche consecutivi da decidersi e comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, in considerazione di sopravvenuti impegni/impedimenti di ciascun genitore e delle esigenze e la volontà della figlia;
5.il sig. fino a quando la sig.ra non reperirà una stabile Parte_1 CP_1 occupazione lavorativa, si occuperà del mantenimento della figlia sino a Per_1 che la stessa non diverrà economicamente indipendente;
6.le spese di carattere straordinario per la figlia verranno sopportate da entrambi i genitori nella ugual misura del 50% secondo il seguente protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova:
•SENZA NECESSITÀ DI PREVIO ACCORDO e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro il tempo indicato dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola o post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa
2 di € 500,00 (cinquecento/00). c) SPESE PER LEZIONI DI SCUOLA GUIDA (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
•SOLAMENTE SE PREVIAMENTE CONCORDATE Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura STRAORDINARIA;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
8. entrambi i coniugi si impegnano sin da ora a prestare il loro reciproco assenso a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne;
Per_1
9. Spese del giudizio compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi 3 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in VIADANA il 29/12/2007 ed ivi trascritto al numero 1, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La Giudice relatrice
IS RI
Il Presidente
RG TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG TO Presidente
Valeria Monti Giudice
IS RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3289/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/06/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARTELLI SIMONA
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARTELLI SIMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono che codesto On.le Tribunale Voglia disporre con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti concordate condizioni:
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 29.12.2007 trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri dello stato civile del Comune di Viadana al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2008 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viadana a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2.i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3.la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori eserciteranno separatamente la potestà sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza della minore presso di sé e cioè del genitore che avrà con sé la figlia;
4. avrà residenza privilegiata presso il padre. La madre potrà vedere e
Per_1 tenere con sé due weekend alternati al mese e due giorni durante la
Per_1 settimana, compatibilmente con gli impegni di studio e di svago della minore e previo accordo con il sig. Durante le festività natalizie rimarrà con Parte_1 Per_1 il padre dal 23/12 al 30/12 di ogni anno e con la madre dal 31/12 al 06/01 di ogni anno;
durante le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con un
Per_1 genitore il giovedì, il venerdì e sabato santo e con l'altro genitore la Pasqua, la Pasquetta ed il martedì. Durante le vacanze estive potrà trascorrere con
Per_1 la madre fino a 15 gg anche consecutivi da decidersi e comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, in considerazione di sopravvenuti impegni/impedimenti di ciascun genitore e delle esigenze e la volontà della figlia;
5.il sig. fino a quando la sig.ra non reperirà una stabile Parte_1 CP_1 occupazione lavorativa, si occuperà del mantenimento della figlia sino a Per_1 che la stessa non diverrà economicamente indipendente;
6.le spese di carattere straordinario per la figlia verranno sopportate da entrambi i genitori nella ugual misura del 50% secondo il seguente protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova:
•SENZA NECESSITÀ DI PREVIO ACCORDO e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro il tempo indicato dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola o post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa
2 di € 500,00 (cinquecento/00). c) SPESE PER LEZIONI DI SCUOLA GUIDA (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
•SOLAMENTE SE PREVIAMENTE CONCORDATE Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura STRAORDINARIA;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
8. entrambi i coniugi si impegnano sin da ora a prestare il loro reciproco assenso a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi validi per l'espatrio, anche per la figlia minorenne;
Per_1
9. Spese del giudizio compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi 3 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in VIADANA il 29/12/2007 ed ivi trascritto al numero 1, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La Giudice relatrice
IS RI
Il Presidente
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