TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2934
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 4, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 76/1998. Violazione e falsa applicazione dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

    La Corte ha escluso che l'immagine di firma apposta sugli allegati abbia valore legale equipollente alla firma autografa o digitale, né rientra nelle ipotesi di validità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. L'apposizione di un'immagine di firma non attesta la certa riferibilità della domanda al sottoscrittore.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e di risultato ex art. 97 della Costituzione. Violazione del legittimo affidamento

    Non si configura un'ipotesi di mera irregolarità formale sanabile tramite soccorso istruttorio, bensì la mancanza di un elemento essenziale (la sottoscrizione) fin dall'origine.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti basati sulle censure già esposte

    Le censure sono state rigettate per le medesime ragioni esposte in relazione al ricorso introduttivo, in particolare riguardo alla irregolarità della sottoscrizione degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2934
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2934
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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