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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4449 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione – risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giovanni Porzio - Centro Parte_1
Direzionale isola G/7, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Guglielmo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Gricignano di Aversa (CE), alla via Controparte_1
Vittorio Ronza n. 26, presso lo studio dell'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della ditta
, in persona dell'omonimo titolare, per l'inadempimento del contratto di Controparte_1 appalto;
2) accertare che alcun effetto ha sortito la diffida alla ripresa delle lavorazioni con conseguente, risoluzione di diritto del contratto e per l'effetto 3) condannare il IG. CP_1
a corrispondere la somma di €.12.424,07 spesa dall'istante per l'esecuzione dei lavori
[...] di ristrutturazione non portata a termine per inadempimento contrattuale;
4) condannare il IG.
Pag. 1 di 8 al rimborso della spesa di €.5.070,84 che l'istante-committente ha speso per Controparte_1
l'acquisto dei materiali-pavimenti e rivestimentiche dovevano, a norma dell'art. 1 del contratto di appalto, essere forniti dalla ditta appaltatrice;
5) condannare il IG. , alla Controparte_1 restituzione degli importi che la committente IG.ra ha già corrisposto, per le opere Pt_1 non eseguite;
6) condannare il IG. al risarcimento di tutti i danni, subiti e Controparte_1 subendi, a causa della sua negligenza, considerando il costo degli interventi di demolizione delle opere difettose e quello sborsato, dalla IG.ra , per la realizzazione delle opere Pt_1 tutte, comunque nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal
Giudice secondo giustizia;
7) condannare il IG. al risarcimento del danno Controparte_1 morale patito dall'istante, per aver nutrito disagio emotivamente rilevante e sentimento di afflizione derivante dal non aver potuto regalare prima dell'evento nozze ai neo-sposi
l'appartamento con le lavorazioni promesse;
8) condannare il IG. al Controparte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 9) condannare il IG. alla refusione delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito” (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato: che ha stipulato un contratto di appalto con la ditta per ristrutturare l'immobile sito in Orta di Atella, via Pascoli n. Controparte_1
28, con inizio lavori il 03.04.2018; che l'immobile è stato destinato a diventare la casa coniugale del figlio, che si è sposato il 22.06.2019; che le parti hanno concordato Persona_1 verbalmente la consegna dell'immobile entro il 04.03.2019, per permettere l'arredo prima del matrimonio;
che il contratto ha previsto numerose opere di ristrutturazione, tra cui impianti, pavimentazioni, pitturazioni, e predisposizione per condizionatori;
che il computo metrico del
18.04.2018 ha fissato la spesa totale in € 32.331,80, con consegna entro i tempi previsti;
che ha versato alla ditta € 30.000,00 in sei bonifici tra maggio 2018 e febbraio 2019; che la
CP_1 ditta ha presentato un secondo computo metrico il 12.01.2019 per presunte
CP_1 variazioni, pari a € 9.115,00; che non ha autorizzato né sottoscritto tale ampliamento, rifiutandosi di pagare l'ulteriore somma;
che in conseguenza del rifiuto, la ditta ha
CP_1 abbandonato il cantiere lasciando i lavori incompleti;
che solo dopo l'abbandono ha constatato, con l'aiuto di un tecnico, lo stato dei lavori e le difformità; che in data 01.04.2019 ha inviato comunicazione scritta alla ditta contestando l'esecuzione non a regola d'arte e
CP_1 invitando a riprendere i lavori;
che la ditta ha risposto il 12.04.2019 sostenendo la
CP_1 regolarità dei lavori, senza dichiarare disponibilità a riprendere il cantiere;
che non ha ottenuto l'esatto adempimento del contratto, né per la fornitura dei materiali né per l'esecuzione delle
Pag. 2 di 8 opere;
che alla data dell'abbandono (01.04.2019) sono risultate incompiute diverse opere, tra cui installazioni, impianti, pavimentazioni e tinteggiature;
che l'avvocato della IG.ra Pt_1 ha inviato il 06.05.2019 una nuova comunicazione scritta alla ditta , sollecitando la CP_1 ripresa dei lavori e un sopralluogo;
che il tentativo di risolvere bonariamente la questione è fallito per mancanza di risposta da parte della ditta;
che ha incaricato un'altra ditta per completare i lavori e correggere le difformità; che prima di affidare i nuovi lavori ha fatto redigere una perizia asseverata dall'arch. ; che ha sostenuto Persona_2 ulteriori spese di € 12.424,07 per ultimare i lavori ed € 5.070,84 per materiali che dovevano essere forniti dalla ditta;
che l'appartamento non è stato consegnato come abitabile CP_1 ai neo-sposi, come dimostrano le fatture e la certificazione dell'impianto gas rilasciata il
16.09.2019.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito in rito la nullità dell'atto di citazione per genericità, il proprio difetto di legittimazione passiva a causa della cessazione dell'attività imprenditoriale in precedenza svolta, nonché il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, il convenuto ha contestato gli assunti di controparte, allegando: che i lavori non hanno avuto inizio il 03/04/2018, come indicato nel contratto, ma in un periodo successivo;
che il contratto è stato firmato il 04/04/2018 e il computo metrico è stato redatto il 18/04/2018; che l'inizio dei lavori è avvenuto solo dopo, in attesa dell'individuazione da parte della committente del direttore dei lavori e del cantiere, mai nominato;
che la destinazione dell'immobile a casa coniugale del figlio dell'attrice è irrilevante ai fini del giudizio, essendo stato il contratto stipulato solo con la IG.ra ; che il convenuto ha Pt_1 eseguito i lavori regolarmente fino al momento in cui ha ricevuto i pagamenti;
che il convenuto ha sospeso i lavori solo dopo il mancato pagamento da parte della committente;
che non è mai stata comunicata una data di consegna dei lavori, a causa delle continue modifiche richieste dalla committente;
che in data 12/01/2019 è stato redatto un computo metrico aggiuntivo per le lavorazioni extra richieste dalla IG.ra ; che sono stati eseguiti lavori aggiuntivi, tra cui Pt_1 ampliamento dell'impianto elettrico e tinteggiature non previste nel computo originario;
che la fornitura delle mattonelle è stata effettuata dalla committente, nonostante le rimostranze del convenuto sulla difficoltà di posa dovute alle dimensioni;
che la voce “fornitura e posa in opera” nel computo metrico si riferisce solo alla posa, come confermato anche dalla perizia di parte attrice;
che il costo complessivo dei lavori effettuati è stato superiore a quello indicato nel contratto (€ 32.331,80), a causa delle variazioni richieste dalla committente;
che l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore di provare con ogni mezzo le variazioni richieste dal committente;
che il cantiere non è stato abbandonato, ma i lavori sono stati sospesi in attesa di concordare il
Pag. 3 di 8 pagamento delle lavorazioni aggiuntive;
che la IG.ra ha avuto accesso all'immobile in Pt_1 ogni momento, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione;
che la posa in opera delle mattonelle e dei rivestimenti è avvenuta tra ottobre e novembre 2018; che la raccomandata del 01/04/2019 è stata generica, tardiva e successiva alla richiesta di pagamento da parte del convenuto;
che il convenuto ha risposto con la missiva del 12/04/2019, restando disponibile per sopralluoghi mai avvenuti;
che la committente non ha mai fornito progetti né ha nominato un direttore dei lavori, come avrebbe dovuto;
che nel mese di aprile 2019 ci sono state numerose telefonate tra le parti, culminate con l'intimazione al convenuto di non recarsi più in cantiere;
che in data 04/05/2019 l'Avv. Di Guglielmo ha inviato una tardiva denuncia di vizi e difformità con richiesta di risarcimento. Pertanto, il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Assegnato termine per l'espletamento della negoziazione assistita, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi e mediante Ctu.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del giorno
26.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, considerando che dalla lettura dell'atto è possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa attorea.
D'altro canto, il convenuto ha compiutamente sviluppato le proprie difese.
Del pari, va disattesa anche l'eccezione di difetto di capacità processuale sollevata dal convenuto, atteso che per giurisprudenza pacifica la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non incide sulla sua legittimazione e capacità processuale
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35962 del 22/11/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28658 del
15/12/2020).
3. Nel merito, la domanda è fondata e va, accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento, per il risarcimento del danno o per la risoluzione del contratto deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito
Pag. 4 di 8 dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso in esame, l'attrice ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato;
d'altro canto, la circostanza risulta pacifica tra le parti. Nessun dubbio può poi esservi circa l'esatto contenuto del contratto, atteso che trattasi di contratto scritto (allegato all'atto di citazione) e che le deduzioni del convenuto in ordine al refuso relativo all'assunzione dell'obbligo di fornire i rivestimenti da installare non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Quanto poi all'allegato inadempimento contrattuale, l'istruttoria svolta in corso di causa, come sostenuta anche dalla documentazione presente in atti e dalla Ctu espletata, consente di affermare che la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice abbia ricevuto adeguato e sufficiente riscontro.
Deve invero ritenersi provato che, a fronte di una parziale esecuzione delle lavorazioni dettagliatamente indicate in contratto, il convenuto abbia abbandonato il cantiere, non portando a completa esecuzione il contratto;
del pari, hanno trovato riscontro i lamentati vizi indicati in citazione.
In particolare, devono qui essere richiamati a) la missiva datata 1.4.2019 con la quale l'attrice ha denunciato al convenuto i vizi riscontrati nelle opere realizzate a quella data, la mancata realizzazione di alcune della lavorazioni previste dal contratto, nonché l'abbandono del cantiere, invitandolo alla ripresa dei lavori;
b) la missiva datata 12.4.2019 con la quale il convenuto ha risposto alle contestazioni mosse dall'attrice, negando i vizi segnalati e lamentando la richiesta di lavori aggiuntivi non previsti dall'originario computo metrico;
c) la missiva datata 4.5.2019 con la quale l'attrice ha nuovamente denunciato al convenuto i vizi riscontrati nelle opere e lo ha diffidato alla ripresa dei lavori, anche per la rimozione dei vizi.
Che il cantiere sia stato abbandonato quando i lavori non erano ancora stati ultimati può poi affermarsi sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte alle udienze del 12.1.2024 e del
15.10.2024, anche di quelle rese dai testimoni di parte convenuta, tenuto conto che il teste
[...]
ha riferito di non aver provveduto alla certificazione dell'impianto elettrico, mentre il Tes_1 teste ha chiaramente dichiarato di non aver ultimato l'impianto idraulico e Testimone_2 termico. Di particolare rilievo appaiono inoltre le dichiarazioni del tecnico di parte attrice,
[...]
, che riportandosi alla perizia giurata versata in atti ha confermato Persona_2 anche in sede testimoniale che le lavorazioni, all'atto degli accertamenti svolti e di cui vi è rilievo fotografico agli atti, fossero state solo parzialmente eseguite e con evidenti vizi di realizzazione.
Pag. 5 di 8 Diversamente, le allegazioni di parte convenuta relative a mancati pagamenti da parte dell'attrice o all'impedimento opposto da quest'ultima alla ripresa dei lavori non hanno trovato alcun riscontro, risultando finanche smentiti dai dati documentali e dichiarativi già evidenziati.
Può pertanto ritenersi dimostrato sia che, ad opere incompiute, il convenuto abbia deciso di abbandonare il cantiere, sia che – come anche confermato dal Ctu – parte delle lavorazioni eseguite fossero affette da vizi. Deve inoltre ritenersi provato che la denuncia dei vizi sia stata tempestiva, siccome avvenuta in corso di completamento dei lavori e pertanto in assenza e ben prima di una formale consegna delle opere.
È quindi accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto che, abbandonando il cantiere, ha scelto di non portare a compimento l'oggetto del contratto stipulato tra le parti, al che consegue che sia fondata la domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte, in ordine al rapporto tra la normativa codicistica in materia di appalto e la disciplina generale sulla risoluzione contrattuale, ha affermato che “in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
6931 del 22/03/2007).
Pertanto, del tutto legittimamente l'attrice ha dapprima diffidato il convenuto all'ultimazione dei lavori e alla loro corretta esecuzione, avendo riscontrato delle criticità nell'esecuzione delle opere (cfr. le missive richiamate), per poi agire nel presente giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno subito.
In ordine a quest'ultimo il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu ing.
stante il rigore dell'analisi svolta, alla quale non devono essere mossi rilievi, Persona_3 tenuto conto che parte convenuta non ha fatto pervenire osservazioni alla bozza di consulenza.
Il Ctu ha dato analiticamente conto dei vizi e delle difformità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto (cfr. pag. 43 e seguenti della relazione di consulenza, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte).
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso
Pag. 6 di 8 l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Sulla base delle risultanze dell'accertamento del Ctu, che ha tenuto conto anche degli accertamenti svolti dal consulente di parte attrice (cfr. la perizia giurata allegata all'atto di citazione, con la quale si dà conto A della spesa per le lavorazioni necessarie per il completamento dei lavori e B della spesa per la fornitura di rivestimenti, prevista a carico dell'impresa, ma sostenuta dall'attrice), può quindi dirsi accertato il diritto dell'attrice al risarcimento del danno nella misura pari a € 17.671,61 Iva compresa.
La somma indicata deve dirsi comprensiva di tutti i danni risarcibili e risultati provati, sia per i lavori appaltati ad altra ditta per il completamento delle opere e per rivestimenti, sia per il ristoro dovuto per le lavorazioni viziate, atteso che nella determinazione della stessa il Ctu ha tenuto conto anche dei costi dei lavori di ripristino delle opere viziate (come da computo metrico allegato alla relazione di consulenza).
Non può invece vedersi accolta la richiesta di risarcimento del danno morale, atteso che dall'istruttoria svolta non è emersa prova del danno in questione in termini di concreto pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14886 del 31/05/2019), né la richiesta di restituzione delle somme versate per i lavori non eseguiti, atteso che non vi è prova in atti che quanto versato sia da imputare, almeno in parte, alle lavorazioni non svolte.
In conclusione, il convenuto va condannato a pagare la somma di € 17.671,61.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che i danni sono stati liquidati all'attualità.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico del soccombente.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta
Pag. 7 di 8 soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova.
Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza del convenuto, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'attrice relative al comportamento della convenuta non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, pronuncia la risoluzione del contratto stipulato tra le parti;
- condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 17.671,61;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compensi, € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Di Guglielmo;
- pone definitivamente le spese di Ctu a carico di;
Controparte_1
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 16.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4449 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione – risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giovanni Porzio - Centro Parte_1
Direzionale isola G/7, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Guglielmo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Gricignano di Aversa (CE), alla via Controparte_1
Vittorio Ronza n. 26, presso lo studio dell'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della ditta
, in persona dell'omonimo titolare, per l'inadempimento del contratto di Controparte_1 appalto;
2) accertare che alcun effetto ha sortito la diffida alla ripresa delle lavorazioni con conseguente, risoluzione di diritto del contratto e per l'effetto 3) condannare il IG. CP_1
a corrispondere la somma di €.12.424,07 spesa dall'istante per l'esecuzione dei lavori
[...] di ristrutturazione non portata a termine per inadempimento contrattuale;
4) condannare il IG.
Pag. 1 di 8 al rimborso della spesa di €.5.070,84 che l'istante-committente ha speso per Controparte_1
l'acquisto dei materiali-pavimenti e rivestimentiche dovevano, a norma dell'art. 1 del contratto di appalto, essere forniti dalla ditta appaltatrice;
5) condannare il IG. , alla Controparte_1 restituzione degli importi che la committente IG.ra ha già corrisposto, per le opere Pt_1 non eseguite;
6) condannare il IG. al risarcimento di tutti i danni, subiti e Controparte_1 subendi, a causa della sua negligenza, considerando il costo degli interventi di demolizione delle opere difettose e quello sborsato, dalla IG.ra , per la realizzazione delle opere Pt_1 tutte, comunque nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal
Giudice secondo giustizia;
7) condannare il IG. al risarcimento del danno Controparte_1 morale patito dall'istante, per aver nutrito disagio emotivamente rilevante e sentimento di afflizione derivante dal non aver potuto regalare prima dell'evento nozze ai neo-sposi
l'appartamento con le lavorazioni promesse;
8) condannare il IG. al Controparte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 9) condannare il IG. alla refusione delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito” (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato: che ha stipulato un contratto di appalto con la ditta per ristrutturare l'immobile sito in Orta di Atella, via Pascoli n. Controparte_1
28, con inizio lavori il 03.04.2018; che l'immobile è stato destinato a diventare la casa coniugale del figlio, che si è sposato il 22.06.2019; che le parti hanno concordato Persona_1 verbalmente la consegna dell'immobile entro il 04.03.2019, per permettere l'arredo prima del matrimonio;
che il contratto ha previsto numerose opere di ristrutturazione, tra cui impianti, pavimentazioni, pitturazioni, e predisposizione per condizionatori;
che il computo metrico del
18.04.2018 ha fissato la spesa totale in € 32.331,80, con consegna entro i tempi previsti;
che ha versato alla ditta € 30.000,00 in sei bonifici tra maggio 2018 e febbraio 2019; che la
CP_1 ditta ha presentato un secondo computo metrico il 12.01.2019 per presunte
CP_1 variazioni, pari a € 9.115,00; che non ha autorizzato né sottoscritto tale ampliamento, rifiutandosi di pagare l'ulteriore somma;
che in conseguenza del rifiuto, la ditta ha
CP_1 abbandonato il cantiere lasciando i lavori incompleti;
che solo dopo l'abbandono ha constatato, con l'aiuto di un tecnico, lo stato dei lavori e le difformità; che in data 01.04.2019 ha inviato comunicazione scritta alla ditta contestando l'esecuzione non a regola d'arte e
CP_1 invitando a riprendere i lavori;
che la ditta ha risposto il 12.04.2019 sostenendo la
CP_1 regolarità dei lavori, senza dichiarare disponibilità a riprendere il cantiere;
che non ha ottenuto l'esatto adempimento del contratto, né per la fornitura dei materiali né per l'esecuzione delle
Pag. 2 di 8 opere;
che alla data dell'abbandono (01.04.2019) sono risultate incompiute diverse opere, tra cui installazioni, impianti, pavimentazioni e tinteggiature;
che l'avvocato della IG.ra Pt_1 ha inviato il 06.05.2019 una nuova comunicazione scritta alla ditta , sollecitando la CP_1 ripresa dei lavori e un sopralluogo;
che il tentativo di risolvere bonariamente la questione è fallito per mancanza di risposta da parte della ditta;
che ha incaricato un'altra ditta per completare i lavori e correggere le difformità; che prima di affidare i nuovi lavori ha fatto redigere una perizia asseverata dall'arch. ; che ha sostenuto Persona_2 ulteriori spese di € 12.424,07 per ultimare i lavori ed € 5.070,84 per materiali che dovevano essere forniti dalla ditta;
che l'appartamento non è stato consegnato come abitabile CP_1 ai neo-sposi, come dimostrano le fatture e la certificazione dell'impianto gas rilasciata il
16.09.2019.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito in rito la nullità dell'atto di citazione per genericità, il proprio difetto di legittimazione passiva a causa della cessazione dell'attività imprenditoriale in precedenza svolta, nonché il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, il convenuto ha contestato gli assunti di controparte, allegando: che i lavori non hanno avuto inizio il 03/04/2018, come indicato nel contratto, ma in un periodo successivo;
che il contratto è stato firmato il 04/04/2018 e il computo metrico è stato redatto il 18/04/2018; che l'inizio dei lavori è avvenuto solo dopo, in attesa dell'individuazione da parte della committente del direttore dei lavori e del cantiere, mai nominato;
che la destinazione dell'immobile a casa coniugale del figlio dell'attrice è irrilevante ai fini del giudizio, essendo stato il contratto stipulato solo con la IG.ra ; che il convenuto ha Pt_1 eseguito i lavori regolarmente fino al momento in cui ha ricevuto i pagamenti;
che il convenuto ha sospeso i lavori solo dopo il mancato pagamento da parte della committente;
che non è mai stata comunicata una data di consegna dei lavori, a causa delle continue modifiche richieste dalla committente;
che in data 12/01/2019 è stato redatto un computo metrico aggiuntivo per le lavorazioni extra richieste dalla IG.ra ; che sono stati eseguiti lavori aggiuntivi, tra cui Pt_1 ampliamento dell'impianto elettrico e tinteggiature non previste nel computo originario;
che la fornitura delle mattonelle è stata effettuata dalla committente, nonostante le rimostranze del convenuto sulla difficoltà di posa dovute alle dimensioni;
che la voce “fornitura e posa in opera” nel computo metrico si riferisce solo alla posa, come confermato anche dalla perizia di parte attrice;
che il costo complessivo dei lavori effettuati è stato superiore a quello indicato nel contratto (€ 32.331,80), a causa delle variazioni richieste dalla committente;
che l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore di provare con ogni mezzo le variazioni richieste dal committente;
che il cantiere non è stato abbandonato, ma i lavori sono stati sospesi in attesa di concordare il
Pag. 3 di 8 pagamento delle lavorazioni aggiuntive;
che la IG.ra ha avuto accesso all'immobile in Pt_1 ogni momento, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione;
che la posa in opera delle mattonelle e dei rivestimenti è avvenuta tra ottobre e novembre 2018; che la raccomandata del 01/04/2019 è stata generica, tardiva e successiva alla richiesta di pagamento da parte del convenuto;
che il convenuto ha risposto con la missiva del 12/04/2019, restando disponibile per sopralluoghi mai avvenuti;
che la committente non ha mai fornito progetti né ha nominato un direttore dei lavori, come avrebbe dovuto;
che nel mese di aprile 2019 ci sono state numerose telefonate tra le parti, culminate con l'intimazione al convenuto di non recarsi più in cantiere;
che in data 04/05/2019 l'Avv. Di Guglielmo ha inviato una tardiva denuncia di vizi e difformità con richiesta di risarcimento. Pertanto, il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Assegnato termine per l'espletamento della negoziazione assistita, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi e mediante Ctu.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del giorno
26.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, considerando che dalla lettura dell'atto è possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa attorea.
D'altro canto, il convenuto ha compiutamente sviluppato le proprie difese.
Del pari, va disattesa anche l'eccezione di difetto di capacità processuale sollevata dal convenuto, atteso che per giurisprudenza pacifica la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non incide sulla sua legittimazione e capacità processuale
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35962 del 22/11/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28658 del
15/12/2020).
3. Nel merito, la domanda è fondata e va, accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento, per il risarcimento del danno o per la risoluzione del contratto deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito
Pag. 4 di 8 dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso in esame, l'attrice ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato;
d'altro canto, la circostanza risulta pacifica tra le parti. Nessun dubbio può poi esservi circa l'esatto contenuto del contratto, atteso che trattasi di contratto scritto (allegato all'atto di citazione) e che le deduzioni del convenuto in ordine al refuso relativo all'assunzione dell'obbligo di fornire i rivestimenti da installare non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Quanto poi all'allegato inadempimento contrattuale, l'istruttoria svolta in corso di causa, come sostenuta anche dalla documentazione presente in atti e dalla Ctu espletata, consente di affermare che la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice abbia ricevuto adeguato e sufficiente riscontro.
Deve invero ritenersi provato che, a fronte di una parziale esecuzione delle lavorazioni dettagliatamente indicate in contratto, il convenuto abbia abbandonato il cantiere, non portando a completa esecuzione il contratto;
del pari, hanno trovato riscontro i lamentati vizi indicati in citazione.
In particolare, devono qui essere richiamati a) la missiva datata 1.4.2019 con la quale l'attrice ha denunciato al convenuto i vizi riscontrati nelle opere realizzate a quella data, la mancata realizzazione di alcune della lavorazioni previste dal contratto, nonché l'abbandono del cantiere, invitandolo alla ripresa dei lavori;
b) la missiva datata 12.4.2019 con la quale il convenuto ha risposto alle contestazioni mosse dall'attrice, negando i vizi segnalati e lamentando la richiesta di lavori aggiuntivi non previsti dall'originario computo metrico;
c) la missiva datata 4.5.2019 con la quale l'attrice ha nuovamente denunciato al convenuto i vizi riscontrati nelle opere e lo ha diffidato alla ripresa dei lavori, anche per la rimozione dei vizi.
Che il cantiere sia stato abbandonato quando i lavori non erano ancora stati ultimati può poi affermarsi sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte alle udienze del 12.1.2024 e del
15.10.2024, anche di quelle rese dai testimoni di parte convenuta, tenuto conto che il teste
[...]
ha riferito di non aver provveduto alla certificazione dell'impianto elettrico, mentre il Tes_1 teste ha chiaramente dichiarato di non aver ultimato l'impianto idraulico e Testimone_2 termico. Di particolare rilievo appaiono inoltre le dichiarazioni del tecnico di parte attrice,
[...]
, che riportandosi alla perizia giurata versata in atti ha confermato Persona_2 anche in sede testimoniale che le lavorazioni, all'atto degli accertamenti svolti e di cui vi è rilievo fotografico agli atti, fossero state solo parzialmente eseguite e con evidenti vizi di realizzazione.
Pag. 5 di 8 Diversamente, le allegazioni di parte convenuta relative a mancati pagamenti da parte dell'attrice o all'impedimento opposto da quest'ultima alla ripresa dei lavori non hanno trovato alcun riscontro, risultando finanche smentiti dai dati documentali e dichiarativi già evidenziati.
Può pertanto ritenersi dimostrato sia che, ad opere incompiute, il convenuto abbia deciso di abbandonare il cantiere, sia che – come anche confermato dal Ctu – parte delle lavorazioni eseguite fossero affette da vizi. Deve inoltre ritenersi provato che la denuncia dei vizi sia stata tempestiva, siccome avvenuta in corso di completamento dei lavori e pertanto in assenza e ben prima di una formale consegna delle opere.
È quindi accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto che, abbandonando il cantiere, ha scelto di non portare a compimento l'oggetto del contratto stipulato tra le parti, al che consegue che sia fondata la domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte, in ordine al rapporto tra la normativa codicistica in materia di appalto e la disciplina generale sulla risoluzione contrattuale, ha affermato che “in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
6931 del 22/03/2007).
Pertanto, del tutto legittimamente l'attrice ha dapprima diffidato il convenuto all'ultimazione dei lavori e alla loro corretta esecuzione, avendo riscontrato delle criticità nell'esecuzione delle opere (cfr. le missive richiamate), per poi agire nel presente giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno subito.
In ordine a quest'ultimo il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu ing.
stante il rigore dell'analisi svolta, alla quale non devono essere mossi rilievi, Persona_3 tenuto conto che parte convenuta non ha fatto pervenire osservazioni alla bozza di consulenza.
Il Ctu ha dato analiticamente conto dei vizi e delle difformità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto (cfr. pag. 43 e seguenti della relazione di consulenza, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte).
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso
Pag. 6 di 8 l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Sulla base delle risultanze dell'accertamento del Ctu, che ha tenuto conto anche degli accertamenti svolti dal consulente di parte attrice (cfr. la perizia giurata allegata all'atto di citazione, con la quale si dà conto A della spesa per le lavorazioni necessarie per il completamento dei lavori e B della spesa per la fornitura di rivestimenti, prevista a carico dell'impresa, ma sostenuta dall'attrice), può quindi dirsi accertato il diritto dell'attrice al risarcimento del danno nella misura pari a € 17.671,61 Iva compresa.
La somma indicata deve dirsi comprensiva di tutti i danni risarcibili e risultati provati, sia per i lavori appaltati ad altra ditta per il completamento delle opere e per rivestimenti, sia per il ristoro dovuto per le lavorazioni viziate, atteso che nella determinazione della stessa il Ctu ha tenuto conto anche dei costi dei lavori di ripristino delle opere viziate (come da computo metrico allegato alla relazione di consulenza).
Non può invece vedersi accolta la richiesta di risarcimento del danno morale, atteso che dall'istruttoria svolta non è emersa prova del danno in questione in termini di concreto pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14886 del 31/05/2019), né la richiesta di restituzione delle somme versate per i lavori non eseguiti, atteso che non vi è prova in atti che quanto versato sia da imputare, almeno in parte, alle lavorazioni non svolte.
In conclusione, il convenuto va condannato a pagare la somma di € 17.671,61.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che i danni sono stati liquidati all'attualità.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico del soccombente.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta
Pag. 7 di 8 soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova.
Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza del convenuto, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'attrice relative al comportamento della convenuta non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, pronuncia la risoluzione del contratto stipulato tra le parti;
- condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 17.671,61;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compensi, € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Di Guglielmo;
- pone definitivamente le spese di Ctu a carico di;
Controparte_1
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 16.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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