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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE D'APPELLO DI AT
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 297/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LO FARO ROSA EMANUELA presso lo studio del quale in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(PI ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
AT , presso lo studio del quale in VIA XXXVECCHIA OGNINA C/O AVV.
CA TR 149 è elettivamente domiciliato;
CP_1
1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale del 4/12/2025 di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 27/2/2025 ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30/01/2025, con la quale il Tribunale di Catania,
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, ha rigettato la sua domanda volta all'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998, a seguito del diniego opposto dalla Questura di al rinnovo del permesso di CP_1
soggiorno precedentemente posseduto per motivi umanitari. L'appellante ha insistito per la riforma del provvedimento di primo grado, lamentandone l'illegittimità e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale.
Il , ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 4/122025 la causa è stata posta in decisione.
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L'appello è manifestamente inammissibile.
Il quadro normativo che disciplina le controversie in materia di protezione internazionale e di altre forme di protezione, come quella speciale oggetto del giudizio di primo grado, è stato riformato con eliminazione del secondo grado di merito.
In primo luogo, il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. 28 gennaio 2008, n.
25. Tale norma, applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale, ha sostituito il precedente rito sommario con un procedimento in camera di consiglio, escludendo espressamente la possibilità di impugnare la decisione del Tribunale con reclamo o appello. Il comma 13 del citato art. 35-bis stabilisce in modo inequivocabile che il decreto emesso dal Tribunale "non è reclamabile" e che avverso di esso è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
Successivamente, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso tale modello processuale anche alle controversie relative al diniego o alla revoca di permessi di soggiorno per esigenze di
2 carattere umanitario o per protezione speciale. A tal fine, è stato introdotto l'art. 19-ter nel d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale, pur prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione, deroga espressamente alla disciplina generale dell'impugnazione.
Il comma 6 del predetto art. 19-ter dispone infatti:
"L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita".
Ne consegue che, essendo l'ordinanza del Tribunale di Catania non suscettibile di appello il gravame qui proposto deve essere dichiarato inammissibile.
L'ammissione dell'appellante al patrocinio dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 25/02/2025 va revocata l'art. 130 bis, introdotto con il DL n. CP_1
113/2018, prevede al comma 1 che: “Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso”.
In ragione della soccombenza il reclamante va condannato al pagamento delle spese processuali in favore del appellato che liquida come in dispositivo- CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Parte_1 materia di immigrazione, emessa in data 23.01.2025 (R.G. n. 2797/2020), così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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