Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2024, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS- & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Agabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
a) del Decreto del Questore di Prato del -OMISSIS- (Prot.-OMISSIS-), notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione per la durata di giorni 5 (cinque) della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande depositata presso il Comune di Prato con la quale l’attività -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS- & c. s.a.s. legalmente sedente in Prato, in-OMISSIS-, P.IVA -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, iscritta nel Repertorio Economico - Amministrativo presso il Registro dell’Imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato al n° REA PO--OMISSIS- è stata autorizzata a svolgere l’attività di “ bar con somministrazione di alimenti e bevande, produzione di pasticceria, di panini e cibi cotti dal -OMISSIS- ”, Codice ATECO e Codice NACE -OMISSIS-, con contestuale chiusura per giorni 5 (cinque) del predetto esercizio sito in Prato,-OMISSIS- e sospensione di tutte le attività ivi esercitate a qualsiasi titolo a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento;
b) di ogni atto preliminare e/o presupposto nonché conseguente, ancorché incognito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. OL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto la società in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Questore di Prato del -OMISSIS- di sospensione per cinque giorni, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, della “ SCIA di somministrazione di alimenti e bevande ” depositata presso il Comune di Prato in favore dell’esercizio pubblico “ -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS- & C. s.a.s. ”. Nelle premesse del decreto impugnato si legge tra l’altro che nel corso di un servizio di ordine pubblico eseguito da personale della Questura nella sera del -OMISSIS-, nel centro storico del Comune di Prato, erano stati notati presso il locale noto come “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, diversi ragazzi e ragazze apparentemente minori, seduti ai tavolini all’esterno del locale e intenti alla consumazione di bevande. Gli operatori avevano proceduto all’identificazione dei suddetti soggetti rilevando tra gli stessi una ragazza di poco più di 14 anni intenta a bere un bicchiere di vino bianco. In sede di sommarie informazioni, rese alla presenza della madre, la ragazza aveva dichiarato di essersi recata alla cassa del locale, di aver chiesto e pagato al titolare un calice di vino bianco senza che questi le chiedesse alcun documento e di essersi poi recata con lo scontrino al bancone dove il barista le aveva versato il vino, anch’egli senza accertarsi della sua età. Nel corso del controllo, inoltre, gli stessi operatori avevano individuato, questa volta all’interno del locale, un ulteriore avventore minorenne che stava consumando una birra e che aveva riferito di averla acquistata personalmente pagandola alla cassa al titolare dell’attività il quale, poi, aveva anche provveduto alla sua somministrazione.
Nella motivazione del provvedimento impugnato l’autorità emanante ritiene che quanto rilevato concorra a definire una condizione complessiva di allarme sociale riferibile al locale e che si renda necessario arginare con ogni mezzo il fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori e che questa finalità imponga di adottare un provvedimento idoneo e urgente, avente carattere e funzione cautelare e non sanzionatoria. Inoltre, attraverso la temporanea chiusura del locale, a tutela della incolumità e della sicurezza dei minori, si inibirebbe ai minori stessi la frequentazione per qualche tempo di un luogo di abituale aggregazione, utilizzato per il consumo di sostanze non consentite.
La ricorrente premette di aver regolarmente ottemperato alla sospensione ma di aver interesse al suo annullamento in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 100 del R.D. n°773 del 18/06/1931 ai sensi del quale: “ qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 100 del TULPS nonché il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, e ciò in relazione alla asserita insussistenza dei presupposti tali da giustificare la sospensione della licenza, non essendo emersi elementi di concreto ed attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi di un singolo ed isolato episodio, di non particolare gravità, verificatosi occasionalmente nel corso di oltre venti anni d’attività del -OMISSIS-.
La ricorrente ha anche lamentato l’omessa comunicazione d’avvio del procedimento, non sussistendo particolari esigenze che giustificassero detta omissione.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti producendo una relazione con allegata documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Le sopra citate circostanze evidenziano la correttezza della valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica della situazione riscontrata, in particolare laddove la Questura ha accertato l’avvenuta somministrazione di alcolici ai minorenni e l’assenza di un qualunque controllo da parte della proprietà del locale.
Si consideri, infatti, che i due minori hanno dichiarato di aver acquistato delle bevande alcoliche nel locale in questione, senza che nessuno del personale si fosse preoccupato di accertare la loro età, chiedendo loro un documento di riconoscimento, e ciò nonostante la ragazza avesse poco più di 14 anni; così come nessun controllo sul consumo di alcolici era stato previsto da parte della proprietà del locale.
Sul punto è sufficiente richiamare un costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale il titolare dell’esercizio pubblico commerciale risponde per la consumazione di alcol del minorenne, in quanto, rivestendo una specifica posizione di garanzia a tutela dei minorenni, è tenuto obbligatoriamente a “ vigilare affinché i propri dipendenti svolgano con cura i compiti loro assegnati ed osservino scrupolosamente le istruzioni impartite per l’accertamento dell’età del consumatore ” (Cass., sez. V, sent.17.9.2020, n. 31812).
È indubitabile che l’omessa verifica dell’età dei clienti ed il mancato controllo sulla somministrazione di bevande alcoliche rappresentano comportamenti gravemente negligenti da parte del personale del locale, che mettono a rischio la salute dei minori e giustificano la necessità di adottare misure cautelari.
Nemmeno è condivisibile l’argomentazione in base alla quale l’amministrazione avrebbe dovuto accertare la reiterazione di detti comportamenti e, ciò, considerando che lo scopo della sospensione non è quello di punire una condotta reiterata, ma piuttosto quello di impedire, in via cautelare, proprio la reiterazione.
Si è affermato, infatti, che il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 del r. d. n. 773 del 1931, nei casi come quello odierno si correla alla finalità di impedire, attraverso la chiusura temporanea del locale, il protrarsi di fenomeni - sempre più diffusi - di allarme sociale legati alla somministrazione e al consumo di bevande alcoliche da parte di minori (v. TAR Toscana, IV sez., n. 494/2024 e, ivi, svariati riferimenti giurisprudenziali ulteriori, nonché TAR Sardegna, I sez., n. 609/2024).
Invero, la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 costituisce reato (art. 689 c.p.) e illecito amministrativo se avviene a favore di minori di anni 18 (art. 14- ter l. 125/2001). Tale circostanza può essere senz'altro apprezzata dall’autorità di pubblica sicurezza quale indice sintomatico di pericolosità sociale ai fini dell'adozione della misura cautelare di cui all'art. 100 del TULPS.
L’ amministrazione nel provvedimento ora impugnato ha, peraltro, evidenziato l’urgenza di provvedere anche in assenza della comunicazione di avvio del procedimento e, ciò, in ragione delle condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica sicurezza, essendo evidente che il protrarsi della vendita di alcolici a minori potrebbe avere ulteriori e più nefaste conseguenze, provocando allarme sociale.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite all’amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nella sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OL CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CI | AR NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.