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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5979/2024
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5979/2024 promossa da:
, P.I e C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Canada, St. Clair Ave West 792 e con domicilio fiscale in Italia, Roma, Via Maestro
Gaetano Capocci, n. 14, in persona del rappresentante fiscale elettivamente domiciliata in Rieti, Viale dei Flavi, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Perelli (c.f.
) ( . C.F._1 Email_1
ricorrente ex art. 281 decies c.p.c. contro
(C.F. ) in persona del Direttore ON P.IVA_2 protempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
- PEC: presso i cui uffici sono P.IVA_3 Email_2
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
Resistente convenuta
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Il presente giudizio è teso ad acclarare il diritto del ricorrente al “Rimborso IVA anno fiscale 2010” oggetto di domanda presentata da in data 1° settembre 2021 per CP_1 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, costituendo il relativo trattenuto versamento un “asserito” indebito oggettivo. In tale accezione la pronuncia richiesta all'adito Tribunale non attiene all'impugnazione dell'avviso di accertamento
TK 3066301116 notificato da parte della , registro ufficiale Prot. CP_2 CP_2
n. 0060339 del 29.04.2015, bensì a contestare che esso avviso risulti ostativo all'attribuzione del richiesto rimborso IVA, anno fiscale 2010, relativamente alla quota di € 53.000,00 per essere stata la dedotta posta precedentemente oggetto di sospesa istruttoria da parte di AGE. In sintesi, il tema di discussione verte sulla delimitazione dell'accertamento fiscale dell'avviso AGE TK 3066301116 alla luce della precedente determinazione dell'Agenzia comunicata ad con nota del 12 dicembre 2012, CP_1 prot. n. 237564, dovendosi ritenere che l'istanza presentata da in data 18 CP_1 marzo 2011 per il rimborso IVA dell'anno di imposta 2010 (Modello Iva 2011) per €
53.000,00 prot. n. 110318.182120.83897) non possa ritenersi delibata nell'avviso TK
3066301116.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al rimborso IVA anno fiscale 2010 da parte della Controparte_1
con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106, C.F e P.I. ON
; conseguentemente condannare essa al relativo P.IVA_2 ON
rimborso per l'importo di € 53.000,00 oltre interessi dalla data di domanda del 18 marzo 2011.
Si costituiva la difesa erariale e osservava che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa trattasi non di indebito oggettivo ma di una pretesa tributaria resasi definitiva per mancata tempestiva impugnazione tramite ricorso dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria entro il termine di decadenza. Concludeva
pagina 2 di 5 invocando la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione o, comunque, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell'Amministrazione convenuta in quanto in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese.
All'udienza del 31.3.2025 dopo il verbale di rito la causa era posta in decisione.
Motivi della decisione
Sussiste il difetto di giurisdizione.
La parte concludeva il suo ricorso chiedendo testualmente:” accertare e dichiarare il diritto di al rimborso IVA anno fiscale 2010 da Controparte_1
parte della , con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106, C.F e P.I. ON
, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12; conseguentemente condannare essa al relativo rimborso per ON
l'importo di € 53.000,00 oltre interessi dalla data di domanda del 18 marzo 2011”.
Solo ed esclusivamente quando l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, il contribuente dispone dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Nella fattispecie l'Amministrazione contesta sia nell'an sia nel quantum; vieppiù contesta che il credito si fosse già cristallizzato per omessa impugnazione.
Alla giurisdizione tributaria competono, in base all'articolo 2 del Dlgs 31 dicembre
1992, n. 546, le controversie in cui si discute (come nella fattispecie) circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato (Sezioni unite Cassazione -n.18120 dep.13.9. settembre
2005 e SS.UU., 26 gennaio 2001, del 4 settembre 2001, n. 11403), decisioni con le pagina 3 di 5 quali, tra le molte, la Suprema corte conferma l'orientamento sopra indicato. Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto – compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.l.vo
31 dicembre 1992, n. 546- non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (articoli 19, lett. g), e 21, secondo comma, del d.l.vo n. 546 del
1992). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale tutt'altro che sussistente nel caso in esame.
Per quanto sopra dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice mandando alla parte di riassumere avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nel termine ordinario di legge. Le spese debbono essere compensate attesa la difficoltà della fattispecie giuridica, la quale può aver ragionevolmente indotto in errore la parte ricorrente circa l'esistenza di un indebito oggettivo puro.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice speciale, mandando alla parte di riassumere avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma nel termine ordinario di legge;
B) spese compensate.
pagina 4 di 5 Roma 31.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito al sistema
Consolle ed allegazione al verbale del 31.3.2025.
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5979/2024 promossa da:
, P.I e C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Canada, St. Clair Ave West 792 e con domicilio fiscale in Italia, Roma, Via Maestro
Gaetano Capocci, n. 14, in persona del rappresentante fiscale elettivamente domiciliata in Rieti, Viale dei Flavi, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Perelli (c.f.
) ( . C.F._1 Email_1
ricorrente ex art. 281 decies c.p.c. contro
(C.F. ) in persona del Direttore ON P.IVA_2 protempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
- PEC: presso i cui uffici sono P.IVA_3 Email_2
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
Resistente convenuta
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Il presente giudizio è teso ad acclarare il diritto del ricorrente al “Rimborso IVA anno fiscale 2010” oggetto di domanda presentata da in data 1° settembre 2021 per CP_1 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, costituendo il relativo trattenuto versamento un “asserito” indebito oggettivo. In tale accezione la pronuncia richiesta all'adito Tribunale non attiene all'impugnazione dell'avviso di accertamento
TK 3066301116 notificato da parte della , registro ufficiale Prot. CP_2 CP_2
n. 0060339 del 29.04.2015, bensì a contestare che esso avviso risulti ostativo all'attribuzione del richiesto rimborso IVA, anno fiscale 2010, relativamente alla quota di € 53.000,00 per essere stata la dedotta posta precedentemente oggetto di sospesa istruttoria da parte di AGE. In sintesi, il tema di discussione verte sulla delimitazione dell'accertamento fiscale dell'avviso AGE TK 3066301116 alla luce della precedente determinazione dell'Agenzia comunicata ad con nota del 12 dicembre 2012, CP_1 prot. n. 237564, dovendosi ritenere che l'istanza presentata da in data 18 CP_1 marzo 2011 per il rimborso IVA dell'anno di imposta 2010 (Modello Iva 2011) per €
53.000,00 prot. n. 110318.182120.83897) non possa ritenersi delibata nell'avviso TK
3066301116.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al rimborso IVA anno fiscale 2010 da parte della Controparte_1
con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106, C.F e P.I. ON
; conseguentemente condannare essa al relativo P.IVA_2 ON
rimborso per l'importo di € 53.000,00 oltre interessi dalla data di domanda del 18 marzo 2011.
Si costituiva la difesa erariale e osservava che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa trattasi non di indebito oggettivo ma di una pretesa tributaria resasi definitiva per mancata tempestiva impugnazione tramite ricorso dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria entro il termine di decadenza. Concludeva
pagina 2 di 5 invocando la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione o, comunque, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell'Amministrazione convenuta in quanto in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese.
All'udienza del 31.3.2025 dopo il verbale di rito la causa era posta in decisione.
Motivi della decisione
Sussiste il difetto di giurisdizione.
La parte concludeva il suo ricorso chiedendo testualmente:” accertare e dichiarare il diritto di al rimborso IVA anno fiscale 2010 da Controparte_1
parte della , con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106, C.F e P.I. ON
, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12; conseguentemente condannare essa al relativo rimborso per ON
l'importo di € 53.000,00 oltre interessi dalla data di domanda del 18 marzo 2011”.
Solo ed esclusivamente quando l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, il contribuente dispone dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Nella fattispecie l'Amministrazione contesta sia nell'an sia nel quantum; vieppiù contesta che il credito si fosse già cristallizzato per omessa impugnazione.
Alla giurisdizione tributaria competono, in base all'articolo 2 del Dlgs 31 dicembre
1992, n. 546, le controversie in cui si discute (come nella fattispecie) circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato (Sezioni unite Cassazione -n.18120 dep.13.9. settembre
2005 e SS.UU., 26 gennaio 2001, del 4 settembre 2001, n. 11403), decisioni con le pagina 3 di 5 quali, tra le molte, la Suprema corte conferma l'orientamento sopra indicato. Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto – compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.l.vo
31 dicembre 1992, n. 546- non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (articoli 19, lett. g), e 21, secondo comma, del d.l.vo n. 546 del
1992). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale tutt'altro che sussistente nel caso in esame.
Per quanto sopra dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice mandando alla parte di riassumere avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nel termine ordinario di legge. Le spese debbono essere compensate attesa la difficoltà della fattispecie giuridica, la quale può aver ragionevolmente indotto in errore la parte ricorrente circa l'esistenza di un indebito oggettivo puro.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice speciale, mandando alla parte di riassumere avanti la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma nel termine ordinario di legge;
B) spese compensate.
pagina 4 di 5 Roma 31.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito al sistema
Consolle ed allegazione al verbale del 31.3.2025.
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